CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 21997/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 17.1.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 17.1.2024 il GIP del Tribunale di Roma, su richiesta dell'imputato ed alla presenza del suo difensore di fiducia, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di rapina pluriaggravata in concorso, la pena concordata di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare oltre che alla rifusione di quelle sostenute dalla costituita parte civile, applicando infine la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale; 2. ricorre per cassazione il difensore del Tundis deducendo mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena finale il cui rigore non trova giustificazione nell'apparato motivazionale della sentenza impugnata. 3 Il ricorso è inammissibile. Come è noto, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate. Con riguardo, poi, al trattamento sanzionatorio, si è chiarito che la sentenza di applicazione concordata della pena è impugnabile, sotto questo profilo, soltanto nel caso in cui l'accordo, e la statuizione giudiziale, abbiano avuto ad oggetto una pena illegale che, tuttavia, è tale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023), Sacchettino, Rv. 283886 - 01). Tale ipotesi residuale, nel caso di specie, pacificamente non è ravvisabile. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis