CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31518/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torino - in funzione di giudice di appello - ha confermato la condanna della stessa per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. peri., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. Inoltre, esso è manifestamente infondato, oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 comma 1 cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dall'entità del danno o del pericolo (Sez U. n. 13681 del 25/02/2016Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato (laddove la sentenza impugnata ha tra l'altro evidenziato la non occasionalità della condotta, cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che i rilievi sopra evidenziati non risultano superati dagli argomenti esposti nella memoria difensiva versata in atti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1