Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 18012/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Logozzo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BerardinaManganiello-controricorrente-Numero registro generale 18668/2019Numero sezionale 4600/2026Numero di raccolta generale 18012/2026Data pubblicazione 04/06/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,sez. dist. di Salerno, n. 10819/2018 depositata il 17/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria del servizio diaccertamento e riscossione dei tributi del Comune di [OSCURATO:SOCIETA], ha emessovari avvisi di accertamento ai fini ICI e IMU nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ASIdi [OSCURATO:SOCIETA], relativi all’area nota come compendio “Isochimica” e ad altriimmobili.2.

In particolare, l’[OSCURATO:SOCIETA] ha emesso un primo avviso diaccertamento n. 39/2014 per ICI 2008-2011, che il [OSCURATO:PERSONA] haimpugnato; successivamente, in data 27 gennaio 2015, la concessionariaha notificato sette distinti avvisi di accertamento IMU per le annualità2012-2014: uno relativo ancora all’area “Isochimica” e sei ulteriori riferitiad altri immobili del [OSCURATO:PERSONA].3.

Tali ultimi atti non sono stati impugnati e hanno acquisitodefinitività, sicché [OSCURATO:SOCIETA] ha emesso l’ingiunzione di pagamento n.01090502/2015, reclamando complessivi euro 276.125,73.4. [OSCURATO:PERSONA] ASI ha proposto ricorso avverso tale ingiunzione allaCommissione Tributaria Provinciale di [OSCURATO:SOCIETA], deducendo, da un lato,l’esenzione ex art. 7 d.lgs. 504/1992 e, dall’altro, l’assenza di legittimazionepassiva per difetto di proprietà dell’area “Isochimica”.5.

La CTP ha deciso con sentenza n. 203/2017, accogliendo il ricorsoe annullando l’ingiunzione, sul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] non fosseproprietario dell’immobile principale oggetto di contestazione.6.

L’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello dinanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, mentre ilComune di [OSCURATO:SOCIETA] si è costituito aderendo alle ragioni della concessionaria.Nel corso del giudizio di secondo grado il [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto la sentenzaNumero registro generale 18668/2019Numero sezionale 4600/2026Numero di raccolta generale 18012/2026Data pubblicazione 04/06/2026CTR Campania n. 6887/2017, divenuta irrevocabile, con cui – nel diversogiudizio relativo all’avviso di accertamento ICI n. 39/2014 – era statoaffermato che non vi fosse prova della proprietà dell’area “Isochimica” incapo al [OSCURATO:PERSONA].7.

La CTR, con sentenza n. 10819/2018, ha rigettato l’appellodell’[OSCURATO:SOCIETA], ritenendo decisivo il giudicato esterno formatosi sullapredetta sentenza n. 6887/2017. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, nonessendo mutata la situazione dominicale dal 2011 al 2015, l’accertamentocompiuto in relazione alle annualità ICI si estendeva anche alle annualitàIMU, con conseguente insussistenza del presupposto oggettivo dell’imposta.Le spese sono state compensate.8.

Avverso la suddetta sentenza di gravame la società interessata haproposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui hanno resistito concontroricorso sia il [OSCURATO:PERSONA] che il comune.9.

Successivamente il ricorrente e il consorzio controricorrentehanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Si osserva, preliminarmente, che il [OSCURATO:PERSONA] per l’Area di SviluppoIndustriale della Provincia di [OSCURATO:SOCIETA] ha sollevato eccezioni diinammissibilità dell’intero ricorso, deducendo, da un lato, la violazionedell’art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6 c.p.c., per asserita mancataesposizione sommaria dei fatti di causa, difetto di specificità dei motivi emancata autosufficienza del ricorso, e, dall’altro lato, la natura meramente“revocatoria” delle censure articolate, che, a loro avviso, tenderebbero adenunciare un travisamento del fatto non deducibile ex art. 360 c.p.c., masemmai proponibile attraverso revocazione straordinaria ex art. 395, n. 4c.p.c.La eccezione non è fondata, in quanto sussiste una sufficientedescrizione del fatto sottostante, e dunque risultano rispettati i requisiti diNumero registro generale 18668/2019Numero sezionale 4600/2026Numero di raccolta generale 18012/2026Data pubblicazione 04/06/2026cui all’art. 366 c.p.c., mentre l’eccezione inerente alla natura fattuale deimotivi (definiti revocatori) sarà analizzata con riferimento ai singoli motiviInoltre, il [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, infondatamente, che il primo e terzomotivo sono formulati senza indicare se la presunta violazione dell'art. 112c.p.c. sia sollevata ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., oppure aisensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3 o n. 5, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ASI ha anche eccepito l’inammissibilità del controricorsodel Comune di [OSCURATO:SOCIETA], presentato come controricorso adesivo oltre itermini di cui all’art. 370 c.p.c., senza articolare autonome difese e senzacontenere una vera resistenza al ricorso principale, ma solo un’adesione alledifese della ricorrente.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], un tale atto sarebbeinammissibile, non potendo sostituire il necessario ricorso incidentale ove siintenda aderire al gravame proposto dalla controparte.Non si ravvisa, sotto tale profilo, alcuna inammissibilità, ben potendo,ad avviso di questa Corte, il controricorrente intimato aderire alle posizionidel ricorrente, che peraltro ha arricchito con l’integrazione del fatto nelcorpo della descrizione di ogni singolo motivo, laddove intenda fare propriaogni deduzione di parte attrice.2.

