CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 16926/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINO.,c2to_avviso alle oa,leiit udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 36231/21 [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta personalmente dall'imputato. Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 25.2.2022 Il consigliere estensore Il esidente [OSCURATO:PERSONA] DEPCT;'..T9 [OSCURATO:PERSONA]