CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10129/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza assunta in data 15 Marzo 2022, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione custodiale in carcere e agli arresti donniciliari da questi sofferta dalla data del 9 Settembre 2011 al 14 Luglio 2014, data in cui era stato assolto dal Tribunale di Palermo dalla contestazione di cui all'art.74 commi 1 e 2 Dpr 309/90 e condannato per il reato di cui all'art.73 Dpr 309/90, qualificato ai sensi del comma 5, alla pena di due anni di reclusione, reato per cui era poi intervenuto il proscioglimento dell'imputato nel giudizio di appello per intervenuta prescrizione. 2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, rilevava che ricorreva la condizione innpeditiva alla riparazione assumendo che il ricorrente aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di un comportamento di apparente contiguità all'associazione, per avere avuto relazioni significative con taluni dei sodali e per essere risultato coinvolto in trattative di acquisto di partite di sostanza stupefacente, svolgendo in relazione ad esse il compito di assaggiatore dello stupefacente. Tale condotta che, pure non riconosciuta idonea alla integrazione della partecipazione al reato associativo, risultava comunque processualmente accertata tanto da determinare la pronuncia di condanna per uno dei reati fine e, nel diverso giudizio prognostico devoluto al giudice della riparazione, era idonea ad integrare ipotesi di colpa grave ostativa al beneficio in quanto volontariamente diretta ad offendere il bene giuridico protetto e comunque idonea a creare una situazione di apparenza di contiguità al contesto criminoso. La stessa aveva pertanto influito sull'adozione e sul mantenimento della cautela. Evidenziava inoltre che il titolo cautelare era stato disposto anche per il reato di cui all'art.73 Dpr 309/90 in relazione al quale era stata pronunciata sentenza di proscioglimento con formula non compresa tra quelle che consentivano la proposizione della istanza riparativa ai sensi dell'art.314 comma 1 cod.proc.pen. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, NUZZO [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio motivazionale per totale assenza di motivazione in relazione all'accertamento della colpa e comunque per la irrilevanza del suddetto giudizio sulla colpa ostativa in , relazione alla durata della custodia cautelare sofferta in ..9-1-3,--èT6 rispetto alla pena di due anni di reclusione applicata dal giudice di primo grado in relazione alla ipotesi di cui all'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è 1:enuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2. Poiché( inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034). 'E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.4, n.33830 del 23.4.2015 Dentice) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (sez.4, n.21575 del 29.1.2014 Antognetti). Sono al pari stati conosciuti colpose quelle condotte extra processuali che, pure ritenute neutre sotto il profilo penale, sono state considerate dallo stesso giudice del processo di merito espressione di intima vicinanza al sodalizio, anche in assenza della prova di una partecipazione strutturata, e come tali devono ritenersi ostative al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione (cfr. sul punto sez.4, n.8914 del 18/12/2014, Dieni, Rv. 262436, sez.U, n.1153 del 30.10.2008 Racco; sez.4, n.51722 del 16.10.2013, Fratepietro, Rv.257878; n.53361 del 21 Novembre 2018, Puro). 3. Ciò premesso il giudice territoriale si è conformato a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dal ricorrente. Coerentemente alle pronunce sopra evidenziate il giudice distrettuale ha enucleato le specifiche condotte contestate al ricorrente le quali erano comunque risultate accertate nel giudizio che pure aveva condotto all'assoluzione del NUZZO dal delitto associativo, valorizzando i collegamenti criminosi con taluni soggetti quali Castigliola e Freschi nella prospettiva della negoziazione di forniture di sostanza stupefacente; l'utilizzazione di un linguaggio criptico ed allusivo volto a non rendere percepibile il contenuto delle interlocuzioni; dal materiale intercettivo emergeva che il Nuzzo costituiva punto di riferimento dei due coimputati avendo il ruolo di testare la qualità dello stupefacente in coincidenza dell'acquisizione delle sostanze. 3.1 Pertanto la orte di appello ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 comma 1 ultima parte cod.proc.pen., tutti gli aspetti della condotta extraprocessuale tenuta dal ricorrente prima dell'adozione della misura cautelare, considerando la portata gravemente indiziante delle condotte sopra indicate, che non avevano trovato smentita nel giudizio di merito che pure aveva condotto a pronuncia assolutoria quantomeno in relazione al delitto associativo. Invero la condotta tenuta dalla ricorrente, sia in ragione delle relazioni malavitose intrattenute nel contesto criminale di riferimento, sia in ragione delle azioni concretamente realizzate e interpretate quale apporto agevolativo in uno dei reati fine, ha determinato un'apparenza di complicità o comunque di vicinanza ad ambienti malavitosi e in particolare di a usilio in favore di componenti del gruppo associativo organizzato di cui in imputazione influendo in tal modo nell'adozione della misura cautelare nei suoi confronti. 4. Si verte pertanto nell'ambito di comportamenti extra processuali, equivoci, poco trasparenti (linguaggio criptico) e di partecipazione a uno dei reati - fine che si prestavano ad essere interpretati come compartecipazione alle attività delittuose dell'orgianizzazione e come tali improntati a dolo e comunque a inescusabile leggerezza e a grave imprudenza; comportamenti che, pure ritenuti neutri sotto il profilo penale, sono stati considerati dal giudice della riparazione, senza peraltro alcuna contraddizione con le conclusioni dello stesso giudice del processo di merito, quali espressione di intima vicinanza al sodalizio, anche in assenza della prova di una partecipazione strutturata, nonchè quale compartecipazione all'episodio concorsuale. 4.1 A tale proposito non coglie nel segno il denunciato vizio dedotto dalla difesa della ricorrente secondo cui violerebbe il principio di presunzione di innocenza e comunque di effettività della tutela riparatoria la circostanza che al NUZZO siano contestati come addebiti colposi le medesime condotte già valutate dal giudice dell'assoluzione per escludere la sua responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione criminosa dedita alla commercializzazione di sostanze stupefacenti. Invero è stato affermato dal S.C. che la valutazione del comportamento del richiedente la riparazione, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennità per la ingiusta detenzione, va effettuata ex ante a prescindere dall'esito del giudizio di merito, atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a tale accertamento, si stempererebbe in una valutazione paragonabile a quella del giudice dei riesame, sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che i fatti posti all'esame del giudice della cautela, potrebbero risultare incompleti, erronei, contraddittori, smentiti da emergenze di senso contrario o anche falsi. 4.2 Invero la valutazione riservata al giudice della riparazione non ha per oggetto né la sentenza assolutoria che ha definito il giudice di merito, né la misura cautelare che ha disposto la privazione della libertà personale dell'indagato, bensì la condotta serbata dal cautelato e alla luce delle emergenze acquisite nel corso delle indagini, ma sempre che tali emergenze non siano state escluse o neutralizzate nel giudizio assolutorio. 4.3 La condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa, e quindi il fatto preclusivo al riconoscimento dell'indennizzo, può infatti consistere nel fatto già esaminato dal giudice penale dell'assoluzione e da questi ritenuta penalmente irrilevante, stante il diverso accertamento demandato al giudice della riparazione (lo afferma la sentenza D'Annbrosio a S.U.del 2010). Conseguentemente anche la stessa condotta dell'imputato, che integra l'imputazione ascritta, ritenuta penalmente irrilevante dal giudice dell'assoluzione, può giustificare l'esclusione della riparazione in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza come nella specie (da ultimo sez.4„ n.34438 del 2.7.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276859; n.2145 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzaretta, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative) soprattutto allorquando le conclusioni del giudice dell'assoluzione si fondino sull'ermeneusi dell'oltre ogni ragionevole dubbio che lascia pertanto spazio ad un diverso criterio valutativo da parte del giudice della riparazione. 5. Ma se la valutazione del comportamento ostativo del cautelato, in quanto improntato a dolo o a colpa grave costituisce la chiave di lettura della esclusione della riparazione, risulta del tutto irrilevante che il titolo cautelare :eíanstato disposto anche per un altro titolo (art.73 Dpr 309/90) che ha condotto all'applicazione di una pena in misura inferiore alla durata della cautela complessivamente sofferta dal NUZZO. Invero il giudice distrettuale, con motivazione priva di contraddizioni e non manifestamente illogica, a prescindere dalla pronuncia di condanna dell'imputato per uno dei reati fine (per cui è stata pronunciata in appello il proscioglimento per prescrizione)/ ha statuito che, anche con riferimento al delitto associativo il ricorrente aveva ingenerato con la propria condotta di connivenza, di collegamento e di partecipazione a singole condotte criminose, una falsa apparenza di complicità e di adesione al gruppo associativo così da trarre in inganno l'autorità giudiziaria che ne aveva disposto la cautela anche per tale fattispecie. IL riconoscimento della colpa ostativa per la fattispecie per cui era poi intervenuto giudizio assolutorio esclude ogni ulteriore valutazione sul termine di custodia cautelare patito in misura superiore alla pena comunque applicata in relazione al reato per cui il proscioglimento era intervenuto con una delle formule che non consentivano la richiesta riparatoria. 6. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese scritte articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, pertanto non utili a contrastare la pretesa avversaria ai fini della decisione (cfr., sez.4, n.36535 del 2021 del 15/09/2021, A., Rv.281923; sez.2, n.33523 del 16/06/2021, D., Rv.281960). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro