CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 ottobre 2022
Cassazione n. 40574/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/03/2022 emessa dal Tribunale di Udine visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché le doglianze dedotte in merito all'omessa riduzione della pena nella misura massima di due terzi esulano da auelle che possono essere proposte avverso ia sentenza ai applicazione ai pena su ncniesta aelie parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., mentre quelle relative alla violazione dell'art. 445 comma 1 cod. proc. pen. risultano superate dal provvedimento di correzione di errore materiale (che ha espunto la condanna alle spese processuali); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, senza tuttavia prevedere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, posto che il provvedimento di correzione di errore materiale è stato comunicato al ricorrente solo dopo la presentazione del ricorso. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 1 ottobre 2022 I