CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 00421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 9 dicembre 2020, il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di ottemperanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (rectius, 10.4.2014), con la quale il medesimo Giudice aveva accertato e dichiarato l'illegittimità dell'esecuzione delle due sanzioni disciplinari dell'isolamento (esclusione dalle attività in comune), eseguite presso la Casa di reclusione di Parma dal 4.2.2011 al 18.2.2011 e dal 20.2.2011 per ulteriori 15 giorni, poiché il periodo intercorso tra l'esecuzione dell'una e dell'altra era incongruo. A ragione della decisione, detto Giudice riteneva che la richiesta dell'Attanasio era generica perché non avrebbe dedotto i casi in cui non gli sarebbe stato assicurato un congruo tempo di recupero tra l'esecuzione di sanzioni disciplinari dell'E.A.C.; e riteneva, altresì, che era errata l'interpretazione data dal richiedente alla parte dispositiva dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso detto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione l'Attanasio, tramite il suo difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, deducendo "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 35-bis, comma 5, Ord. Pen. per mera apparenza della motivazione". La difesa ha, in proposito, osservato che l'Attanasio aveva "richiamato il regolamento interno che si è rifiutato di riconoscere le disposizioni del giudice"; circostanza questa che "sarebbe stata più che sufficiente a disporre l'ottemperanza". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. Va, innanzitutto, evidenziato che il ricorrente, in buona sostanza, ha ritenuto che l'espressione "dispone che tra l'esecuzione successiva di sanzioni disciplinari dell'esclusione dall'attività in comune deve decorrere un termine corrispondente alla durata della sanzione precedentemente inflitta", contenuta nel provvedimento in data 10 aprile 2014 del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], si riferirebbe a tutte le future esecuzioni di analoghe sanzioni disciplinari. Sennonché il Collegio osserva che il significato da attribuire all'inciso suddetto è ben diverso e che il Magistrato di sorveglianza abbia voluto affermare che nel caso concreto il termine temporale doveva essere riferito alle specifiche sanzioni oggetto dell'esame. E in tal senso il suddetto provvedimento del 10.4.2014 è stato correttamente interpretato dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale nella decisione impugnata ha testualmente riferito che l'ordinanza dell'aprile 2014, "nel dare indicazione temporale di un intervallo reputato congruo, aveva riguardo a specifiche sanzioni (E.A.C), eseguite dal 4.2.2011 al 18.2.2011 e dal 20.2.2011 intervallate da un solo giorno, ritenuto insufficiente". 2. Conseguentemente, il Magistrato di sorveglianza nella decisione impugnata ha concluso, in maniera del tutto logica e correlata all'antecedente osservazione, che "la generica prospettazione di [OSCURATO:PERSONA] non permette di configurare, in concreto, un inadempimento a carico dell'Amministrazione penitenziaria novarese e di accogliere la richiesta". 3. Occorre, al riguardo, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il procedimento di ottemperanza, previsto derart. 35-bis, comma 5, Ord. Pen., presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione (cfr. tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 29 del 01/12/2021, dep. 2022, Rv. 282482 - 01; Cass. Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Rv. 270996), alla quale si è attenuto il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], la cui ordinanza non risulta, pertanto, affetta dai denunciati vizi. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 ottobre 2022