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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 25720/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Palmi ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di Euro 600,00 di multa per il delitto di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 4 giugno 2014.

2. Il ricorso dell'imputato è affidato dal difensore ad un solo motivo.

3. Con memoria in data 3 giugno 2022, lo stesso difensore ha insistito per l'annullamento della sentenza.

4. Il proposto motivo, che eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., avendo il Giudice di pace condannato l'imputato per un fatto diverso (ossia commesso il 4 giugno 2014) rispetto a quello contestato (commesso i 3 giugno 2014), è manifestamente infondato, in quanto declinato in contrasto con la pacifica ermeneusi di questa Corte, che, anche a Sezioni Unite, ha affermato il principio di diritto secondo il quale:« In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso riter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione». (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619).

Va, quindi, ripetuto che deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, quando dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e l'imputato abbia aliunde avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Rv. 260009; Sez. 1, n. 19334 del 15/04/2009, Rv. 243776).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Palmi ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di Euro 600,00 di multa per il delitto di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 4 giugno 2014. 2. Il ricorso dell'imputato è affidato dal difensore ad un solo motivo. 3. Con memoria in data 3 giugno 2022, lo stesso difensore ha insistito per l'annullamento della sentenza. 4. Il proposto motivo, che eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., avendo il Giudice di pace condannato l'imputato per un fatto diverso (ossia commesso il 4 giugno 2014) rispetto a quello contestato (commesso i 3 giugno 2014), è manifestamente infondato, in quanto declinato in contrasto con la pacifica ermeneusi di questa Corte, che, anche a Sezioni Unite, ha affermato il principio di diritto secondo il quale:« In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso riter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione». (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619). Va, quindi, ripetuto che deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, quando dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e l'imputato abbia aliunde avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Rv. 260009; Sez. 1, n. 19334 del 15/04/2009, Rv. 243776). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere esten
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