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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 18895/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ;13,30 eAc- CM) il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], t1125 ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio Cori etQJ 1 .7-C+:1 ,?Cai .r-rn nnf L3 D L, fr 31 i 2.91.9„ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di cui agli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 (capo A) e 648 cod. pen. (capo B), contestati con riferimento alla detenzione nella sua abitazione di un fucile Beretta di provenienza furtiva.

Il Tribunale condannava l'imputato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, così determinata: pena base per il delitto di ricettazione: anni uno e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa, aumentata di mesi due di reclusione per la continuazione con il delitto di detenzione di arma comune da sparo e di mesi due di reclusione per la recidiva contestata.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, deducendo violazione dell'art. 648, comma 1, cod. pen.: poiché il Giudice non aveva riconosciuto alcuna circostanza attenuante, la pena base per il delitto più grave di ricettazione non poteva essere inferiore ad anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa.

Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dr. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Il Tribunale, pur non applicando alcuna attenuante, ha quantificato la pena base per il delitto più grave contestato - tale deve ritenersi quello di ricettazione, alla luce della misura della pena edittale massima - in misura inferiore al minimo edittale, quantificato dal legislatore in anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio allo stesso giudice, ai sensi dell'art. 623, comma 1, n. 4 cod. proc. pen., limitatamente al trattamento sanzionatorio; il giudice del rinvio calcolerà la pena complessiva adottando una pena base per il delitto di ricettazione conforme al dettato normativo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica.

Così deciso il 12 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ;13,30 eAc- CM) il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], t1125 ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio Cori etQJ 1 .7-C+:1 ,?Cai .r-rn nnf L3 D L, fr 31 i 2.91.9„ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di cui agli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 (capo A) e 648 cod. pen. (capo B), contestati con riferimento alla detenzione nella sua abitazione di un fucile Beretta di provenienza furtiva. Il Tribunale condannava l'imputato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, così determinata: pena base per il delitto di ricettazione: anni uno e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa, aumentata di mesi due di reclusione per la continuazione con il delitto di detenzione di arma comune da sparo e di mesi due di reclusione per la recidiva contestata. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, deducendo violazione dell'art. 648, comma 1, cod. pen.: poiché il Giudice non aveva riconosciuto alcuna circostanza attenuante, la pena base per il delitto più grave di ricettazione non poteva essere inferiore ad anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dr. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il Tribunale, pur non applicando alcuna attenuante, ha quantificato la pena base per il delitto più grave contestato - tale deve ritenersi quello di ricettazione, alla luce della misura della pena edittale massima - in misura inferiore al minimo edittale, quantificato dal legislatore in anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio allo stesso giudice, ai sensi dell'art. 623, comma 1, n. 4 cod. proc. pen., limitatamente al trattamento sanzionatorio; il giudice del rinvio calcolerà la pena complessiva adottando una pena base per il delitto di ricettazione conforme al dettato normativo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica. Così deciso il 12 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].
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