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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15274/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la pronuncia assolutoria già ottenuta in primo grado con la formula "per non aver commesso il fatto" dal reato di falso in testamento olografo; dichiarando però "falso il testamento olografo oggetto del presente giudizio"; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione di falsità del testamento nonostante l'assoluzione, è manifestamente infondato alla luce del chiaro disposto dell'art. 537, comrni 1 e 4 cod. proc. pen. in forza del quale la falsità di un atto o di un documento è dichiarata nel dispositivo anche nel caso di sentenza di proscioglimento.

Considerato che il secondo motivo, che lamenta vizio di motivazione sulla ritenuta falsità del testamento, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di l'atto ed è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, la Corte di cassazione, infatti, non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per la ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la pronuncia assolutoria già ottenuta in primo grado con la formula "per non aver commesso il fatto" dal reato di falso in testamento olografo; dichiarando però "falso il testamento olografo oggetto del presente giudizio"; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione di falsità del testamento nonostante l'assoluzione, è manifestamente infondato alla luce del chiaro disposto dell'art. 537, comrni 1 e 4 cod. proc. pen. in forza del quale la falsità di un atto o di un documento è dichiarata nel dispositivo anche nel caso di sentenza di proscioglimento. Considerato che il secondo motivo, che lamenta vizio di motivazione sulla ritenuta falsità del testamento, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di l'atto ed è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, la Corte di cassazione, infatti, non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per la ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 15274/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris