CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13580/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.– controricorrente –Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 8079/2017depositata in data 27 dicembre 2017.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Roma notificava, neiconfronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], l’avviso di accertamento n.Numero registro generale 20175/2018Numero sezionale 3382/2026Numero di raccolta generale 13580/2026Data pubblicazione 10/05/2026TK3018102424, in relazione agli anni d’imposta 2005-2007, con il qualeveniva recuperato a tassazione, sulla base della presunzione di cui all’art.12, secondo comma, d.l. n. 78/2009, l’ammontare degli importi che siassumevano essere stati trasferiti all’estero e dei presunti incrementimensili registrati sul conto asseritamente detenuto dalla contribuentepresso l’istituto elvetico HSBC per un importo pari ad euro 150.020,00. Ilpredetto avviso di accertamento, infatti, originava da una verifica fiscalecondotta, nel settembre 2010, dalla Guardia di Finanzia di Roma neiconfronti della contribuente, con riferimento ai riflessi fiscali scaturentidalla asserita detenzione all’estero (nella specie, in un Paese a fiscalitàprivilegiata) di attività finanziarie non dichiarate in Italia.2. Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo laconferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 11819/2016, rigettava il ricorsodella contribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r.del Lazio; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appelloe la conferma della sentenza di primo grado.5. La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 8079/2017, depositata in data 27dicembre 2017, accoglieva solo parzialmente l’appello della contribuentee, in parziale riforma della sentenza di prime cure, dichiarava nonapplicabile nel caso di specie la norma sul raddoppio delle sanzioniirrogate dall’Ufficio nell’avviso di accertamento.6. Avverso tale pronuncia, la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a sette motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito concontroricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 per laquale la contribuente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 20175/2018Numero sezionale 3382/2026Numero di raccolta generale 13580/2026Data pubblicazione 10/05/20261.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12, secondo comma, d.l. n. 78/2009 e dell’art. 3, L.n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», lacontribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenzaimpugnata, la C.t.r. ha erroneamente ritenuto legittima la pretesa erarialenonostante, ai fini dell’accertamento del maggior reddito, l’Ufficio abbiaillegittimamente applicato retroattivamente l’art. 12, secondo comma, d.l.n. 78/2009, il quale, nel caso di specie, viene utilizzato al fine di provarela rilevanza reddituale delle somme asseritamente detenute all’estero dallacontribuente; in altri termini, la C.t.r. ha omesso di considerare che taledisposizione di legge, come recentemente dichiarato da codesta SupremaCorte (cfr. ordinanza n. 2662/2018), ha natura di norma sostanziale e,pertanto, non può essere applicata, come nel caso di specie, conriferimento a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.Il motivo, con cui la ricorrente lamenta l'erronea applicazione retroattivadella presunzione legale di evasione, è infondato.1.1. È consolidato l'orientamento di questa Corte secondo cui lapresunzione legale relativa introdotta dall'art. 12, comma 2, del D.L. n.78/2009 non ha efficacia retroattiva, in quanto norma di naturasostanziale che introduce una regola probatoria più sfavorevole per ilcontribuente. Come affermato da questa Corte, tale disposizione ha naturadi norma sostanziale e, pertanto, non può essere applicata, come nel casodi specie, con riferimento a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata invigore" (Cass. 21/06/2024, n. 4641). Tuttavia, la giurisprudenza dilegittimità ha costantemente chiarito che l'inapplicabilità ratione temporisdella suddetta presunzione legale non preclude all'Amministrazionedegli artt. 2727 e 2729 c.c. (Cass. n. 18527 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Inparticolare, è stato statuito che: «la circostanza che la presunzione legaledi evasione stabilita dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12 comma 2, non siaNumero registro generale 20175/2018Numero sezionale 3382/2026Numero di raccolta generale 13580/2026Data pubblicazione 10/05/2026suscettibile di applicazione retroattiva agli anni di imposta antecedenti allasua entrata in vigore, non preclude all'Ufficio di provare l'esistenza diredditi non dichiarati dal contribuente, detenuti occultamente in paesi afiscalità privilegiata, anche sulla base di presunzioni semplici gravi, precisee concordanti (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 2 con riguardo allarettifica del reddito delle persone fisiche), senza fare ricorso allapresunzione legale in oggetto».Pertanto, anche se la C.t.r. avesse erroneamente richiamato lapresunzione legale, la sua decisione resta giuridicamente corretta qualorai medesimi fatti posti a base dell'accertamento siano idonei a fondare unapresunzione semplice, grave, precisa e concordante. Nel caso di specie,come si vedrà nell'analisi dei motivi successivi, sono gli elementi desuntidalla cosiddetta "lista Falciani" a costituire il fondamento di una talepresunzione (Cass. n.ri 18356, 18357 e 18359 del 7.06.2022).2.Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12, secondo comma, d.l. n. 78/2009 e dell’art. 2697c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la contribuentelamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata,la C.t.r. ha violato e falsamente applicato le disposizioni indicate in rubrica,da sole sufficienti a provare il maggior reddito della contribuente, ed ha,inoltre, omesso di rilevare come, nel caso di specie, non fosse statadimostrata dall’Amministrazione finanziaria l’effettiva disponibilità da partedella contribuente di somme milionarie detenute all’estero e come nonfosse stata data alcuna prova del fatto noto su cui si era fondata lapresunzione erariale di redditi sottratti a tassazione in Italia. In ogni caso,poi, anche a voler (erroneamente) considerare, ai fini probatori, lerisultanze della c.d. [OSCURATO:PERSONA], va comunque rilevato che esse, nel casodi specie, conterrebbero dati asseritamente riscontrati al mese di febbraioNumero registro generale 20175/2018Numero sezionale 3382/2026Numero di raccolta generale 13580/2026Data pubblicazione 10/05/20262007, mentre invece l’Agenzia delle Entrate presume nell’accertamento undato reddituale sino al mese di dicembre 2007.Il motivo, con cui la ricorrente contesta che le risultanze della "listaè infondato.2.1. La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia è consolidata echiara, ripetutamente affermando la piena utilizzabilità dei dati della “Listal'Amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa anche su ununico indizio, se grave e preciso, cioè dotato di elevata valenzaprobabilistica (nella specie, risultanze della cd. "lista Falciani), operando,peraltro, nell'ipotesi di attività finanziarie non dichiarate detenute in Paesia fiscalità privilegiata, la presunzione di evasione di cui all'art. 12 del d.l.n. 78 del 2009, conv. nella l. n. 102 del 2009”. (Cass. 12/02/2018, n.3276). Ancora si è ritenuto che (Cass. 13/05/2015, n. 9760) che “esiste[]... un alto tasso di probabilità che i dati» della Lista «siano conformi alvero" essendo pacifico che il funzionario [OSCURATO:PERSONA] operava presso labanca HSBC e che quest'ultimo ha, con violazione dei suoi doveri neiconfronti del datore di lavoro, estratto dall'archivio informatico della bancai files che costituiscono la così detta "lista Falciani"; esiste dunque un altotasso di probabilità che i dati di cui si discute siano conformi al vero.Questo indizio deve, come ovvio, essere valutato dal giudice di merito cheben può contrapporvi altri indizi che inducano a giungere ad unaricostruzione dei fatti difforme dai dati ricavatoli dalla "lista", ed a questofine è essenziale il contraddittorio con l'interessato che può offrireelementi ulteriori per raggiungere la valutazione del "più probabile chenon".3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2719 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.», la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui,Numero registro generale 20175/2018Numero sezionale 3382/2026Numero di raccolta generale 13580/2026Data pubblicazione 10/05/2026nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha errato nel ritenere che ladocumentazione allegata in fotocopia non conforme all’originaledall’Agenzia delle Entrate in sede processuale, nonostante ildisconoscimento dell’autenticità della stessa da parte della contribuente,potesse assumere piena prova in merito alla riferibilità del conto correntebancario estero alla contribuente.Il motivo, con cui la ricorrente lamenta che la C.t.r. abbia attribuito pienaefficacia probatoria alla fotocopia della scheda bancaria ("fiche") prodottadall'Agenzia delle Entrate, nonostante il tempestivo e formaledisconoscimento della sua conformità all'originale, è infondato.3.1. La riferibilità alla contribuente del conto corrente acceso presso laHSBC [OSCURATO:PERSONA] di Lugano e il contenuto della “fiche” rappresentanocircostanze fattuali accertate dai militari verbalizzanti sulla base delladocumentazione in loro possesso (la cosiddetta “fiche” pervenutadall’Amministrazione francese) e dagli stessi verbalizzata all’interno delprocesso di constatazione.Tutte le contestazioni della parte relative alla inesistente “titolarità delconto corrente estero” dunque, non possono trovare ingresso all’internodel presente giudizio in quanto le stesse, volte a censurare la veridicità difatti (e non di valutazioni) descritti da un pubblico ufficiale in un attopubblico, dovevano esser fatte valere esclusivamente attraverso laproposizione di querela di falso.Del tutto irrilevante è poi la contestazione della conformità all’originaledella copia della “fiche” prodotta in giudizio dall’Ufficio impositore, e ciò inquanto il contenuto della fiche è riprodotto nel Pvc. Correttamente, quindi,la CTR ha statuito che: «Quanto all'ulteriore rilievo secondo cui sitratterebbe di mere fotocopie prive di certificazione di conformitàall'originale, di riferimenti alla Banca HSBC, della indicazione di documentodi identità, di firma e di recapiti telefonici del titolare, prive di alcun certocollegamento fra una fotocopia e l'altra, va rilevato che, come ogni altraNumero registro generale 20175/2018Numero sezionale 3382/2026Numero di raccolta generale 13580/2026Data pubblicazione 10/05/2026'fiche" di cui alla "lista Falciani", si è in presenza di stampe, effettuatedalla autorità pubblica, di documenti in formato elettronico, la cuiprovenienza dagli archivi della HSBC è dimostrata dalle attestazioni disoggetti, come i militari della Guardia di Finanza, le cui dichiarazioni fannofede fino a querela di falso».4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12, secondo comma, d.l. n. 78/2009, dell’art. 2728c.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.», la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.t.r. ha errato nel ritenere che la contribuentenon avesse fornito alcun elemento di prova contraria alla presunzioneerariale, considerando che la stessa aveva documentato, anche per iltramite di una perizia tecnica asseverata con giuramento, che la propriasituazione finanziaria e patrimoniale fosse del tutto incompatibile conl’asserita detenzione di somme milionarie all’estero.Il motivo, con cui la ricorrente si duole che la C.t.r. abbia omesso divalutare la prova contraria offerta, consistente in una perizia tecnicaasseverata volta a dimostrare l'incompatibilità della propria situazionefinanziaria con la detenzione delle ingenti somme contestate, èinammissibile.4.1. La valutazione delle prove, incluse le presunzioni e le prove contrarieofferte dal contribuente, rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da unamotivazione congrua e non viziata da errori logico-giuridici (Cass.31/01/2019, n. 2849). La giurisprudenza di legittimità ha comunquetracciato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deveseguire nella valutazione degli indizi, in particolare affermando che lagravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dalloro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi(ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorchè preceduto dallaNumero registro generale 20175/2018Numero sezionale 3382/2026Numero di raccolta generale 13580/2026Data pubblicazione 10/05/2026considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché ènecessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale unindizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevolecompletamento.Il controllo di questa Corte è limitato alla verifica della correttaapplicazione dei criteri legali in tema di formazione della prova critica, manon può estendersi a una nuova valutazione del materiale probatorio(Cass. 29.10.2020, n. 23866).4.2. Nel caso di specie, la C.t.r., rigettando l'appello del contribuente, haimplicitamente ritenuto che la perizia di parte non fosse idonea a superareil quadro presuntivo grave e preciso derivante dalle risultanze della "listae puntuale, atta a giustificare l'incoerenza tra le disponibilità estereaccertate e la propria situazione reddituale e patrimoniale dichiarata(Cass. 07/06/2022, n. 18357, sub 8,). La generica allegazione diun'incompatibilità finanziaria, se non supportata da elementi analitici eincontrovertibili, può essere legittimamente ritenuta insufficiente dalgiudice di merito a vincere la presunzione hominis a carico delcontribuente.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», la contribuentelamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte incui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha svolto il compiuto esamedei fatti decisivi per il giudizio indicati nella perizia giurata e nella denunciaall’Attività di [OSCURATO:PERSONA] depositate in giudizio, nonostante talicircostanze di fatto avessero costituito oggetto di contraddittorio tra leparti processuali.Numero registro generale 20175/2018Numero sezionale 3382/2026Numero di raccolta generale 13580/2026Data pubblicazione 10/05/2026Il motivo, con cui la ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti decisivi,individuati nella perizia giurata e nella denuncia-querela presentate dallacontribuente, è inammissibile.5.1. Il motivo confonde l'omesso esame di un fatto con la valutazionecritica e il rigetto nel merito delle argomentazioni probatorie addotte dallaparte.Il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c è stato interpretatodalla giurisprudenza in modo restrittivo, specialmente a seguito dellariforma del 2012. La Corte di Cassazione ha chiarito che tale vizio sussistesolo quando il giudice di merito abbia completamente trascurato l'esamedi un "fatto storico-naturalistico" decisivo, che è stato oggetto didiscussione tra le parti mentre non ricorre quando il giudice abbia preso inconsiderazione il fatto, ma lo abbia valutato in modo diverso dalleaspettative della parte ricorrente.5.2. Nel caso di specie, la C.t.r. non ha omesso di esaminare né la periziagiurata né la denuncia-querela, anzi, al contrario, li ha esaminati entrambie ha esplicitamente motivato le ragioni per cui li ha ritenuti non idonei asuperare il quadro probatorio presentato dall'[OSCURATO:PERSONA].La censura della contribuente, quindi, non attiene a una vera omissione,ma mira a ottenere una nuova e diversa valutazione del materialeprobatorio, attività che è preclusa in sede di legittimità.5.3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deveessere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaNumero registro generale 20175/2018Numero sezionale 3382/2026Numero di raccolta generale 13580/2026Data pubblicazione 10/05/2026impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. S.U. n.8053/2014).5.4. La sentenza della CTR, avendo fornito una motivazione chiara,sebbene contraria alla tesi della ricorrente, non ricade in nessuna diqueste anomalie e con un accertamento di fatto non sindacabile in questasede, ha ritenuto che tali elementi non fossero decisivi per escludere ladisponibilità di ingenti somme all'estero. Ha inoltre qualificatol'affermazione sulla mancanza di attività lavorativa come una "meraasserzione di parte", non supportata da prove adeguate a dimostrare laprovenienza non reddituale o l'avvenuta tassazione delle somme detenutein Svizzera, così esercitando il potere-dovere del giudice di merito divalutare liberamente le prove secondo il suo prudente apprezzamento,fornendo una giustificazione logica per il proprio convincimento.Analogamente, la C.t.r. ha esaminato la denuncia-querela, ma l'hagiudicata "priva di alcun rilievo" e le ragioni addotte sono specifiche erientrano pienamente nella valutazione del merito ossia che si tratta di un"atto di parte", presentato a notevole distanza temporale dai fatti, il chene riduce l'attendibilità; le dichiarazioni rese da terzi, o a maggior ragionedalla