CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della Corte di appello di Catania letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del cSnsigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che,in parziale riforma della sentenza emessa il 25 marzo 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Catania ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche in ragione della ammissione degli addebiti e della rinuncia ai motivi di merito e ha rideterminato l'aumento di pena a titolo di continuazione con la sentenza emessa il 28 maggio 1998, irrevocabile il 27 ottobre 1998, in 3 anni 6 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa armata, denominata vclan Laudanis; rilevato che il Tocra ne chiede l'annullamento per violazione dell'art. 416 bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione per mancanza di elementi di prova, in particolare, per genericità delle dichiarazioni del collaboratore Laudani, che non trovano riscontro in quelle del Musumarra; per mancata verifica dell'attendibilità del Laudani, mancata indicazione del contributo associativo del ricorrente ,nonché per inefficace rinuncia ai motivi di appello e inesistente ammissione degli addebiti; considerato che il ricorso é inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile. Va quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de