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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 43423/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 917/2019 in data 23/02/2021 della Corte di appello di Firenze, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; letta la memoria difensiva in data 22/09/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Arliano avverso la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Lucca in data 08/10/2018 che lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa per il reato di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. (accertato il 17/03/2011), con conferma nel resto della sentenza di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Arliano, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito indicati che vengono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: violazione di legge, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] sulla mancanza dei requisiti di precisione e concordanza di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. ed in relazione alle deposizioni dei testi Mannella, Pratali e Simoni sulla circostanza del possesso ovvero della ricezione del bene di provenienza illecita in capo all'imputato di cui all'art. 648 cod. pen. ed in relazione al travisamento orale delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato.

Secondo motivo: violazione di legge con riferimento agli artt. 157, 158 e 160 cod. proc. pen. e richiesta di declaratoria di estinzione del procedimento per intervenuta prescrizione del reato.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), evidenzia il Collegio come con riferimento al primo motivo, si sia comunque in presenza di doglianze prive di specificità in tutte le loro articolazioni in quanto meramente reiterative di censure che vengono, per così dire, "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica.

Fermo quanto precede, appare incontestabile che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, cit., Rv. 280027 - 04).

Il ricorrente sollecita una non consentita rivalutazione del significato probatorio delle dichiarazioni dei testi Masini, Mannella, Pratali e Simoni, denunciando anche un travisamento delle dichiarazioni della Masini in modo assolutamente generico.

Infatti, il ricorso che intenda far valere il vizio di «travisamento della prova» deve, a pena di inammissibilità (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085): (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza; (b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata; (c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento; (d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

L'inosservanza di tali oneri (come appunto nel caso di specie) comporta la genericità del motivo e la sua conseguente inammissibilità.

5. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.

In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492).

Orbene, considerato che il reato di ricettazione è punito con la pena da due a otto anni e con la multa da euro 516 ad euro 10.329, il reato in questione, anche nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma, si prescrive nel termine massimo di anni dieci.

E tale termine, essendo il reato commesso il 17/03/2011, non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza della Corte territoriale intervenuta in data 23/02/2021.

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 917/2019 in data 23/02/2021 della Corte di appello di Firenze, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; letta la memoria difensiva in data 22/09/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Arliano avverso la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Lucca in data 08/10/2018 che lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa per il reato di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. (accertato il 17/03/2011), con conferma nel resto della sentenza di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Arliano, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito indicati che vengono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] sulla mancanza dei requisiti di precisione e concordanza di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. ed in relazione alle deposizioni dei testi Mannella, Pratali e Simoni sulla circostanza del possesso ovvero della ricezione del bene di provenienza illecita in capo all'imputato di cui all'art. 648 cod. pen. ed in relazione al travisamento orale delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato. Secondo motivo: violazione di legge con riferimento agli artt. 157, 158 e 160 cod. proc. pen. e richiesta di declaratoria di estinzione del procedimento per intervenuta prescrizione del reato. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), evidenzia il Collegio come con riferimento al primo motivo, si sia comunque in presenza di doglianze prive di specificità in tutte le loro articolazioni in quanto meramente reiterative di censure che vengono, per così dire, "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica. Fermo quanto precede, appare incontestabile che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, cit., Rv. 280027 - 04). Il ricorrente sollecita una non consentita rivalutazione del significato probatorio delle dichiarazioni dei testi Masini, Mannella, Pratali e Simoni, denunciando anche un travisamento delle dichiarazioni della Masini in modo assolutamente generico. Infatti, il ricorso che intenda far valere il vizio di «travisamento della prova» deve, a pena di inammissibilità (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085): (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza; (b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata; (c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento; (d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. L'inosservanza di tali oneri (come appunto nel caso di specie) comporta la genericità del motivo e la sua conseguente inammissibilità. 5. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492). Orbene, considerato che il reato di ricettazione è punito con la pena da due a otto anni e con la multa da euro 516 ad euro 10.329, il reato in questione, anche nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma, si prescrive nel termine massimo di anni dieci. E tale termine, essendo il reato commesso il 17/03/2011, non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza della Corte territoriale intervenuta in data 23/02/2021. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 43423/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris