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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18633/2026

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roAXA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Coletti- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])[OSCURATO:PERSONA]- intimati -Numero registro generale 387/2023Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18633/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso la sentenza n. 1250/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 28 settembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 17marzo 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente la condanna della AXAMPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento di una maggior sommaasseritamente dovuta a titolo di indennizzo assicurativo.A suffragio dell’azione, rappresentò le seguenti circostanze:-) il germano [OSCURATO:PERSONA] aveva, in data 1° giugno 2004,stipulato una polizza vita (denominata [OSCURATO:PERSONA] n. 0745625), conbeneficiari designati indicati genericamente negli «eredi legittimi»;-) il 4 luglio 2015 [OSCURATO:PERSONA] era deceduto celibe, senzaprole, genitori viventi ed altri ascendenti e lasciare senza testamento;-) gli eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] andavano pertantoindividuati nei fratelli germani viventi Antonino, Ermelinda e RitaTortortella nonché, per rappresentazione, nei figli dei fratelli allo stessopremorti (ma successivamente alla stipula della polizza), e cioè, indettaglio: (i) [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA],figli di [OSCURATO:PERSONA]; (ii) [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) eRosario [OSCURATO:PERSONA], figli di [OSCURATO:PERSONA]; (iii) [OSCURATO:PERSONA] ePalmiro Semeraro, figli di [OSCURATO:PERSONA];-) l’indennizzo complessivo da liquidarsi (euro 201.754,44) andavaripartito in numero pari a quello dei fratelli beneficiari e, quindi, in seiquote di euro 33.625,74, somma da attribuire per intero ai fratelliviventi Ermelinda, Antonino e Rita, e proporzionalmente ai successibiliper rappresentazione dei fratelli premorti;-) la compagnia assicuratrice aveva tuttavia diviso l’indennizzoglobale in nove quote di pari importo (euro 22.417,16), sicchéall’attrice era stata corrisposta una somma inferiore a quella spettante.r.g. n. 387/2023 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 387/2023Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18633/2026Data pubblicazione 08/06/20262.

Nell’attiva resistenza della parte convenuta, l’adito Tribunale diSalerno, all’esito del giudizio di prime cure, accolse la domanda econdannò la società assicuratrice al pagamento della somma di euro11.208,58, oltre interessi.3.

La decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello interpostodall’assicurazione e rigettato in toto l’originaria domanda attorea.4.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per un unico motivo.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..Non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazionedegli artt. 1920 e 1362 del codice civile.Parte ricorrente ascrive alla sentenza impugnata l’inosservanza deiprincìpi di diritto enunciati da Cass., Sez.

U, 30/04/2021, n. 11421, peraver il giudice territoriale negato «la qualità di erede legittimo e ladesignazione di beneficiario ai fratelli premorti, trasferendo la titolaritàdel beneficio acquisito dagli eredi premorti direttamente ai figli diquest’ultimi, facendoli erroneamente divenire destinatari iure propriodegli effetti del contratto di assicurazione stipulato dal contraente»:così, però, erroneamente considerando i figli degli eredi premorti«titolari di un diritto di fonte contrattuale e quindi iure proprio anzichétitolari di un diritto ereditario trasferito dal genitore beneficiariopremorto allo stipulante».2.

Il motivo è ammissibile (dacché formula puntuali e specificheragioni di dissenso rispetto alla pronuncia gravata, denunciandone ladifformità a diritto con riferimento a ben individuate disposizioni dilegge) ed altresì fondato.2.1.