Va, quindi, osservato che con il primo motivo di ricorso si deducela violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt.112 e 277 c.p.c. per omessa pronuncia su motivo di appello.La ricorrente sostiene che la Commissione tributaria regionaleavrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione, sollevata con l’atto diappello, relativa alla inammissibilità dell’impugnazione proposta dalConsorzio ASI avverso l’ingiunzione, per mancata contestazione deipresupposti atti impositivi, divenuti definitivi. [OSCURATO:PERSONA], taleomissione comporterebbe violazione dell’art. 112 c.p.c., risultando decisivaai fini del corretto esame del gravame.3.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, art. 19: la ricorrente afferma che l’ingiunzioneNumero registro generale 18668/2019Numero sezionale 4600/2026Numero di raccolta generale 18012/2026Data pubblicazione 04/06/2026di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e che, pertanto,non potevano essere contestati vizi concernenti l’atto accertativopresupposto, ormai definitivo per mancata impugnazione.

La CTR,valorizzando la sentenza resa in altro giudizio (ICI 2008–2011), avrebbeviolato tale principio, estendendo al nuovo procedimento un sindacato nonpiù consentito.4.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione del principio dirispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 112 e 277 c.p.c. per omessapronuncia su motivo di appello e per ultrapetizione.[OSCURATO:SOCIETA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la proprialegittimazione passiva solo con riguardo all’area Isochimica, mentre la CTRavrebbe esteso l’annullamento dell’ingiunzione anche alle ulteriori sei unitàimmobiliari, rispetto alle quali la proprietà non era stata mai messa indiscussione.

Ciò costituirebbe ultrapetizione, avendo il giudice pronunciatooltre i limiti del petitum.5.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione del principiodi rispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 112 e 277 c.p.c., violazionedel principio di riparto della giurisdizione e dell’obbligo di valutazione dellaprova e dei fatti non contestati.La ricorrente sostiene che la CTR avrebbe illegittimamente statuitosulla proprietà dell’immobile, materia riservata al giudice ordinario,disattendendo la prova documentale fornita da [OSCURATO:SOCIETA] che, a suo dire,avrebbe confermato la titolarità del bene in capo al [OSCURATO:PERSONA].6.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione ed erroneaapplicazione del giudicato ex art. 2909 c.c.[OSCURATO:SOCIETA] sostiene che la CTR avrebbe erroneamente applicato ilprincipio del giudicato esterno, poiché il giudizio precedente riguardavaannualità diverse, un diverso tributo (ICI anziché IMU) e un diverso themadecidendum, incentrato sulla questione proprietaria relativa alla sola areaNumero registro generale 18668/2019Numero sezionale 4600/2026Numero di raccolta generale 18012/2026Data pubblicazione 04/06/2026Isochimica.

Ne deriverebbe l’impossibilità di estendere automaticamentel’efficacia della sentenza n. 6887/2017 all’intera ingiunzione impugnata.7.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza exart. 360, n. 4, in relazione all’art. 132, n. 4 c.p.c., per omessa ovveroapparente motivazione.La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata si limita adaffermare l’insussistenza del presupposto impositivo senza illustrare in chemodo le considerazioni svolte sul giudicato esterno si applicherebbero alcaso concreto, rendendo impossibile comprendere la ratio decidendi.8.

Ritiene questa Corte che i motivi quinto e sesto, da esaminarecongiuntamente in quanto fra loro connessi, meritano accoglimento, conassorbimento dei restanti.8.1.

Come lamentato da parte ricorrente la sentenza impugnatarisulta affetta da motivazione meramente apparente con riguarda allaritenuta “decisività” del giudicato esterno, avendo il giudice operato unrichiamo del tutto assertivo alla pretesa efficacia preclusiva della precedentedecisione senza tuttavia procedere ad alcuna effettiva verifica circa lacoincidenza tra il thema decidendum del presente giudizio e quello definitonel diverso procedimento richiamato.In particolare, difetta qualsiasi analisi concreta in ordine alla identitàsoggettiva ed oggettiva delle situazioni giuridiche dedotte, nonché allasovrapponibilità dei presupposti fattuali e degli accertamenti in fattosuscettibili di assumere efficacia vincolante ex art. 2909 c.c.

La motivazionesi limita, infatti, ad evocare del tutto genericamente l’esistenza delprecedente giudicato senza in alcun modo esplicitare quali specificiaccertamenti siano stati ritenuti coperti da giudicato e senza chiarire in chemodo essi interferiscano con le questioni devolute nel presente giudizio.Ne consegue che il percorso argomentativo seguito dal giudice nonconsente di comprendere l’iter logico-giuridico posto a fondamento delladecisione, risolvendosi in una motivazione soltanto apparente e, pertanto,Numero registro generale 18668/2019Numero sezionale 4600/2026Numero di raccolta generale 18012/2026Data pubblicazione 04/06/2026inidonea a soddisfare il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. edall’art. 132, n. 4, c.p.c.Inoltre, la verifica circa l’effettiva estensione del giudicato esternoimplica un accertamento – nella specie totalmente pretermesso - cheinvolge necessariamente il contenuto sostanziale delle domande, delleallegazioni e dei fatti storici esaminati nel precedente giudizio, richiedendouna comparazione concreta tra le fattispecie poste a confronto.

Si tratta,dunque, di un sindacato di merito riservato al giudice del gravame, cuicompete accertare se ricorrano effettivamente i presupposti per attribuireefficacia preclusiva al precedente richiamato dal primo giudice.9.

Ne consegue che in accoglimento dei motivi quinto e sesto motivi,assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Logozzo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BerardinaManganiello-controricorrente-Numero registro generale 18668/2019Numero sezionale 4600/2026Numero di raccolta generale 18012/2026Data pubblicazione 04/06/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,sez. dist. di Salerno, n. 10819/2018 depositata il 17/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria del servizio diaccertamento e riscossione dei tributi del Comune di [OSCURATO:SOCIETA], ha emessovari avvisi di accertamento ai fini ICI e IMU nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ASIdi [OSCURATO:SOCIETA], relativi all’area nota come compendio “Isochimica” e ad altriimmobili.2. In particolare, l’[OSCURATO:SOCIETA] ha emesso un primo avviso diaccertamento n. 39/2014 per ICI 2008-2011, che il [OSCURATO:PERSONA] haimpugnato; successivamente, in data 27 gennaio 2015, la concessionariaha notificato sette distinti avvisi di accertamento IMU per le annualità2012-2014: uno relativo ancora all’area “Isochimica” e sei ulteriori riferitiad altri immobili del [OSCURATO:PERSONA].3. Tali ultimi atti non sono stati impugnati e hanno acquisitodefinitività, sicché [OSCURATO:SOCIETA] ha emesso l’ingiunzione di pagamento n.01090502/2015, reclamando complessivi euro 276.125,73.4. [OSCURATO:PERSONA] ASI ha proposto ricorso avverso tale ingiunzione allaCommissione Tributaria Provinciale di [OSCURATO:SOCIETA], deducendo, da un lato,l’esenzione ex art. 7 d.lgs. 504/1992 e, dall’altro, l’assenza di legittimazionepassiva per difetto di proprietà dell’area “Isochimica”.5. La CTP ha deciso con sentenza n. 203/2017, accogliendo il ricorsoe annullando l’ingiunzione, sul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] non fosseproprietario dell’immobile principale oggetto di contestazione.6. L’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello dinanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, mentre ilComune di [OSCURATO:SOCIETA] si è costituito aderendo alle ragioni della concessionaria.Nel corso del giudizio di secondo grado il [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto la sentenzaNumero registro generale 18668/2019Numero sezionale 4600/2026Numero di raccolta generale 18012/2026Data pubblicazione 04/06/2026CTR Campania n. 6887/2017, divenuta irrevocabile, con cui – nel diversogiudizio relativo all’avviso di accertamento ICI n. 39/2014 – era statoaffermato che non vi fosse prova della proprietà dell’area “Isochimica” incapo al [OSCURATO:PERSONA].7. La CTR, con sentenza n. 10819/2018, ha rigettato l’appellodell’[OSCURATO:SOCIETA], ritenendo decisivo il giudicato esterno formatosi sullapredetta sentenza n. 6887/2017. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, nonessendo mutata la situazione dominicale dal 2011 al 2015, l’accertamentocompiuto in relazione alle annualità ICI si estendeva anche alle annualitàIMU, con conseguente insussistenza del presupposto oggettivo dell’imposta.Le spese sono state compensate.8. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società interessata haproposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui hanno resistito concontroricorso sia il [OSCURATO:PERSONA] che il comune.9. Successivamente il ricorrente e il consorzio controricorrentehanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Si osserva, preliminarmente, che il [OSCURATO:PERSONA] per l’Area di SviluppoIndustriale della Provincia di [OSCURATO:SOCIETA] ha sollevato eccezioni diinammissibilità dell’intero ricorso, deducendo, da un lato, la violazionedell’art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6 c.p.c., per asserita mancataesposizione sommaria dei fatti di causa, difetto di specificità dei motivi emancata autosufficienza del ricorso, e, dall’altro lato, la natura meramente“revocatoria” delle censure articolate, che, a loro avviso, tenderebbero adenunciare un travisamento del fatto non deducibile ex art. 360 c.p.c., masemmai proponibile attraverso revocazione straordinaria ex art. 395, n. 4c.p.c.La eccezione non è fondata, in quanto sussiste una sufficientedescrizione del fatto sottostante, e dunque risultano rispettati i requisiti diNumero registro generale 18668/2019Numero sezionale 4600/2026Numero di raccolta generale 18012/2026Data pubblicazione 04/06/2026cui all’art. 366 c.p.c., mentre l’eccezione inerente alla natura fattuale deimotivi (definiti revocatori) sarà analizzata con riferimento ai singoli motiviInoltre, il [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito, infondatamente, che il primo e terzomotivo sono formulati senza indicare se la presunta violazione dell'art. 112c.p.c. sia sollevata ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., oppure aisensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3 o n. 5, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ASI ha anche eccepito l’inammissibilità del controricorsodel Comune di [OSCURATO:SOCIETA], presentato come controricorso adesivo oltre itermini di cui all’art. 370 c.p.c., senza articolare autonome difese e senzacontenere una vera resistenza al ricorso principale, ma solo un’adesione alledifese della ricorrente. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], un tale atto sarebbeinammissibile, non potendo sostituire il necessario ricorso incidentale ove siintenda aderire al gravame proposto dalla controparte.Non si ravvisa, sotto tale profilo, alcuna inammissibilità, ben potendo,ad avviso di questa Corte, il controricorrente intimato aderire alle posizionidel ricorrente, che peraltro ha arricchito con l’integrazione del fatto nelcorpo della descrizione di ogni singolo motivo, laddove intenda fare propriaogni deduzione di parte attrice.2. Va, quindi, osservato che con il primo motivo di ricorso si deducela violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt.112 e 277 c.p.c. per omessa pronuncia su motivo di appello.La ricorrente sostiene che la Commissione tributaria regionaleavrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione, sollevata con l’atto diappello, relativa alla inammissibilità dell’impugnazione proposta dalConsorzio ASI avverso l’ingiunzione, per mancata contestazione deipresupposti atti impositivi, divenuti definitivi. [OSCURATO:PERSONA], taleomissione comporterebbe violazione dell’art. 112 c.p.c., risultando decisivaai fini del corretto esame del gravame.3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, art. 19: la ricorrente afferma che l’ingiunzioneNumero registro generale 18668/2019Numero sezionale 4600/2026Numero di raccolta generale 18012/2026Data pubblicazione 04/06/2026di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e che, pertanto,non potevano essere contestati vizi concernenti l’atto accertativopresupposto, ormai definitivo per mancata impugnazione. La CTR,valorizzando la sentenza resa in altro giudizio (ICI 2008–2011), avrebbeviolato tale principio, estendendo al nuovo procedimento un sindacato nonpiù consentito.4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione del principio dirispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 112 e 277 c.p.c. per omessapronuncia su motivo di appello e per ultrapetizione.[OSCURATO:SOCIETA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la proprialegittimazione passiva solo con riguardo all’area Isochimica, mentre la CTRavrebbe esteso l’annullamento dell’ingiunzione anche alle ulteriori sei unitàimmobiliari, rispetto alle quali la proprietà non era stata mai messa indiscussione. Ciò costituirebbe ultrapetizione, avendo il giudice pronunciatooltre i limiti del petitum.5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione del principiodi rispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 112 e 277 c.p.c., violazionedel principio di riparto della giurisdizione e dell’obbligo di valutazione dellaprova e dei fatti non contestati.La ricorrente sostiene che la CTR avrebbe illegittimamente statuitosulla proprietà dell’immobile, materia riservata al giudice ordinario,disattendendo la prova documentale fornita da [OSCURATO:SOCIETA] che, a suo dire,avrebbe confermato la titolarità del bene in capo al [OSCURATO:PERSONA].6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione ed erroneaapplicazione del giudicato ex art. 2909 c.c.[OSCURATO:SOCIETA] sostiene che la CTR avrebbe erroneamente applicato ilprincipio del giudicato esterno, poiché il giudizio precedente riguardavaannualità diverse, un diverso tributo (ICI anziché IMU) e un diverso themadecidendum, incentrato sulla questione proprietaria relativa alla sola areaNumero registro generale 18668/2019Numero sezionale 4600/2026Numero di raccolta generale 18012/2026Data pubblicazione 04/06/2026Isochimica. Ne deriverebbe l’impossibilità di estendere automaticamentel’efficacia della sentenza n. 6887/2017 all’intera ingiunzione impugnata.7. Con il sesto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza exart. 360, n. 4, in relazione all’art. 132, n. 4 c.p.c., per omessa ovveroapparente motivazione.La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata si limita adaffermare l’insussistenza del presupposto impositivo senza illustrare in chemodo le considerazioni svolte sul giudicato esterno si applicherebbero alcaso concreto, rendendo impossibile comprendere la ratio decidendi.8. Ritiene questa Corte che i motivi quinto e sesto, da esaminarecongiuntamente in quanto fra loro connessi, meritano accoglimento, conassorbimento dei restanti.8.1. Come lamentato da parte ricorrente la sentenza impugnatarisulta affetta da motivazione meramente apparente con riguarda allaritenuta “decisività” del giudicato esterno, avendo il giudice operato unrichiamo del tutto assertivo alla pretesa efficacia preclusiva della precedentedecisione senza tuttavia procedere ad alcuna effettiva verifica circa lacoincidenza tra il thema decidendum del presente giudizio e quello definitonel diverso procedimento richiamato.In particolare, difetta qualsiasi analisi concreta in ordine alla identitàsoggettiva ed oggettiva delle situazioni giuridiche dedotte, nonché allasovrapponibilità dei presupposti fattuali e degli accertamenti in fattosuscettibili di assumere efficacia vincolante ex art. 2909 c.c. La motivazionesi limita, infatti, ad evocare del tutto genericamente l’esistenza delprecedente giudicato senza in alcun modo esplicitare quali specificiaccertamenti siano stati ritenuti coperti da giudicato e senza chiarire in chemodo essi interferiscano con le questioni devolute nel presente giudizio.Ne consegue che il percorso argomentativo seguito dal giudice nonconsente di comprendere l’iter logico-giuridico posto a fondamento delladecisione, risolvendosi in una motivazione soltanto apparente e, pertanto,Numero registro generale 18668/2019Numero sezionale 4600/2026Numero di raccolta generale 18012/2026Data pubblicazione 04/06/2026inidonea a soddisfare il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. edall’art. 132, n. 4, c.p.c.Inoltre, la verifica circa l’effettiva estensione del giudicato esternoimplica un accertamento – nella specie totalmente pretermesso - cheinvolge necessariamente il contenuto sostanziale delle domande, delleallegazioni e dei fatti storici esaminati nel precedente giudizio, richiedendouna comparazione concreta tra le fattispecie poste a confronto. Si tratta,dunque, di un sindacato di merito riservato al giudice del gravame, cuicompete accertare se ricorrano effettivamente i presupposti per attribuireefficacia preclusiva al precedente richiamato dal primo giudice.9. Ne consegue che in accoglimento dei motivi quinto e sesto motivi,assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18012/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris