CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17977/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Damascelli;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Basilicata n. 139/2024, depositata il 22 aprile2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19286/2024Numero sezionale 3328/2026Numero di raccolta generale 17977/2026Data pubblicazione 04/06/20261. – Con avviso di accertamento notificato per l’anno d’imposta2014, l’Agenzia delle entrate accertava nei confronti di RosaNinivaggi un reddito di capitale derivante dalla partecipazione allaTecor s.r.l., società a ristretta base partecipativa composta da duesoli soci. L’atto traeva origine dall’avviso di accertamento emessonei confronti della società partecipata, fondato sull’omessapresentazione della dichiarazione dei redditi per il periodod’imposta 2014, con il quale l’Ufficio aveva determinato, constatatal’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi mod. UnicoSC/2015, un reddito d’impresa ai fini IRES pari ad euro 47.169,00ai fini IRAP un valore della produzione netta sempre di euro47.169,00 e, ai fini IVA, veniva recuperata un’imposta di euro180.369,00. Sulla base di tale accertamento societario, facendoapplicazione del principio giurisprudenziale relativo alla presunzionedi distribuzione pro quota degli utili extracontabili nelle società dicapitali a ristretta base azionaria, l’Amministrazione finanziariaimputava alla contribuente un reddito di capitale imponibile pari adeuro 12.195,00, con conseguente recupero a tassazione, oltresanzioni.La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Matera, impugnando l’avviso diaccertamento emesso nei suoi confronti.L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, resistendo alricorso e depositando controdeduzioni.Con sentenza n. 297/01/2022, la Corte di giustizia tributaria diprimo grado accoglieva il ricorso, ritenendo non applicabile, nellafattispecie, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili,in quanto il reddito della società era stato determinatoesclusivamente in via induttiva, sulla base dell’omessadichiarazione, senza accertamento di specifici ricavi occultati.Numero registro generale 19286/2024Numero sezionale 3328/2026Numero di raccolta generale 17977/2026Data pubblicazione 04/06/20262. – Avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle entrate proponevaLa contribuente si costituiva nel giudizio depositandocontrodeduzioni.Con sentenza n. 139/02/2024, depositata il 22 aprile 2024, laCorte territoriale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate,rilevando che l’accertamento consolidatosi in capo alla società nonaveva efficacia di giudicato nei confronti della socia e che l’Ufficionon aveva fornito elementi gravi, precisi e concordanti idonei adimostrare l’effettiva attribuzione alla contribuente di utiliextracontabili.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.La contribuente resisteva con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entratededuce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione degli artt. 38, 39, 41-bis e 42, d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del1992. La ricorrente espone che la sentenza impugnata avrebbeerroneamente escluso l’operatività della presunzione didistribuzione degli utili extracontabili ai soci di società di capitali aristretta base azionaria, pur in presenza di un valido accertamentoa carico della società, divenuto definitivo per mancataimpugnazione.Sostiene che il fatto noto posto a fondamento dellapresunzione non sarebbe costituito dall’accertamento induttivo insé, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, la quale implicaNumero registro generale 19286/2024Numero sezionale 3328/2026Numero di raccolta generale 17977/2026Data pubblicazione 04/06/2026un vincolo di reciproco controllo e di compartecipazione tra i socinella gestione sociale. Secondo la prospettazione della ricorrente,la corte territoriale, pertanto, avrebbe mal governato i principiaffermati dalla giurisprudenza di legittimità, che riconosce lalegittimità della presunzione di attribuzione pro quota degli utiliextracontabili, salva la prova contraria gravante sul socio,consistente nella dimostrazione dell’accantonamento o delreinvestimento degli utili stessi.Con lo stesso motivo, l’Agenzia censura la decisione impugnataanche sotto il profilo della violazione delle regole sull’onere dellaprova, assumendo che il giudice di merito avrebbe erroneamenteposto a carico dell’Amministrazione finanziaria la dimostrazionedell’effettiva distribuzione degli utili ai soci, in contrasto con ilprincipio secondo cui, una volta accertata la ristretta base sociale el’esistenza di maggiori ricavi non contabilizzati, spetterebbe alcontribuente fornire la prova contraria della mancata percezione odella diversa destinazione degli utili.1.1. – Il motivo è fondato.In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso disocietà di capitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utilinon contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione "pro quota"ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria consistente nelladimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati effettivamenterealizzati o distribuiti dalla società, ma accantonati o reinvestiti,oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto oppure,ancora, che il socio è assolutamente estraneo alla vita societaria(Cass. n. 18032/2013; Cass. n. 24534/2017; Cass. n.10004/2025; v., da ultimo, Cass. n. 17215/2026, che ha affermatoil principio secondo il quale “in tema di società di capitali a ristrettabase partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo allaNumero registro generale 19286/2024Numero sezionale 3328/2026Numero di raccolta generale 17977/2026Data pubblicazione 04/06/2026società legittima la presunzione semplice della loro attribuzione proquota ai soci, sui quali pertanto grava l’onere di fornire provacontraria, la quale non può esaurirsi nella mera deduzionedell’estraneità alla gestione – circostanza di per sé irrilevante –, madeve investire la destinazione dei maggiori ricavi (accantonamentoo reinvestimento in ambito societario ovvero percezione da parte dialtri), ovvero, ove si invochi l’assoluta estraneità alla vitasocietaria, la concreta inesigibilità dell’esercizio dei poteri diinformazione e controllo ex art. 2476 c.c.”).L’avvenuto accertamento in via induttiva del reddito societarionon influisce su tali principi, restando ferma la possibilità per laparte di soddisfare la prova su essa incombente.Del resto, l'avviso di accertamento nei confronti del socio perredditi da utili non dichiarati di società di capitali a ristretta basepartecipativa è legittimamente emesso e adeguatamente motivatoanche quando il socio non abbia partecipato all'accertamento neiconfronti della società e l'atto contenga un mero rinvio perrelationem ai redditi della società, non essendo i due accertamentiautonomi e indipendenti, in virtù dei poteri concessi ai soci, ai sensidell'art. 2261 c.c., di consultare la documentazione contabile e dipartecipare perciò agli accertamenti che riguardano la società(Cass. n. 3980/2020).Va infine rilevato che le regole sul riparto dell'onere dellaprova in tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci disocietà a ristretta base partecipativa non risultano mutate pereffetto dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, nel testointrodotto dall'art. 6 l. n. 130 del 2022, che non comporta alcunainversione della normale ripartizione del suddetto onere, népreclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c.,trattandosi, comunque, di norma destinata a valere solo per iNumero registro generale 19286/2024Numero sezionale 3328/2026Numero di raccolta generale 17977/2026Data pubblicazione 04/06/2026giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore (e, cioè il 16settembre 2022), operando, in difetto di norme transitorie, laregola generale dell'art. 11 preleggi (Cass. n. 18764/2024).La sentenza impugnata risulta pertanto in contrasto con lagiurisprudenza richiamata, avendo invertito l'onere della prova.A fronte della mancata presentazione della dichiarazione deiredditi da parte della società per l’anno d’imposta 2014, pure afronte dell'avvenuto accertamento di un reddito d’impresa maidichiarato, così come della mancata dichiarazione di reddito dicapitale da parte del socio, sarebbe stato onere del contribuentefornire la prova contraria in conformità ai principi sopra richiamati.La questione dovrà essere riesaminata in sede di merito.2. – La sentenza impugnata va perciò cassata e, per l’effetto,va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competenteanche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 17 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]