CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33290/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con ordinanza del 22 settembre 2022, dichiarava inammissibile de plano l'istanza di ricusazione che era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Giudice del Tribunale di Avezzano, nell'ambito del procedimento n. 1100/21 R.G.N.R. La Corte territoriale rilevava come la ricusazione fosse avvenuta in modo irrituale, senza deposito dell'istanza presso la Corte di appello di L'Aquila ai sensi dell'art. 38, comma 3, cod. proc. pen, oltre che per motivi non rientranti nei casi previsti dall'art. 37 cod. proc. pen. Pertanto, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza e condannava il ricorrente al pagamento di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. 2. Il ricorso per cassazione è proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. \uA 3. Il motivo deduce che l'istanza di ricusazione era stata proposta in relazione a 17 magistrati del Tribunale di Avezzano, in relazione ai procedimenti civili e penali promossi da [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente che le cancellerie, sia del settore penale che del settore civile del Tribunale di Avezzano, presso le quali erano state presentante le istanze di ricusazione, avrebbero dovuto trasmetterle alla Corte di appello. Lamenta, altresì, che oltre a non essere avvenuta la trasmissione, un giudice civile aveva assunto una ordinanza esecutiva. Il ricorrente chiedeva annullarsi l'ordinanza di inammissibilità impugnata, con rinvio alle competenti corti di appello, ricapitolando il contenuto della originaria istanza di ricusazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 41, comma1, cod. proc. pen. avverso l'ordinanza che dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione, risulta presentato personalmente dall'interessato e non dal difensore. A ben vedere in tema di ricorso per cassazione, è sempre necessaria la rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, anche se ricorrente è un avvocato cassazionista, dovendosi escludere l'autodifesa tecnica e la difesa personale dell'interessato (cfr. Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, dep. 18/01/2013, Cappa, Rv. 255083 - 01; nell'occasione, relativa ad un caso di ricorso firmato personalmente dalla ricorrente e, pertanto, dichiarato inammissibile, la Corte ha ulteriormente affermato che il principio della rappresentanza tecnica è compatibile con il diritto di ogni accusato di difendersi da sè, riconosciuto dall'art. 6, comma secondo, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, norma quest'ultima che implica, solo nel giudizio di merito sull'accusa e non anche nel giudizio di legittimità, l'obbligo di assicurare il diritto dell'accusato di contribuire con il difensore tecnico alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche; mass. conf. N. 19964 del 2007 Rv. 236734 - 01). Pertanto, trova applicazione il generale principio, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, per cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). \\ 2 Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 10:3 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111 comma 7 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione alle facoltà difensive (Sez. U., n. 8914 del 21./12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011): la novella interviene non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018 Cc., Rv. 273282 - 01). 2. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610 co. 5-bis, cod. proc. pen. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,