CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 24365/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
volta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 17/04/2026; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento costitutivo della minaccia in relazione alle rapine contestate e alla configurabilità dell'aggravante dell'uso dell'arma, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha compiutamente argomentato sul punto (pag. 4 della sentenza impugnata) evidenziando che le azioni predatorie erano state commesse esibendo una pistola giocattolo priva del tappo rosso, come tale percepibile dalle vittime come un'arma vera con evidente ricorrenza della minaccia; che è consolidato il principio secondo cui ricorre l'aggravante dell'uso di arma anche nel caso di una pistola scacciacani, in quanto qualsiasi oggetto che abbia, all'apparenza, le caratteristiche intrinseche di un'arma può provocare nel soggetto passivo un effetto intimidatorio più intenso (Sez, 5, n. 12757 del 01/02/2023, D., Rv. 284235; Sez. 2, n. 39523 del 22/06/2021, Levi, Rv. 282203); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva specifica, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale (pag. 5 della sentenza impugnata) ha evidenziato come, successivamente ad una condanna per furto, l'imputato aveva realizzato, dal 2010 al 2016, tredici rapine consumate e ventuno rapine tentate ai danni di istituti di credito (delitti oggetto di giudizio) , sintomo evidente di una sempre più accresciuta pericolosità sociale; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancata prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti, è del tutto aspecífico: la difesa ricorrente sì limita a dolersi del giudizio di bilanciamento senza in alcun modo confutare le argomentazioni sviluppate al riguardo dalla Corte di appello (pag. 5); la graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 1 P.Q.M