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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 00795/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/01/2022 del GIP TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Lignola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza del 22 dicembre 2021, avverso il nuovo ordine di esecuzione non sospeso, emesso il 3 dicembre 2021, n. 488/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ricorre, avverso il descritto provvedimento il condannato, per il tramite del difensore, avv.

M. Aita, denunciando, con il primo motivo, mancanza di motivazione, sotto il profilo dell'apparenza, nella parte in cui il Giudice ha ritenuto inammissibile l'istanza in quanto reiterativa di altra già presentata. 2.1.Con il secondo motivo si deduce vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto che anche la precedente istanza, già decisa, fosse identica a quella sub iudice.

Si sostiene che l'istanza del 22 dicembre 2021, oggetto del presente giudizio, denunciava l'omissione nel corpo dell'ordine di esecuzione impugnato, n. 488/2021 SIEP, dell'avviso all'odierno ricorrente della possibilità di fare istanza di affidamento in prova, ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1991, profilo non esaminato con le precedenti richieste devolute al giudice dell'esecuzione. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, F. Lignola, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) e d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione (cfr. rinuncia del 4 giugno 2022, fatta pervenire a mezzo p. e. c. a firma del condannato e del difensore, avv.

M. Aita, con allegata procura speciale) e la difesa ha prodotto ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Padova ha concesso al ricorrente l'affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 TU Stup.

4.1. All'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) e d) cod. proc. pen., non consegue, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali considerato che, in data 30 maggio 2022 e, quindi, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, risulta concesso il beneficio (affidamento in prova ai sensi dell'art. 94, comma 2, TU Stup.) oggetto dell'istanza originaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/01/2022 del GIP TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Lignola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza del 22 dicembre 2021, avverso il nuovo ordine di esecuzione non sospeso, emesso il 3 dicembre 2021, n. 488/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ricorre, avverso il descritto provvedimento il condannato, per il tramite del difensore, avv. M. Aita, denunciando, con il primo motivo, mancanza di motivazione, sotto il profilo dell'apparenza, nella parte in cui il Giudice ha ritenuto inammissibile l'istanza in quanto reiterativa di altra già presentata. 2.1.Con il secondo motivo si deduce vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto che anche la precedente istanza, già decisa, fosse identica a quella sub iudice. Si sostiene che l'istanza del 22 dicembre 2021, oggetto del presente giudizio, denunciava l'omissione nel corpo dell'ordine di esecuzione impugnato, n. 488/2021 SIEP, dell'avviso all'odierno ricorrente della possibilità di fare istanza di affidamento in prova, ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1991, profilo non esaminato con le precedenti richieste devolute al giudice dell'esecuzione. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, F. Lignola, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) e d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione (cfr. rinuncia del 4 giugno 2022, fatta pervenire a mezzo p. e. c. a firma del condannato e del difensore, avv. M. Aita, con allegata procura speciale) e la difesa ha prodotto ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Padova ha concesso al ricorrente l'affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 TU Stup. 4.1. All'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) e d) cod. proc. pen., non consegue, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali considerato che, in data 30 maggio 2022 e, quindi, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, risulta concesso il beneficio (affidamento in prova ai sensi dell'art. 94, comma 2, TU Stup.) oggetto dell'istanza originaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore
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