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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25435/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 04ZUEYL) avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Monza del(03/02/2021 0610 12oz_z_ udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Monza, con ,c61942024_ sentenza dell237-09/2021,i applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il reato di cui agli artt.81 comma 2, 110 cod. pen. e 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990 quale aumento in continuazione della pena inflitta dal GIP presso il Tribunale di Lecco in data 03/02/2021, irr. 12/05/2021.

2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., lamentando evidenti errori nel calcolo della pena.

3. Il ricorso è inammissibile In premessa, va rilevato che nella vicenda in esame deve trovare applicazione, ratione temporis, l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, cosicché occorre soffermarsi sulla nozione di pena illegale, con riferimento alla quale la novella ha individuato uno dei casi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Con tale nozione, il legislatore ha recepito l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità in sede di definizione dell'ambito della sindacabilità, in punto determinazione della pena, della sentenza di applicazione della pena su richiesta.

Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza Jazouli (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264206), hanno sottolineato come la giurisprudenza abbia sempre ritenuto inammissibile il «ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la misura della pena», ma, allo stesso tempo, hanno anche affermato che «l'illegalità della pena applicata all'esito del "patteggiamento" rende invalido l'accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza che l'ha recepito, così reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo stesso su basi corrette»: si tratta dei casi in cui «la pena era stata determinata contra legem, ad esempio per avere applicato una pena in misura inferiore al minimo assoluto previsto dall'art. 23 cod. pen.» ovvero «indicato 2 come pena-base una pena inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato unito con il vincolo della continuazione».

In questo contesto, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto, ai fini che qui rilevano, alla nozione di pena illegale quella irrogata da una sentenza che recepisca un accordo tra le parti relativamente a un reato continuato per il quale la pena-base risulti quantificata, a seguito di una errata individuazione del reato più grave, in misura inferiore al relativo minimo edittale (Sez. 6, n. 44336 del 05/10/2004, Mastrolorenzi, Rv. 230252, in una fattispecie nella quale anche la pena applicata, in esito al cumulo ex art. 81, secondo comma, cod. pen., risultava inferiore al minimo fissato per il reato più grave tra quelli in continuazione; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 5313 del 26/09/1997, Nisi, Rv. 208971, nonché, con riferimento a ricorso cui era applicabile l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.,,Sez. 5, n. 49546 del 21/09/2018, Antinori, Rv. 274600).

E' stato anche chiarito che la valutazione di congruità della pena concordata dalle parti debba essere compiuta dal giudice in relazione alla pena finale, cioè con riferimento al risultato finale dell'accordo (cfr. Sez. 4, n. 4382 del 28/09/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217696; conf.

Sez. 4, n. 8151 del 10/01/2001, Poidomani, Rv. 218995; v. anche Sez. 2, Ordinanza n. 52261 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268642), indipendentemente dai singoli passaggi interni di computo, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009; Fontana, Rv. 244582 - 01), tanto che è stata affermata l'irrilevanza degli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale, da intendere nel senso anzidetto (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 18/01/2006, Federico, Rv. 233185; conf.

Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217; Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850).

Nel caso in esame la pena finale di mesi sei di reclusione applicata (quale aumento in continuazione rispetto ad altra sentenza) all'imputato, conformemente alla sua richiesta, alla quale aveva consentito il pubblico ministero, non è inferiore al minimo assoluto previsto dall'art. 23 cod. pen., cosicché non si versa in una delle ipotesi di pena illegale individuate dalla giurisprudenza di legittimità.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di .€ 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 04ZUEYL) avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Monza del(03/02/2021 0610 12oz_z_ udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Monza, con ,c61942024_ sentenza dell237-09/2021,i applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il reato di cui agli artt.81 comma 2, 110 cod. pen. e 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990 quale aumento in continuazione della pena inflitta dal GIP presso il Tribunale di Lecco in data 03/02/2021, irr. 12/05/2021. 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., lamentando evidenti errori nel calcolo della pena. 3. Il ricorso è inammissibile In premessa, va rilevato che nella vicenda in esame deve trovare applicazione, ratione temporis, l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, cosicché occorre soffermarsi sulla nozione di pena illegale, con riferimento alla quale la novella ha individuato uno dei casi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Con tale nozione, il legislatore ha recepito l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità in sede di definizione dell'ambito della sindacabilità, in punto determinazione della pena, della sentenza di applicazione della pena su richiesta. Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza Jazouli (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264206), hanno sottolineato come la giurisprudenza abbia sempre ritenuto inammissibile il «ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la misura della pena», ma, allo stesso tempo, hanno anche affermato che «l'illegalità della pena applicata all'esito del "patteggiamento" rende invalido l'accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza che l'ha recepito, così reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo stesso su basi corrette»: si tratta dei casi in cui «la pena era stata determinata contra legem, ad esempio per avere applicato una pena in misura inferiore al minimo assoluto previsto dall'art. 23 cod. pen.» ovvero «indicato 2 come pena-base una pena inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato unito con il vincolo della continuazione». In questo contesto, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto, ai fini che qui rilevano, alla nozione di pena illegale quella irrogata da una sentenza che recepisca un accordo tra le parti relativamente a un reato continuato per il quale la pena-base risulti quantificata, a seguito di una errata individuazione del reato più grave, in misura inferiore al relativo minimo edittale (Sez. 6, n. 44336 del 05/10/2004, Mastrolorenzi, Rv. 230252, in una fattispecie nella quale anche la pena applicata, in esito al cumulo ex art. 81, secondo comma, cod. pen., risultava inferiore al minimo fissato per il reato più grave tra quelli in continuazione; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 5313 del 26/09/1997, Nisi, Rv. 208971, nonché, con riferimento a ricorso cui era applicabile l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.,,Sez. 5, n. 49546 del 21/09/2018, Antinori, Rv. 274600). E' stato anche chiarito che la valutazione di congruità della pena concordata dalle parti debba essere compiuta dal giudice in relazione alla pena finale, cioè con riferimento al risultato finale dell'accordo (cfr. Sez. 4, n. 4382 del 28/09/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217696; conf. Sez. 4, n. 8151 del 10/01/2001, Poidomani, Rv. 218995; v. anche Sez. 2, Ordinanza n. 52261 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268642), indipendentemente dai singoli passaggi interni di computo, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009; Fontana, Rv. 244582 - 01), tanto che è stata affermata l'irrilevanza degli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale, da intendere nel senso anzidetto (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 18/01/2006, Federico, Rv. 233185; conf. Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217; Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850). Nel caso in esame la pena finale di mesi sei di reclusione applicata (quale aumento in continuazione rispetto ad altra sentenza) all'imputato, conformemente alla sua richiesta, alla quale aveva consentito il pubblico ministero, non è inferiore al minimo assoluto previsto dall'art. 23 cod. pen., cosicché non si versa in una delle ipotesi di pena illegale individuate dalla giurisprudenza di legittimità. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di .€ 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28
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