CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18689/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI(' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'articolo 648 cod. pen., con particolare riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, il motivo appare altresì manifestamente infondato, poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche con riferimento agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in conformità ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); si tratta, peraltro, di sanzione detentiva calibrata nel minimo edittale, con la massima riduzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, mentre la pena pecuniria irrogata se ne discosta di appena 84,00 euro; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M