CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 32369/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto ed indebito utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 sulla ritenuta responsabilità); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, è del tutto generico, poiché non considera il divieto di cui all'art. 69, comma quarto„ cod. pen.; Ritenuto che il quarto motivo, che contesta il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è, del pari, aspecifico, in presenza dell'insindacabile giustificazione dell'esito negativo del giudizio prognostico (si veda, in particolare, pag. 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]