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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 luglio 1962

Cassazione n. 45664/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1962 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, ed inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'articolo 707 cod. pen..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 442, comma 2 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la Corte territoriale, nonostante le deduzioni difensive proposte con l'appello, non aveva corretto la sanzione, quantificata con la riduzione per il rito abbreviato solo di un terzo, invece che della metà, come previsto per le contravvenzioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

Come dedotto la pena veniva ridotta di un terzo e non della metà nonostante la condanna fosse per la contravvenzione prevista dall'art. 707 cod. pen. in violazione dell'art. 442 comma 2 cod. proc. pen..

Si tratta di un vizio emendabile direttamente in sede di legittimità attraverso l'utilizzo dei poteri conferiti alla Corte di cassazione dall'art. 620, lett.

I) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2028, Matrone, Rv. 271831 - 01) La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

La pena deve essere rideterminata in mesi tre di arresto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in mesi tre di arresto.

Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023 L'este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1962 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, ed inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per il reato previsto dall'articolo 707 cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 442, comma 2 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la Corte territoriale, nonostante le deduzioni difensive proposte con l'appello, non aveva corretto la sanzione, quantificata con la riduzione per il rito abbreviato solo di un terzo, invece che della metà, come previsto per le contravvenzioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Come dedotto la pena veniva ridotta di un terzo e non della metà nonostante la condanna fosse per la contravvenzione prevista dall'art. 707 cod. pen. in violazione dell'art. 442 comma 2 cod. proc. pen.. Si tratta di un vizio emendabile direttamente in sede di legittimità attraverso l'utilizzo dei poteri conferiti alla Corte di cassazione dall'art. 620, lett. I) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2028, Matrone, Rv. 271831 - 01) La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio. La pena deve essere rideterminata in mesi tre di arresto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in mesi tre di arresto. Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023 L'este
Sentenza Cassazione n. 45664/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris