CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 febbraio 2021
Cassazione n. 36833/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/02/2019 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con decreto emesso in data 18 febbraio 2021 (dep. 30 marzo 2021), ha confermato solo parzialmente (per [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla quota del 50% della proprietà del fondo sito in Lecce, censito al fol. 218, lilla 106, acquistato da [OSCURATO:PERSONA] con atto del 26 agosto 2013) il decreto emesso in data 18 marzo 2019 dal tribunale di Lecce nei confronti dei proposti [OSCURATO:PERSONA] e Massimo (mentre terzi interessati alla restituzione dei beni confiscati sono [OSCURATO:PERSONA], figlio del primo, cui i beni sono stati restituiti con il decreto qui impugnato e [OSCURATO:PERSONA], coniuge del secondo, che mantiene interesse all'impugnazione) in tema di prevenzione patrimoniale. 1.1. La confisca è stata disposta in ragione della accertata pericolosità sociale dei proposti, inquadrati nella categoria di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011, avendo i giudici della prevenzione valorizzato la reiterazione -nel corso degli anni- di reati contro il patrimonio (usura, esercizio abusivo del credito, estorsione, cessione di sostanze stupefacenti) o comunque produttivi di reddito, oltre la sproporzione tra i redditi leciti prodotti ed il valore dei beni acquistati in contiguità cronologica e loro direttamente o indirettamente riconducibili. Quanto ai profili strettamente patrimoniali, la Corte di merito evidenzia, in sintesi, che: - le verifiche patrimoniali sulla capacità di risparmio dei due proposti -negli anni di riferimento- hanno consentito di accertare la riferibilità degli investimenti ai proposti, fondando la decisione sia sul vincolo coniugale, che sulla concreta disponibilità della liquidità necessaria per gli acquisti compiuti in quegli anni; - è stato ricostruito il valore degli acquisti (in un intervallo temporale coperto da potenzialità reddituale illecita dei proposti) ed è stata logicamente apprezzata la non sostenibilità dei relativi costi in capo al coniuge ([OSCURATO:PERSONA]) formale intestataria, motivando diffusamente circa la inidoneità all'acquisto immobiliare della provvista disponibile in capo alla stessa; gli acquisti rientrano tutti — quanto alla correlazione temporale - nel riconosciuto periodo di pericolosità e sono state disattese le prospettazioni difensive in merito alla capacità di investimento del nucleo familiare. In particolare, il primo giudice ha ritenuto di collocare la manifestazione della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] in un periodo temporale compreso tra il 2008 ed il 2015, mentre per [OSCURATO:PERSONA] il periodo è compreso tra il 2000 e il 2015. La Corte d'Appello, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, ha rideterminato la forbice cronologica della pericolosità di Damiano C., limitandola all'intervallo 2011-2016, così disponendo la revoca della confisca limitatamente a quei beni acquistati dallo stesso nel 2008, per difetto di correlazione temporale tra detti acquisti e la manifestazione della sua pericolosità sociale. 2. Avverso tale provvedimento i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (per la residua confisca fondiaria), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (terza interessata) hanno articolako, a ministero del comune difensore, i seguenti motivi di ricorso: 2.1. Violazione degli artt. 1, 4 e 16 lett. b) d.lgs. 159/2011 in relazione agli artt.117 Cost. e art. 1 prot. n. 1 Cedu e art. 6 Cedu nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la lettura tassativizzante offerta da questa Corte alle ipotesi indicate alla lettera b del citato art. 1 e riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 24 del 2019) permette di assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla "categoria" di cui alla lettera b), consentendo, quindi, ai consociati di prevedere in quali "casi" e "modi" essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione patrimoniale. Ad avviso dei ricorrenti i criteri dettati dalla Corte costituzionale con la citata sentenza non sarebbero in grado di colmare il vulnus di tassatività stigmatizzato dalla Corte EDU, giacché nulla aggiungono al "vuoto" dato normativo che la stessa Corte EDU (Grande Camera, 23.2.2017, [OSCURATO:PERSONA] c/Italia) aveva stigmatizzato. 2.2. Violazione del principio di correlazione tra perimetro della iniziativa e confini della decisione, ex art. 521 cod. proc. pen., giacché la Corte, verificato che la proposta inquadrava (normativamente) i ricorrenti nella categoria di soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011, mentre il tribunale ha confiscato i beni riconoscendo la categoria di cui alla lettera b) (art. 1 d.lgs. cit.), ha ritenuto legittimo tale diverso inquadramento della condotta, stante la fluidità degli addebiti propria del giudizio di prevenzione e la ricorrenza di una contestazione in fatto pienamente rientrante nel perimetro disegnato dalla lett. b. Con il secondo motivo si fa dunque rilevare l'erroneità dell'assunto, non potendo riconoscersi una sostanziale equiparazione tra le due categorie soggettive dotate di una propria autonomia. La proposta era stata formulata prima della decisione della Corte costituzionale n. 24/2019; il Tribunale non avrebbe pertanto potuto applicare la misura di prevenzione in relazione a categoria di pericolosità differente da quella richiesta, unica sopravvissuta alla mannaia costituzionale. 2.3. Violazione degli artt. 1, 4, 16 e 18 d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione, per mera apparenza, avendo la Corte disposto la confisca in assenza di elementi atti a stimare attuale l'inserimento dei proposti in una delle categorie di cui all'art 16 d.lgs. 159 del 2011 dal momento che il termine ultimo per la sussistenza dei presupposti di compatibilità cronologica per la confisca viene individuato in proposta nel febbraio 2016 per [OSCURATO:PERSONA] e nel dicembre 2015 per [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, a fronte della precisa doglianza in tal senso formulata dai ricorrenti con l'impugnazione di merito, avrebbe confuso il profilo dell'inquadramento soggettivo dei proposti (lett. b, art. 1, d.lgs. cit.) e quello della loro pericolosità sociale, avendo ritenuto che l'art. 18 d.lgs. 159/2011 si riferisce ad entrambi i profili e non unicamente a quello della pericolosità sociale. Fanno rilevare i ricorrenti che il dato di cui all'art. 18 d.lgs. 159/2011 non può essere esteso fino al punto da consentire l'applicazione della misura indipendentemente dall'inquadramento soggettivo, pena la violazione del principio di legalità. 2.4. Violazione degli artt. 1, 4, 7 e 16 d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione, per mera apparenza, avendo la Corte valorizzato la mera pendenza di procedimenti penali a carico dei ricorrenti, per dimostrare tanto l'appartenenza dei proposti alla categoria di cui all'art. 1 d.lgs. 159/2011, quanto la pericolosità sociale degli stessi. Secondo i ricorrenti, al contrario, il giudice della prevenzione non potrebbe limitarsi, come nel caso di specie, a valorizzare la presenza in capo ai proposti di procedimenti pendenti, dovendo viceversa prendere in esame gli "elementi di fatto" acquisiti nell'ambito di quel procedimento. I ricorrenti fanno altresì rilevare come secondo le coordinate obbligate imposte dalla Corte costituzionale, con la più volte citata sentenza n. 24, ai fini dell'inquadramento di un soggetto nella categoria di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 non è sufficiente l'individuazione di reati astrattamente idonei a produrre reddito, essendo necessario che questi abbiano effettivamente generato un profitto (si cita sul punto Sez. 1. n. 31209, del 24/3/2015, Rv. 264321). Pertanto, il requisito patrimoniale del "vivere abitualmente con i proventi di attività delittuosa" necessiterebbe di un'autonoma e specifica dimostrazione, del tutto assente nel caso di specie. 2.5. Violazione degli artt. 24 e 26 d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione, per mera apparenza, non essendo comprensibile l'iter logico seguito dalla Corte relativamente alla ritenuta fittizietà dei beni in capo a terzi e alla ritenuta diretta disponibilità degli stessi in capo al proposto, essendosi il giudice territoriale limitato ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] (terza interessata) non aveva la provvista necessaria per affrontare l'acquisto dei beni oggetto di confisca, omettendo di considerare che invece la stessa aveva prodotto redditi dal 2007 al 2016. 2.6. Violazione dell'art. 10 e 24 d.lgs. 159/2011 e mancanza di motivazione in relazione: a) ai criteri utilizzati per accertare in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la sproporzione dei beni dallo stesso acquistati, avendo la Corte preso in considerazione a tal fine unicamente le tabelle ISTAT (per determinare la spesa media familiare e, quindi, la capacità di risparmio delle famiglie), che avrebbero valore meramente indicativo, dovendo essere lette alla luce degli ulteriori dati accertati in relazione alla condizioni sociali ed ambientali riscontrabili sul territorio nazionale; b) alla ritenuta sussistenza della sperequazione per l'anno 2013 per un ammontare di C11.806,37, anno in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquistato il 50% della proprietà di un terreno agricolo dal valore di C 6.000,00 e la Pernice un fabbricato in Lecce dal valore di C 18.000,00, entrambi confiscati in assenza di entrate lecite a giustificazione degli acquisti. La Corte avrebbe omesso di considerare che tali acquisti troverebbero giustificazione nell'accantonamento di somme lecite percepite dal proposto nelle 3 annualità precedenti (2009, 2010 e 2011); c) al mancato computo in relazione al [OSCURATO:PERSONA] del cash flow aziendale prodotto dalla ditta intestata alla moglie ai fini della valutazione del requisito della sperequazione. La Corte si sarebbe limitata a rinviare a quanto argomentato relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo le due posizioni assimilabili, posto che con riferimento alla seconda attività aziendale non è stato svolto alcun accertamento circa il volume d'affari, accertato invece in relazione alla ditta individuale intestata a [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto dalla Corte "appena sufficiente per coprire i costi complessivi". 2.7. I ricorrenti concludono infine eccependo la incostituzionalità della normativa che ritiene deducibile, con i motivi di ricorso per cassazione, il solo vizio della violazione di legge, escludendo quindi dal perimetro dei vizi denunziabili le diverse declinazioni del vizio di motivazione indicate alla lettera e dell'art. 606 del codice di rito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, soggettivamente complesso, è inammissibile, giacché manifestamente infondato in ordine alle violazioni di legge denunziate, mentre nel resto tende a ribaltare sul tappeto della legittimità le questioni di fatto in ordine alle quali la Corte di appello - a differenza di quanto affermato dai ricorrenti — ha svolto puntuali e lucide argomentazioni. Va preliminarmente ricordato che in sede di prevenzione la deduzione del vizio di motivazione, quale motivo di ricorso per cassazione, non ha spazio autonomo, ma è ricompresa nella 'violazione di legge', intendendosi per tale l'assenza o la mera apparenza del percorso argomentativo. E' infatti l'articolo 10, comma 3, del più volte citato t.u., a prevedere che il ricorso è ammesso per sola violazione di legge, con esclusione dei vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Da tale assetto normativo, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile in sede di legittimità la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 1, 26.2.2009, Rv. 242887; quanto a manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollecitata si vedano: Sez. 2, n. 2566, del 19/12/2014, Rv. 261954; Sez. 2. N. 26235, del -14/6/2015, Rv. 264386; Sez. 2. n. 20968, del 6/7/2020, Rv. 279435). In tali casi, infatti, non è la congruità logica delle singole affermazioni probatorie ad essere valutata, quanto la mancata osservanza del generale obbligo di motivazione imposto dall'art. 125, comma 3, del codice di rito (Sez. 5, n. 19598, del 8.4.2010, Rv. 247514). Nessuna di tali categorie concettuali si attaglia tuttavia al percorso argomentativo contenuto nel decreto impugnato, posto che i giudici di secondo grado hanno trattato in modo congruo e immune da vizi in diritto, sia il punto della 'constatazione dei fatti' (con iscrizione dei proposti nelle ipotesi legali tipizzate indicate all'art. 4, comma 1, lett. b del t.u. cit.) che quello della riconducibilità degli "arricchimenti" alle condotte illecite consumate in epoca cronologicamente coerente rispetto agli acquisti immobiliari. Ed invero, la difesa tende a censurare, come meramente apparente, una motivazione che è in realtà esistente e aderente ai principi di diritto espressi in sede nomofilattica, con manifesta riproposizione - nel ricorso - di argomentazioni in fatto. Come più volte ha osservato questa Corte (Sez. U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271 e Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264321) gli "elementi di fatto" evocati dalla norma, offrono il destro per un'analisi dettagliata delle modalità e dei termini con cui il giudice della prevenzione può attingere alle acquisizioni probatorie del procedimento penale, delimitando l'ambito del suo potere discrezionale. E', inoltre, possibile ricostruire il "contenuto" delle fattispecie di pericolosità previste dagli artt. 1 e 4, d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento alla realizzazione abituale o, comunque, non episodica di delitti potenzialmente fonte di illeciti arricchimenti destinati al mantenimento dei proposti e del loro nucleo familiare. Non risponde al contenuto del provvedimento di merito, in particolare, la dedotta assenza di risposta ai motivi di appello, atteso che la Corte di merito ha esaminato e sviluppato, punto per punto, le critiche alla prima decisione, anche approfondendo (proprio in ragione dell'analisi puntuale dei motivi di gravame) il percorso argomentativo seguito dai primi giudici. Le argomentazioni sviluppate dalla Corte in merito alla incapienza della provvista rispetto agli acquisti immobiliari perfezionati da entrambi i proposti (non condivise dalla difesa) non possono per ciò solo essere qualificate come apparenti, in quanto appaiono comunque fondate sulla analisi dei fatti (anche quelli esaminati con, ragionevolezza rispetto a dati statistici) e supportate dalla logica e dalle massime d'esperienza. Il profilo argomentativo della decisione impugnata non può pertanto definirsi né inesistente, né apparente, il che determina la rilevazione del motivo non consentito, data la limitazione legale alla deducibilità del vizio di motivazione. 1. Tanto preliminarmente chiarito, si possono passare in rassegna i singoli motivi di ricorso proposti. 1.1. Manifestamente infondata è la prima censura, avendo la Corte dato corretta applicazione al principio giurisprudenziale secondo cui "in tema di misure di prevenzione, la lettura tassativizzante della categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 6 settembre 2011 n. 159, affermata nella sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, alla luce dei principi espressi dalla Corte Edu, Grande Camera, nella sentenza 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, trova applicazione anche con riferimento alle condotte antecedenti alla pronuncia del giudice delle leggi, la quale ha recepito l'interpretazione consolidata che la Corte di cassazione ha dato del contenuto della norma, consacrandola quale diritto vivente, sulla cui base sono state ritenute la sufficiente determinatezza della fattispecie, nonché la prevedibilità delle conseguenze della violazione" (Sez. VI, Sentenza n. 20557 del 10/06/2020, Dezi; Sez. V, Sentenza n. 38737 del 10 luglio 2019, Giorgitto). Del resto, questa Corte continua a ripetere che l'articolato normativo regge alla censura di incompatibilità costituzionale solo se letto alla luce del diritto vivente (da ultimo, Sez. 5, n. 182, del 30/11/2020, dep. 2021, Rv. 280145). 1.2. Anche la seconda censura è avvinta al medesimo destino valutativo. Sul punto dedotto questa Corte ha costantemente affermato che "nel procedimento di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta), purché la definizione giuridica applicata sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo (Sez. 1, n. 8038 del 05 febbraio 2019, Rv. 274915; Sez. 2, n. 12001, del 15/1/2020, Rv. 278681; conf. Rv. 256415). Il che, come puntualmente sceverato dalla Corte di merito, è esattamente quanto verificatosi nella concreta fattispecie oggi esaminata. 1.3. Anche la terza censura partecipa della medesima sorte. La Corte ha infatti stimato, con argomentazione che può non essere condivisa, ma non è affatto meramente apparente, perfetta coerenza cronologica tra l'epoca di produzione (I/ della ricchezza illecita ed i successivi e conseguenti investimenti immobiliari in tutto congruenti. 1.4. Così pure deve ritenersi per il quarto motivo. La confisca è stata disposta a seguito di una congrua ricostruzione dei fatti idonei a determinare l'inquadramento dei proposti nella specifica categoria di pericolosità di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs. n.159 del 2011. Sono stati apprezzati come "fatti-presupposto" tanto le numerose sentenze di condanna a carico dei proposti, quanto le condotte oggetto dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli stessi, valorizzati dai giudici allo specifico fine di dimostrare l'inquadramento dei proposti nella categoria di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011, ossia la dedizione abituale dei proposti a traffici delittuosi produttivi di ricchezza illecita, nonché il finanziamento stabile dei bisogni di vita tramite i proventi di tali attività. La Corte territoriale non si è limitata a dar conto dell'esistenza di tali pendenze, avendo invece dettagliatamente analizzato i fatti e le condotte emerse in tali ambiti processuali. L'insieme di detti elementi, complessivamente valutati, ha quindi portato i giudici a qualificare i proposti come soggetti rientranti nella categoria di cui all'art. 16 d.lgs. 159/2011, in quanto pericolosi ex art. art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011. 1.5. Anche la quinta censura è manifestamente infondata. Avendo la Corte valorizzato la produzione di ricchezza da reato (usura, esercizio abusivo del credito, traffico di stupefacenti) secondo lo schema tipico previsto dalla normativa di settore. Né del resto la giurisprudenza di legittimità è mai intervenuta per aggiungere un ulteriore requisito, quello della prova della effettiva e concreta produzione di ricchezza, non ritenendo bastevole la potenziale redditualità di alcune specie di delitti. La decisione citata nel corpo dei motivi di ricorso (Sez. 1, n. 31209, del 24/3/2015, Rv. 264321) aveva viceversa opportunamente colto la violazione di legge nella decisione di merito che aveva valorizzato la condotta attiva di corruzione (di solito consistente in una cessione patrimoniale e non una ricezione). 1.6. Così pure la sesta censura. Fermo quanto già sopra rilevato in tema di deducibilità del vizio di motivazione nell'ambito del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione, la Corte territoriale ha sul punto ineccepibilmente dato atto di come in materia di misure di prevenzione patrimoniali ai fini della confisca, l'accertamento giudiziale della disponibilità in capo al proposto dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario (Sez. 2, n. 14981 del 9 gennaio 2020, Rv. 279224). La Corte di merito ha così apprezzato l'assoluto pauperismo di risorse finanziarie in capo alla Pernice all'epoca dell'acquisto dei beni confiscati, né con i motivi di ricorso si indicano tali obliate risorse, in misura congruente rispetto al valore degli acquisti effettuati. Entrambi i giudici di merito volgono comunque rinvio al prospetto della Guardia di Finanza del 6 marzo 2019 (Tabella IV), da cui emerge che il reddito percepito dal nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] negli anni in cui si è manifestata la pericolosità sociale dello stesso non poteva bastare neppure a soddisfare le esigenze alimentari sue e dei suoi conviventi. 