parte stessa in un contesto extraprocessuale, possono avere al piùvalenza indiziaria, ma non sono sufficienti da sole a costituire prova piena,specialmente se considerate auto-favorevoli; il contenuto generico delladenuncia nella quale ci si limitava a negare la titolarità del conto senzafornire elementi concreti su come terzi avrebbero potuto abusare dei datipersonali della contribuente; la mancata diligenza laddove la C.t.r. hasottolineato che la contribuente avrebbe potuto agire direttamente neiconfronti della banca per ottenere chiarimenti.Numero registro generale 20175/2018Numero sezionale 3382/2026Numero di raccolta generale 13580/2026Data pubblicazione 10/05/2026Quindi, la C.t.r. non ha ignorato il documento, ma ne ha pesato il valoreprobatorio, concludendo per la sua irrilevanza ai fini della decisione, convalutazione insindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, èsupportata da una motivazione non meramente apparente.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 53,Cost., dell’art. 163, d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 67, d.P.R. n. 600/1973,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la contribuentelamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata,la C.t.r., pronunciandosi sul motivo (proposto dalla contribuente) per cui lapretesa erariale sarebbe stata da ritenere contestabile anche conriferimento all’accertamento dell’ulteriore reddito fondato sulla presuntamaturazione degli interessi sul capitale asseritamente detenuto all’estero,non ha erroneamente rilevato che, recuperando a tassazione anche taliinteressi, l’Agenzia fiscale ha posto in essere un duplice ed illegittimoprelievo incidente sul medesimo presupposto d’imposta.Il motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione del divieto di doppiaimposizione, è infondato.6.1. Il motivo di ricorso si fonda sull'assunto che l'Amministrazioneapplicazione della presunzione di cui all'art. 12, comma 2, del D.L. n.78/2009) sia gli interessi presuntivamente maturati su tale capitale (aisensi dell'art. 6 del D.L. n. 167/1990), abbia illegittimamente tassato duevolte il medesimo presupposto d'imposta.Tale argomentazione non è condivisibile, in quanto non tiene conto delladistinta natura delle due presunzioni legali e del mancato assolvimentodell'onere probatorio da parte della contribuente.6.2. Come correttamente evidenziato dalla C.t.r. nella sentenzaimpugnata, le due presunzioni legali colpiscono "cespiti redditualitotalmente diversi". La presunzione sul capitale (art. 12, c. 2, D.L. n.78/2009) concreta una norma che presume, fino a prova contraria, che leNumero registro generale 20175/2018Numero sezionale 3382/2026Numero di raccolta generale 13580/2026Data pubblicazione 10/05/2026privilegiata, non dichiarate nel quadro RW, siano state costituite medianteredditi sottratti a tassazione. Il presupposto dell'imposizione è, quindi, ilreddito originario non dichiarato che ha dato luogo alla costituzione delcapitale all'estero. Si tratta di una presunzione che mira a recuperare atassazione un reddito pregresso, la cui esistenza è inferita dal possesso dicapitali non giustificati. La presunzione sugli interessi (art. 6, D.L. n.167/1990) costituisce una norma, invece, che presume che le attivitàfinanziarie detenute all'estero abbiano prodotto un reddito, sotto forma diinteressi, calcolato applicando un tasso di rendimento presunto. Ilpresupposto dell'imposizione non è il capitale in sé, ma il reddito dacapitale (il rendimento) che si presume sia stato generato da tali attivitànel periodo d'imposta.Appare evidente che le due norme identificano due manifestazioni distintee successive di capacità contributiva, in linea con l'art. 53 dellaCostituzione. La prima colpisce un flusso di reddito che ha generato unpatrimonio (il capitale); la seconda colpisce un flusso di reddito generatoda quel medesimo patrimonio (gli interessi). Non si tratta, quindi, di unaduplicazione di imposta sullo stesso presupposto, ma di due imposizionidistinte su presupposti giuridicamente ed economicamente diversi: ilreddito che ha costituito il capitale e il reddito prodotto dal capitale stesso.6.3. La C.t.r, pur riconoscendo la distinzione concettuale tra le duepresunzioni, ha correttamente individuato l'unica via attraverso cui lacontribuente avrebbe potuto dimostrare una sovrapposizione fattuale e,quindi, una potenziale doppia imposizione. La sentenza impugnata affermachiaramente: “si sarebbe potuto ritenere diversamente soltanto se lacontribuente, mediante la produzione di estratti conto o di altradocumentazione adeguata, avesse dimostrato che gli incrementi registratisul proprio conto corrente corrispondono, totalmente o parzialmente,all'importo degli interessi che la legge presume essere stati prodotti dalleNumero registro generale 20175/2018Numero sezionale 3382/2026Numero di raccolta generale 13580/2026Data pubblicazione 10/05/2026potuto eventualmente sostenere l'esistenza di una doppia imposizione, mala contribuente non ha prodotto alcuna prova in tal senso”.Il divieto di doppia imposizione (art. 163 del D.P.R. n. 917/1986 e art. 67del D.P.R. n. 600/1973) opera quando vi è identità di soggetto, imposta epresupposto. In presenza di due presunzioni legali che, come visto,individuano presupposti diversi, l'onere di dimostrare che, nel casoconcreto, esse si sovrappongono colpendo la medesima ricchezza gravainteramente sul contribuente.6.4. Quindi dalla motivazione della C.t.r. emerge che il giudice di meritonon ha commesso alcun errore nell'interpretazione o applicazione dellenorme sul divieto di doppia imposizione, al contrario, ha applicatocorrettamente i principi che governano la materia.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 6del d.l. 167/1990 e art. 2727 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)», lacontribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenzaimpugnata, la C.t.r., ritenendo corretto l’operato dell’Agenzia fiscale anchecon riferimento alla tassazione degli interessi presuntivamente maturatisul capitale presuntivamente attribuito alla contribuente, ha presunto ilfatto ignoto senza assumere a fondamento un fatto certo ed ha violato ildivieto delle doppie presunzioni.Il motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione del divieto di doppiepresunzioni, è infondato.7.1. La censura della contribuente si basa su un'errata interpretazionedella natura delle presunzioni applicate e del funzionamento del cosiddettodivieto di praesumptio de praesumpto rappresentandolo come una catenadi presunzioni semplici, dove da un fatto presunto (l'esistenza di uncapitale derivante da redditi evasi) si fa discendere un altro fatto presunto(la produzione di interessi).Questa ricostruzione è giuridicamente errata.Numero registro generale 20175/2018Numero sezionale 3382/2026Numero di raccolta generale 13580/2026Data pubblicazione 10/05/2026Le presunzioni in esame sono presunzioni legali relative, cioè meccanismiprobatori stabiliti direttamente dal legislatore, che collegano un fatto notoa una conseguenza giuridica, invertendo l'onere della prova a carico delcontribuente.Nello specifico, come si è già detto, operano due distinte presunzionilegali, quella di evasione del capitale (art. 12, c. 2, D.L. n. 78/2009)secondo cui gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Paesi afiscalità privilegiata e non dichiarati "si presumono costituiti, salva la provacontraria, mediante redditi sottratti a tassazione”, e quella di fruttuosità(art. 6, D.L. n. 167/1990) secondo cui gli investimenti e le attività esteredi natura finanziaria, per i quali non sono dichiarati i redditi effettivi, "sipresumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficialedi riferimento".La C.t.r., nella sentenza impugnata, ha affermato che le due norme"colpiscono cespiti reddituali totalmente diversi", ha riconosciuto la loroautonomia e la diversità dei presupposti impositivi, escludendo qualsiasiillegittima duplicazione o concatenazione presuntiva, correttamenteidentificando la diversità dei presupposti impositivi e legittimamenteponendo a carico della contribuente l'onere di fornire la prova contraria,onere che non è stato assolto.8. In conclusione il ricorso va complessivamente rigettato.Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le speseprocessuali che si liquidano € 7.600,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dàNumero registro generale 20175/2018Numero sezionale 3382/2026Numero di raccolta generale 13580/2026Data pubblicazione 10/05/2026parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 21 aprile 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro