CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 17250/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di condanna pronunciato dal giudice di primo grado, in data 16 dicembre 2021, in relazione al delitto di cui all'art. 216 R.D. 267/1942; Considerato che i motivi di ricorso sono entrambi generici e manifestamente infondati, posto che il primo, che eccepisce la nullità della pronuncia resa per violazione dell'art. 602 comma 1 bis cod. proc. pen., non è deducibile in ragione dell'inammissibilità dell'appello (e, quindi, non essendosi instaurato validamente il rapporto processuale), mentre il secondo afferisce a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti, giacché correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnazione sia stata proposta in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente