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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19752/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato; Considerato che, con l'unico motivo proposto, di identico tenore e formulato a mezzo del comune difensore di fiducia, gli imputati deducono, quanto al solo [OSCURATO:PERSONA], vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata per fatti lontani nel tempo e, entrambi, violazione del principio di proporzionalità nella determinazione della pena anche rispetto al corretto comportamento processuale;Ritenuto, quanto al primo aspetto, che si tratta di censura manifestamente infondata poiché la sentenza impugnata ha congruamente argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'applicazione della recidiva, ponendo in rilievo che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha plurimi precedenti per reati di particolare gravità e di analoga indole, come i delitti di furto e rapina, commessi nel corso degli anni senza soluzione di continuità, nonché che l'imputato è stato condannato in via definitiva per uno dei predetti precedenti in data 17 giugno 2021, ossia a una limitata distanza temporale rispetto i fatti per cui è processo; Ritenuto che, rispetto al trattamento sanzionatorio, la condotta processuale degli imputati, che hanno rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, è stata valutata per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur non avvenuta nella massima estensione in considerazione della gravità del fatto, congruamente argomentata, quest'ultima, per l'ingente quantitativo di materiale ferroso oggetto del furto e il danno alla recinzione metallica posta a protezione della linea ferroviaria, con evidente grave pericolo per il trasporto pubblico e per la regolarità della circolazione ferroviaria; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteRosaria [OSCURATO:PERSONA] G Rt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato; Considerato che, con l'unico motivo proposto, di identico tenore e formulato a mezzo del comune difensore di fiducia, gli imputati deducono, quanto al solo [OSCURATO:PERSONA], vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata per fatti lontani nel tempo e, entrambi, violazione del principio di proporzionalità nella determinazione della pena anche rispetto al corretto comportamento processuale;Ritenuto, quanto al primo aspetto, che si tratta di censura manifestamente infondata poiché la sentenza impugnata ha congruamente argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'applicazione della recidiva, ponendo in rilievo che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha plurimi precedenti per reati di particolare gravità e di analoga indole, come i delitti di furto e rapina, commessi nel corso degli anni senza soluzione di continuità, nonché che l'imputato è stato condannato in via definitiva per uno dei predetti precedenti in data 17 giugno 2021, ossia a una limitata distanza temporale rispetto i fatti per cui è processo; Ritenuto che, rispetto al trattamento sanzionatorio, la condotta processuale degli imputati, che hanno rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, è stata valutata per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur non avvenuta nella massima estensione in considerazione della gravità del fatto, congruamente argomentata, quest'ultima, per l'ingente quantitativo di materiale ferroso oggetto del furto e il danno alla recinzione metallica posta a protezione della linea ferroviaria, con evidente grave pericolo per il trasporto pubblico e per la regolarità della circolazione ferroviaria; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteRosaria [OSCURATO:PERSONA] G Rt