CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 1961
Cassazione n. 08874/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2010 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia confermava la sentenza del Tribunale di Perugia del 24 maggio 2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. commesso il 23 agosto 2018. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 367, 157, 159 cod. pen., 531 cod. proc. pen., 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020. Il termine di prescrizione del reato era fissato al 23 febbraio 2020. Vi è stata in primo grado una sola sospensione del termine per legittimo impedimento del difensore (impegnato in altro procedimento) e quindi di durata massima di 60 giorni (come indicato nella scheda ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.). Invece erroneamente il Tribunale ha dichiarato all'udienza del 21 gennaio 2014 i termini di prescrizione sospesi per l'intera durata del rinvio. In grado di appello l'udienza del 24 marzo 2020 è stata rinviata d'ufficio, a causa emergenza Covid-19, alla data del 24 ottobre 2020, quindi veniva in considerazione soltanto il termine di sospensione di 64 giorni. Sommando i periodi effettivi di sospensione, alla data della sentenza emessa in grado di appello il reato era oramai prescritto. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con riferimento al rinvio per legittimo impedimento, va rilevato che il Tribunale all'udienza del 24 gennaio 2014 ha accolto l'istanza di rinvio presentata dal difensore del ricorrente per legittimo impedimento, disponendo la sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata e rinviando l'udienza al 20 novembre 2014. Va peraltro osservato che l'istanza di rinvio indicava la ricorrenza di tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912: tempestiva prospettazione dell'impedimento; rappresentazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo; indicazione della assenza nel primo procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio) e che lo stesso Tribunale nella sentenza di primo grado aveva "corretto" quanto indicato nell'ordinanza del 24 gennaio 2014, indicando che la sospensione della prescrizione dovesse intendersi non per l'intero periodo ma "per giorni 61". 3. Ciò premesso, alla luce di quanto emerge complessivamente dagli atti, effettivamente il reato doveva ritenersi già estinto per prescrizione alla data della sentenza di appello, essendo maturato nel corso del giudizio di appello il termine massimo di prescrizione, calcolate anche le sospensioni di giorni 61 per il rinvio suddetto e di giorni 64 per l'emergenza COVID-19. Tanto posto è sufficiente per pervenire, a mente della previsione di cui all'art.129 cod. proc. pen., alla declaratoria di estinzione del reato, per intervenuta prescrizione, non emergendo dalle sentenze di merito (né il ricorrente ha avanzato prospettazioni in tal senso) elementi per un più favorevole proscioglimento nel merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 03/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]