Sul tema dell’individuazione dei beneficiari di un contratto diassicurazione sulla vita, questa Corte, nella sua composizione più tipicar.g. n. 387/2023 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 387/2023Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18633/2026Data pubblicazione 08/06/2026di organo della nomofilachia, con l’arresto menzionato dalla ricorrente,ha enunciato i seguenti principi di diritto:(i) la designazione generica degli «eredi» come beneficiari, in unadelle forme previste nell’art. 1920, secondo comma, cod., civ.,comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazioneda parte di coloro che, al momento della morte del contraente,rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicataall’assicuratore per individuare i creditori della prestazione;(ii) la designazione generica degli «eredi» come beneficiari, indifetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, noncomporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo leproporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno deicreditori, in forza della «eadem causa obligandi», una quota ugualedell’indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigeredall’assicuratore nella rispettiva misura;(iii) allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sullavita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia statorevocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essereeseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quotache sarebbe spettata a quest’ultimo.Sulla scia dell’insegnamento delle Sezioni Unite (ribadito, peraltro,ex aliis, da Cass. 03/01/2023, n. 39), si è altresì puntualizzato chenell’assicurazione sulla vita, la clausola con la quale sono stati indicatiquali beneficiari gli «eredi legittimi» dello stipulante non può valere aindividuare i congiunti del portatore di rischio già deceduti prima dellastipula del contratto, poiché la clausola di designazione, quale atto intervivos, presuppone l’esistenza in vita sia del disponente che delbeneficiario, dovendosi conseguentemente escludere che, in tal caso,l’indennizzo vada ripartito «per stirpi» facenti capo ai soggetti premorti(così Cass. 06/03/2025, n. 5986).r.g. n. 387/2023 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 387/2023Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18633/2026Data pubblicazione 08/06/20262.2.

Delle illustrate regulae iuris – cui va data continuità – non hafatto buon governo il giudice territoriale.È doveroso puntualizzare come siano non controverse (risultandodalla sentenza impugnata) le seguenti circostanze di fatto (esposte nelricorso per cassazione), rilevanti ai fini della decisione:(a) [OSCURATO:PERSONA] stipulò la polizza per cui è causa quandoerano in vita tutti i suoi germani;(b) al momento del decesso, [OSCURATO:PERSONA] lasciò quali eredilegittimi: (i) il fratello Antonino; (ii) la sorella Ermelinda; (iii) la sorellaRita; (iv) [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA], figlidel premorto fratello [OSCURATO:PERSONA]; (v) [OSCURATO:PERSONA] (nato il[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA], figli del premorto fratello FilippoTortorella; (vi) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli dellapremorta sorella [OSCURATO:PERSONA].Ciò posto, nella qui gravata sentenza la Corte salernitana, sulrilievo che la polizza recava la indicazione generica, quale beneficiari,degli «eredi legittimi» senza alcuna designazione nominativa, haritenuto che i germani premorti di [OSCURATO:PERSONA] non potesseroconsiderarsi beneficiari della polizza, occorrendo far «riferimento ainominativi di coloro che, al momento della morte del contraente-assicurato potevano essere considerati come suoi chiamati all’eredità;conseguentemente la prestazione assicurata non può essere eseguitaseguendo le regole della successione legittima, ma con ripartizione, inquote uguali, tra i chiamati all’eredità del contraente».L’argomentazione così sviluppata si pone in palmare contraddizionecon il criterio di destinazione della prestazione assicurativa in caso dipremorienza di uno dei beneficiari rispetto al contraente stabilito, inchiave dichiaratamente nomofilattica, dal citato precedente delleSezioni Unite, peraltro richiamato anche nella sentenza impugnata.r.g. n. 387/2023 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 387/2023Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18633/2026Data pubblicazione 08/06/2026Nella vicenda in esame, infatti, similmente a quanto verificatosi nelcaso deciso da Cass. 27/04/2023, n. 11101, ricorrono le condizioni perl’applicazione dell’art. 1412, secondo comma, cod. civ.: l’acquisto deldiritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi dei beneficiaripremorti allo stipulante opera iure hereditatis, e non iure proprio, nellastessa misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto (invero, sitratta di «successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato afar parte del patrimonio del designato prima della sua morte»).Acclarato, dunque, che gli eredi legittimi di Matteo, Filippo edAnnamaria [OSCURATO:PERSONA] (beneficiari premorti allo stipulante VincenzoTortorella) sono succeduti per rappresentazione dei loro rispettivi danticausa, l’acquisizione del diritto all’indennizzo deve avvenire nella quotache sarebbe spettata ai rispettivi danti causa: sicché la complessivaprestazione assicurativa andava ripartita non per nove, bensì per seiquote, una delle quali da attribuire, per intero, alla odierna ricorrente.3.

Accolto il motivo di ricorso e occorrendo ulteriori accertamenti difatto (in specie, in ordine alla esatta quantificazione della sommadovuta all’originaria attrice) va disposta la cassazione della sentenzagravata con rinvio, per nuovo esame della causa, alla Corte di appellodi Salerno, in diversa composizione.4.

Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, cui demandadi provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 387/2023 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAXA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Coletti- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])[OSCURATO:PERSONA]- intimati -Numero registro generale 387/2023Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18633/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso la sentenza n. 1250/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 28 settembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 17marzo 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente la condanna della AXAMPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento di una maggior sommaasseritamente dovuta a titolo di indennizzo assicurativo.A suffragio dell’azione, rappresentò le seguenti circostanze:-) il germano [OSCURATO:PERSONA] aveva, in data 1° giugno 2004,stipulato una polizza vita (denominata [OSCURATO:PERSONA] n. 0745625), conbeneficiari designati indicati genericamente negli «eredi legittimi»;-) il 4 luglio 2015 [OSCURATO:PERSONA] era deceduto celibe, senzaprole, genitori viventi ed altri ascendenti e lasciare senza testamento;-) gli eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] andavano pertantoindividuati nei fratelli germani viventi Antonino, Ermelinda e RitaTortortella nonché, per rappresentazione, nei figli dei fratelli allo stessopremorti (ma successivamente alla stipula della polizza), e cioè, indettaglio: (i) [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA],figli di [OSCURATO:PERSONA]; (ii) [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) eRosario [OSCURATO:PERSONA], figli di [OSCURATO:PERSONA]; (iii) [OSCURATO:PERSONA] ePalmiro Semeraro, figli di [OSCURATO:PERSONA];-) l’indennizzo complessivo da liquidarsi (euro 201.754,44) andavaripartito in numero pari a quello dei fratelli beneficiari e, quindi, in seiquote di euro 33.625,74, somma da attribuire per intero ai fratelliviventi Ermelinda, Antonino e Rita, e proporzionalmente ai successibiliper rappresentazione dei fratelli premorti;-) la compagnia assicuratrice aveva tuttavia diviso l’indennizzoglobale in nove quote di pari importo (euro 22.417,16), sicchéall’attrice era stata corrisposta una somma inferiore a quella spettante.r.g. n. 387/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 387/2023Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18633/2026Data pubblicazione 08/06/20262. Nell’attiva resistenza della parte convenuta, l’adito Tribunale diSalerno, all’esito del giudizio di prime cure, accolse la domanda econdannò la società assicuratrice al pagamento della somma di euro11.208,58, oltre interessi.3. La decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello interpostodall’assicurazione e rigettato in toto l’originaria domanda attorea.4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per un unico motivo.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..Non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazionedegli artt. 1920 e 1362 del codice civile.Parte ricorrente ascrive alla sentenza impugnata l’inosservanza deiprincìpi di diritto enunciati da Cass., Sez. U, 30/04/2021, n. 11421, peraver il giudice territoriale negato «la qualità di erede legittimo e ladesignazione di beneficiario ai fratelli premorti, trasferendo la titolaritàdel beneficio acquisito dagli eredi premorti direttamente ai figli diquest’ultimi, facendoli erroneamente divenire destinatari iure propriodegli effetti del contratto di assicurazione stipulato dal contraente»:così, però, erroneamente considerando i figli degli eredi premorti«titolari di un diritto di fonte contrattuale e quindi iure proprio anzichétitolari di un diritto ereditario trasferito dal genitore beneficiariopremorto allo stipulante».2. Il motivo è ammissibile (dacché formula puntuali e specificheragioni di dissenso rispetto alla pronuncia gravata, denunciandone ladifformità a diritto con riferimento a ben individuate disposizioni dilegge) ed altresì fondato.2.1. Sul tema dell’individuazione dei beneficiari di un contratto diassicurazione sulla vita, questa Corte, nella sua composizione più tipicar.g. n. 387/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 387/2023Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18633/2026Data pubblicazione 08/06/2026di organo della nomofilachia, con l’arresto menzionato dalla ricorrente,ha enunciato i seguenti principi di diritto:(i) la designazione generica degli «eredi» come beneficiari, in unadelle forme previste nell’art. 1920, secondo comma, cod., civ.,comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazioneda parte di coloro che, al momento della morte del contraente,rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicataall’assicuratore per individuare i creditori della prestazione;(ii) la designazione generica degli «eredi» come beneficiari, indifetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, noncomporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo leproporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno deicreditori, in forza della «eadem causa obligandi», una quota ugualedell’indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigeredall’assicuratore nella rispettiva misura;(iii) allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sullavita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia statorevocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essereeseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quotache sarebbe spettata a quest’ultimo.Sulla scia dell’insegnamento delle Sezioni Unite (ribadito, peraltro,ex aliis, da Cass. 03/01/2023, n. 39), si è altresì puntualizzato chenell’assicurazione sulla vita, la clausola con la quale sono stati indicatiquali beneficiari gli «eredi legittimi» dello stipulante non può valere aindividuare i congiunti del portatore di rischio già deceduti prima dellastipula del contratto, poiché la clausola di designazione, quale atto intervivos, presuppone l’esistenza in vita sia del disponente che delbeneficiario, dovendosi conseguentemente escludere che, in tal caso,l’indennizzo vada ripartito «per stirpi» facenti capo ai soggetti premorti(così Cass. 06/03/2025, n. 5986).r.g. n. 387/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 387/2023Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18633/2026Data pubblicazione 08/06/20262.2. Delle illustrate regulae iuris – cui va data continuità – non hafatto buon governo il giudice territoriale.È doveroso puntualizzare come siano non controverse (risultandodalla sentenza impugnata) le seguenti circostanze di fatto (esposte nelricorso per cassazione), rilevanti ai fini della decisione:(a) [OSCURATO:PERSONA] stipulò la polizza per cui è causa quandoerano in vita tutti i suoi germani;(b) al momento del decesso, [OSCURATO:PERSONA] lasciò quali eredilegittimi: (i) il fratello Antonino; (ii) la sorella Ermelinda; (iii) la sorellaRita; (iv) [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA], figlidel premorto fratello [OSCURATO:PERSONA]; (v) [OSCURATO:PERSONA] (nato il[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA], figli del premorto fratello FilippoTortorella; (vi) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli dellapremorta sorella [OSCURATO:PERSONA].Ciò posto, nella qui gravata sentenza la Corte salernitana, sulrilievo che la polizza recava la indicazione generica, quale beneficiari,degli «eredi legittimi» senza alcuna designazione nominativa, haritenuto che i germani premorti di [OSCURATO:PERSONA] non potesseroconsiderarsi beneficiari della polizza, occorrendo far «riferimento ainominativi di coloro che, al momento della morte del contraente-assicurato potevano essere considerati come suoi chiamati all’eredità;conseguentemente la prestazione assicurata non può essere eseguitaseguendo le regole della successione legittima, ma con ripartizione, inquote uguali, tra i chiamati all’eredità del contraente».L’argomentazione così sviluppata si pone in palmare contraddizionecon il criterio di destinazione della prestazione assicurativa in caso dipremorienza di uno dei beneficiari rispetto al contraente stabilito, inchiave dichiaratamente nomofilattica, dal citato precedente delleSezioni Unite, peraltro richiamato anche nella sentenza impugnata.r.g. n. 387/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 387/2023Numero sezionale 1023/2026Numero di raccolta generale 18633/2026Data pubblicazione 08/06/2026Nella vicenda in esame, infatti, similmente a quanto verificatosi nelcaso deciso da Cass. 27/04/2023, n. 11101, ricorrono le condizioni perl’applicazione dell’art. 1412, secondo comma, cod. civ.: l’acquisto deldiritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi dei beneficiaripremorti allo stipulante opera iure hereditatis, e non iure proprio, nellastessa misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto (invero, sitratta di «successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato afar parte del patrimonio del designato prima della sua morte»).Acclarato, dunque, che gli eredi legittimi di Matteo, Filippo edAnnamaria [OSCURATO:PERSONA] (beneficiari premorti allo stipulante VincenzoTortorella) sono succeduti per rappresentazione dei loro rispettivi danticausa, l’acquisizione del diritto all’indennizzo deve avvenire nella quotache sarebbe spettata ai rispettivi danti causa: sicché la complessivaprestazione assicurativa andava ripartita non per nove, bensì per seiquote, una delle quali da attribuire, per intero, alla odierna ricorrente.3. Accolto il motivo di ricorso e occorrendo ulteriori accertamenti difatto (in specie, in ordine alla esatta quantificazione della sommadovuta all’originaria attrice) va disposta la cassazione della sentenzagravata con rinvio, per nuovo esame della causa, alla Corte di appellodi Salerno, in diversa composizione.4. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, cui demandadi provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 387/2023 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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