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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14640/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Udine, quale giudice dell'esecuzione, con la quale è stata revocata l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del medesimo Tribunale, con la quale era stata disposta la sostituzione dei beni immobili di sua proprietà, oggetto di confisca per equivalente disposta con sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 del Tribunale di Udine, irrevocabile, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla mancata indicazione del termine per l'adempimento del versamento della somma di denaro in sostituzione dei beni immobili confiscati.

Il ricorso per cassazione deve essere convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod.proc.pen. e 676 cod.proc.pen.

In tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, Rv. 284403 - 01; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Rv. 263437 - 01).

Pertanto, il ricorso per cassazione deve essere riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Udine, quale giudice dell'esecuzione, con la quale è stata revocata l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del medesimo Tribunale, con la quale era stata disposta la sostituzione dei beni immobili di sua proprietà, oggetto di confisca per equivalente disposta con sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 del Tribunale di Udine, irrevocabile, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla mancata indicazione del termine per l'adempimento del versamento della somma di denaro in sostituzione dei beni immobili confiscati. Il ricorso per cassazione deve essere convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod.proc.pen. e 676 cod.proc.pen. In tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, Rv. 284403 - 01; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Rv. 263437 - 01). Pertanto, il ricorso per cassazione deve essere riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine. Co
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