1.7. Anche l'ultimo motivo partecipa della medesima sorte processuale, in quanto con esso si ripropongono temi interni alla valutazione della sproporzione, su cui la motivazione della Corte territoriale non può dirsi apparente, essendo state prese in considerazione le obiezioni difensive e i contenuti della consulenza di parte. In particolare: 1.7.1 entrambi i giudici di merito, nel compiere tale operazione di comparazione, hanno correttamente fatto riferimento alla incidenza dei costi di sostentamento del nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA], desunti dalle analisi ISTAT, posto che il reddito rilevante al fine di ritenere esistente la capacità di acquisto va inteso nella redditività netta. Il valore da porre in comparazione con le spese sostenute per gli acquisti è, infatti, rappresentato dalla quota di risparmio, ossia da ciò che risulta disponibile operato lo scorporo delle spese di sostentamento e mantenimento del tenore di vita. Ciò posto, l'applicazione concreta di detti criteri è compito del giudice di merito e non risulta sindacabile nella presente sede di legittimità ove i criteri adoperati non risultino manifestamente illogici o incongrui. La giurisprudenza di legittimità ha in ogni caso affermato che è evidente che dette elaborazioni matematiche di osservazioni massive dei comportamenti forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l'effettiva spesa sostenuta dal nucleo familiare in esame, ma - ed è questo il punto - da un lato la norma azionata non ha le ambizioni e le "responsabilità" della incriminazione, limitandosi a facoltizzante la confisca di prevenzione che, pertanto, tollera ampiamente l'utilizzo di criteri indiziari quanto alla determinazione delle entità da porre in comparazione (reddito/investimenti) e dall'altro la parte interessata ha un preciso onere dimostrativo in punto di ricostruzione della capacità di investimento (la giustificazione della provenienza) (così Sez. 1, n. 349 del 15 giugno 2017, Rv. 271996). Onere che nel caso di specie non è stato assolto dal proposto, avendo la Corte rilevato come lo stesso non abbia fornito alcuno specifico elemento valevole a contestare l'adeguatezza dei parametri utilizzati, né ha indicato parametri alternativi dai quali desumere che la spesa affrontata dalla famiglia per il suo sostentamento sia stata inferiore a quella stimata dalla Guardia di Finanza in C 1.200,00 mensili (C 14.400,00 annui); 1.7.2. la Corte territoriale ha correttamente rilevato come la sperequazione in relazione al [OSCURATO:PERSONA] è continuata a sussistere negli anni, ammontando nel 2008 ad C 42.529,50 e nel 2013 ad C 11.806,37. In ogni caso dalla ricostruzione dell'evoluzione storica del patrimonio familiare del proposto effettuata dalla Guardia di Finanza, cui i giudici fanno espresso riferimento, emerge come il nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo tra il 2006 e il 2016 ha effettuato costanti investimenti immobiliari (e su mobili registrati) in netta discrasia con redditi dichiarati, essendo stato altresì accertato come tali acquisti non possano trovare copertura con eventuali risparmi delle annualità precedenti. 1.7.3. Quanto al mancato computo del cash flow calcolato dal perito di parte, la difesa non si confronta con quanto argomentato dalla Corte territoriale, che ha rilevato come ai fini della verifica della sproporzione, potendo essere presi in considerazione unicamente i redditi dichiarati e l'attività economica svolta, non può assumere rilevanza il dato relativo al cash flow, che consiste nell'ammontare delle risorse finanziarie nette prodotte dall'impresa in un anno, come differenza tra tutte le entrate e tutte le uscite generate. La Corte rimanda poi a quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza nelle controdeduzioni alla consulenza di parte, ossia che il cash flow da una parte non esprime automaticamente l'effettiva momentanea disponibilità monetaria di cassa, dovendosi a tal fine considerare i costi effettivamente sostenuti ed il volume di affari complessivo, e che, dall'altra si può discostare dal reddito netto dichiarato nel caso di evasione fiscale. Rileva inoltre il giudice territoriale come il perito non abbia in ogni caso chiarito se i flussi calcolati avevano generato reddito non dichiarato, che comunque non potrebbe rilevare al fine di giustificare la sproporzione tra beni posseduti e attività economiche dei proposti. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorre