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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31311/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25689/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aY, utti "t‘rt*‘) ppresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1545/2021, depositata il 1° marzo 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Numerosi medici, fra i quali gli odierni ricorrenti, avendo conseguito diplomi di specializzazione post lauream presso vari atenei di Italia negli anni compresi tra il 2002 e il 2007, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri lamentando di avere percepito la sola borsa di studio annuale di C 11.410,80 e quindi il mancato percepimento della maggiore remunerazione e del trattamento previdenziale spettanti in applicazione del d.lgs. n. 368 del 1999.

Deducendo la responsabilità dello Stato italiano per il mancato tempestivo adeguamento alle direttive comunitarie in tema di idonea remunerazione per l'attività svolta, chiesero — per quanto ancora interessa in questa sede — che fosse accertato il proprio diritto a ricevere una adeguata remunerazione, e il corrispondente trattamento previdenziale, per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle somme dovute; in via alternativa accertare il proprio diritto a ricevere una adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie.

Con sentenza n. 25637 del 2015 il Tribunale rigettò le domande.

2. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1545/2021, depositata in data 10 marzo 2021, ha rigettato gli appelli.

3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici indicati in epigrafe, propongono ricorso con quattro mezzi, cui resistono le amministrazioni intimate depositando controricorso.

Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Le controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti nessuno dei ricorsi è stato notificato.

Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa.

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «sugli effetti diretti della direttiva e la discrezionalità de/legislatore; errore di diritto e/o errata applicazione; illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto» (così testualmente nell'intestazione).

Lamentano che la Corte territoriale non ha correttamente applicato la disciplina comunitaria, giustificando, seppur in modo indiretto, l'inadempimento del legislatore nazionale a danno dei ricorrenti.

Sostengono che «figura sintomatica di tale errore è riscontrabile nella motivazione laddove si afferma che la determinazione della retribuzione dei medici costituisce una scelta discrezionale del legislatore nazionale, seppur la direttiva comunitaria andasse nella direzione opposta, senza considerare che il legislatore del 1999 aveva cercato di rimediare ad un'inadempienza dello Stato senza che però venisse, colpevolmente, data attuazione alla disposizione se non dall'[OSCURATO:PERSONA] 2006/2007».

3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «sulla disparità di trattamento e l'irragionevolezza; carenza e contraddittorietà della motivazione; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ... sotto ulteriore profilo».

Vi è, secondo i ricorrenti, «carenza di motivazione poiché non si capisce come possa non essere considerata una violazione del principio di uguaglianza e di adeguatezza della retribuzione un aumento pari al 100% tra i nostri assistiti che dovevano ricevere l'aumento a partire dal 1999 e i soggetti che lo hanno successivamente ricevuto» (così testualmente in ricorso).

Vi è anche, secondo i ricorrenti, contraddittorietà in quanto, affermando che la disparità di trattamento è stata causata da esigenze economiche si è implicitamente riconosciuta una violazione del principio di uguaglianza anche se giustificata, secondo la Corte di appello, da esigenze di tipo economico.

Si sostiene che il legislatore, identificando la somma con il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 abbia di fatto riconosciuto che la somma prevista precedentemente non era idonea a garantire quanto determinato dalla direttiva.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «difetto di motivazione esteso anche alle ragioni che giustificherebbero la scelta di posticipare al 2007 il trattamento economico che avrebbe dovuto essere corrisposto dal 1999; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ... sotto ulteriore profilo».

Rilevano che il mero riferimento a ragioni economiche appare insufficiente a giustificare il sacrificio di un diritto fondamentale quale quello ad una adeguata retribuzione, coperto da particolare protezione costituzionale.

5. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione dell'art. 117 Cost., dell'art. 13 direttiva CEE 82/76, dell'allegato 1 art. 1 della direttiva Cee 93/16 e dell'art. 39 del d.lgs. n. 368/1999».

Affermano che l'erroneità dell'argomento esposto nella sentenza impugnata, secondo cui né l'art. 13 della direttiva CEE 82/76, né l'allegato 1 art. 1 della direttiva 93/16 danno alcuna definizione del concetto di adeguata retribuzione spettante ai medici specializzandi e che, pertanto, godendo il legislatore italiano di una certa discrezionalità nello stabilire il quantum di tale adeguata retribuzione, esso non è incorso in alcuna violazione del diritto europeo, è dimostrata dal fatto che proprio nell'attuazione delle direttive suddette il legislatore interno ha, di fatto, previsto un diverso trattamento economico per i medici che avessero frequentato i corsi prima e dopo il 2007, prevedendo a favore di questi ultimi un trattamento economico e previdenziale raddoppiato rispetto a quello corrisposto ai medici che avevano frequentato i corsi prima del 2007.

Rilevano che, se il trattamento economico e previdenziale introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999 è quello corrispondente all'adeguata retribuzione richiesta dall'Unione europea, appare in palese contrasto con le direttive citate l'atteggiamento del legislatore che, nonostante l'enorme ritardo con il quale dà attuazione agli obblighi europei, rinvia ulteriormente al 2007 l'effettiva corresponsione della nuova retribuzione ai medici specializzandi.

6. I quattro motivi proposti, congiuntamente esaminabili in quanto strettamente connessi, sono infondati.6.1.

Va anzitutto rilevata l'infondatezza delle censure con cui si lamenta contraddittorietà o mancanza di motivazione, essendo questa ben percepibile e del tutto chiara e lineare.

6.2. Nel merito, occorre rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 15719 del 17/05/2022; n. 8503 del 06/05/2020; n. 6355 del 14/03/2018), la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dal d.lgs. n. 368 del 1999, art. 39, trova applicazione, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione, solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 (per effetto dei differimenti stabiliti per legge) e non trova applicazione a beneficio dei medici iscritti negli anni antecedenti (categoria a cui vanno ricondotte le posizioni di tutti gli odierni ricorrenti), che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e ciò in quanto la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (v.

Cass. n. 6355 del 2018, cit., con motivazione ampiamente ricostruttiva; in senso conforme v.

Cass. n. 13445 del 29/05/2018 e Cass. n. 14168 del 24/05/2019).

Deve, pertanto, ribadirsi che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è definitivamente avvenuto con la legge 29 dicembre 1990, n. 428, e con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua), e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999.

La normativa da ultimo citata, nel recepire la direttiva n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato «contratto di formazione lavoro» e successivamente «contratto di formazione specialistica») da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.

Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, tale contratto non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, sicché non sono applicabili l'art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (v.

Cass. n. 27481 del 19/11/2008; n. 20403 del 22/09/2009; n. 18670 del 27/07/2017).

6.3. Va precisato che, ai sensi della legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute del d.lgs. n. 368 del 1999, articoli da 37 a 42 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili, come già rilevato, solo a decorrere dall'anno accademico 2006/2007.

Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i d.P.C.m. 7 marzo 2007, 6 luglio 2007 e 2 novembre 2007.

Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che dovesse continuare ad operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico. 6.4.

Va rimarcato che la direttiva n. 93/16 — come risulta dalla sua stessa formulazione (si veda, in proposito, il primo Considerando) — prefiggendosi soltanto l'obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione delle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 «riunendole in un testo unico», il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle direttive» di cui all'allegato III, parte B (così l'ultimo dei Considerando), costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e non ha carattere innovativo, con riguardo, in particolare, alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione.

6.5. Va pure ricordato che il termine «adeguata rimunerazione» compare già nell'Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell'Allegato 4 alla direttiva n. 93/16/CE, per cui è dalla scadenza del termine di adempimento della direttiva del 1982 che l'esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno; tuttavia — e questo è il punto che gli odierni ricorrenti non hanno colto, ponendo a fondamento delle loro domande l'incompleto o omesso recepimento delle direttive in parola — lo Stato italiano aveva adempiuto il proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con il d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6; la normativa dell'Unione Europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell'esercizio della propria discrezionalità, la quale trova un inevitabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Come precisato dalla sentenza n. 4449 del 2018 della Sezione Lavoro, il legislatore, «nel disporre il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. n. 15362 del 2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico, né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato.

Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l'introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell'adeguata retribuzione; in altri termini, in conformità all'ordinanza n. 6355 del 2018, cit., va affermato che il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999 (a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi».

Pertanto, l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 - causa C- 131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000 - causa C-371/97, Gozza); e il d.lgs. n. 368 del 1999, è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale.

6.6. Deve ritenersi che l'importo della borsa di studio in parola è sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico, come affermato da numerose pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l'adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa» (Cass. n. 12346 del 15/06/2016; n. 18710 del 23/09/2016; tale indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23/12/1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria).

In particolare, si osserva che, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto del d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1.

6.7. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi (Cass. n. 24804 del 9/10/2018; n. 15719 del 2022, cit.).

L'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è quindi cessato con l'emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991.

6.8. All'ambito risarcitorio connesso alla natura pretesamene illecita della disciplina statale devono ritenersi riconducibili anche le questioni concernenti la denunciata illegittimità del mancato riconoscimento, in favore dei ricorrenti principali, del diritto alla copertura previdenziale in relazione al periodo di specializzazione in adempimento della richiamata disciplina Europea, trattandosi di temi che attengono alla complessiva legittimità del trattamento economico parametrato sulla disciplina fondata sulla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sul successivo d.lgs. n. 257 del 1991, ripetutamente ribadita da questa Corte.

Al riguardo va rilevato che, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi soggetti alla disciplina fondata sulla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sul successivo d.lgs. n. 257 del 1991, l'avvenuto riconoscimento delle relative pretese economiche nel rispetto delle direttive Europee (pienamente e definitivamente attuato nell'ordinamento italiano sulla base di dette norme di legge) — mentre esclude qualsiasi profilo di illiceità del comportamento delle istituzioni statali nei relativi confronti, in relazione all'asserto omesso, o tardivo, recepimento della disciplina continentale — deve ritenersi tale da escludere il ricorso di alcuna disparità di trattamento costituzionalmente rilevante in rapporto al trattamento riservato ai medici specializzandi dalla disciplina posteriore, trattandosi, in relazione alla regolamentazione della posizione di questi ultimi, della risultante del libero esercizio, da parte del legislatore nazionale, della propria discrezionalità nella rivisitazione della posizione economico-previdenziale di una determinata categoria professionale, per il cui trattamento (anche in relazione alla ragionevole ponderazione delle compatibilità economiche generali storicamente determinabili) si è ritenuto di intervenire politicamente attraverso l'elaborazione di una diversa e rinnovata strategia normativa economico-previdenziale, senza che una simile iniziativa valesse a vincolare il legislatore a una relativa (indefinibile) estensione anche in relazione alle posizioni dei professionisti già appartenuti in passato alla medesima categoria ma non più attivi all'epoca della prevista efficacia dell'intervento riformatore.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. 25/07/2019 n. 20108; n. 15719 del 2022, cit.) che devono ritenersi manifestamente infondate le questioni di costituzionalità al riguardo pure talvolta prospettate, atteso che non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, alcuna irragionevolezza quanto alla esclusione della copertura previdenziale non connessa al preteso (ma insussistente) presupposto del rapporto di lavoro, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento, posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nella discrezionalità legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (v., anche Cass.19/02/2019, n. 4809).

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, il legislatore può differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell'applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (Corte.

Cost. sentenza n. 94 del 2009; sentenza n. 432 del 1997; ordinanze nn. 25 del 2012, 224 del 2011, 61 del 2010, 170 del 2009, 212 del 2008, 77 del 2008; v. anche Cass. n. 4449 del 2018, cit.).

6.9. Non sussiste alcuna incertezza interpretativa che possa indurre a disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in ordine all'esclusione della copertura previdenziale, indicata come riconosciuta, dal d.lgs. n. 368 del 1999, art. 41, dall'anno accademico 2006-2007, come pure evidenziato in memoria dalle parti contro ricorrenti.

Mette conto al riguardo evidenziare che il fatto che la normativa comunitaria non abbia stabilito una definizione di adeguata remunerazione — ferma la non irrisorietà della quantificazione nazionale — è stato ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16, sicché deve ritenersi acte clair la conclusione per cui non poteva ritenersi imposto, agli Stati, uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto.

7. Conclusivamente, sulla base delle argomentazioni che precedono e rilevata l'infondatezza di tutte le censure proposte, il ricorso deve essere rigettato.

Ne discende la condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

8. Quanto al valore in base al quale parametrare gli importi va precisato che «non ricorrendo l'identità di posizione processuale dei ... soggetti assistiti dal medesimo avvocato, non trova applicazione l'art. 4, comma 2, d. m. n. 55 del 2014» (Cass. 04/03/2021, n. 6110).

9. Poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello Stato, nei confronti delle quali vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della amministrazione controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 24.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25689/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aY, utti "t‘rt*‘) ppresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1545/2021, depositata il 1° marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Numerosi medici, fra i quali gli odierni ricorrenti, avendo conseguito diplomi di specializzazione post lauream presso vari atenei di Italia negli anni compresi tra il 2002 e il 2007, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri lamentando di avere percepito la sola borsa di studio annuale di C 11.410,80 e quindi il mancato percepimento della maggiore remunerazione e del trattamento previdenziale spettanti in applicazione del d.lgs. n. 368 del 1999. Deducendo la responsabilità dello Stato italiano per il mancato tempestivo adeguamento alle direttive comunitarie in tema di idonea remunerazione per l'attività svolta, chiesero — per quanto ancora interessa in questa sede — che fosse accertato il proprio diritto a ricevere una adeguata remunerazione, e il corrispondente trattamento previdenziale, per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per l'effetto, la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle somme dovute; in via alternativa accertare il proprio diritto a ricevere una adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie. Con sentenza n. 25637 del 2015 il Tribunale rigettò le domande. 2. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1545/2021, depositata in data 10 marzo 2021, ha rigettato gli appelli. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici indicati in epigrafe, propongono ricorso con quattro mezzi, cui resistono le amministrazioni intimate depositando controricorso. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Le controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti nessuno dei ricorsi è stato notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. 2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «sugli effetti diretti della direttiva e la discrezionalità de/legislatore; errore di diritto e/o errata applicazione; illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto» (così testualmente nell'intestazione). Lamentano che la Corte territoriale non ha correttamente applicato la disciplina comunitaria, giustificando, seppur in modo indiretto, l'inadempimento del legislatore nazionale a danno dei ricorrenti. Sostengono che «figura sintomatica di tale errore è riscontrabile nella motivazione laddove si afferma che la determinazione della retribuzione dei medici costituisce una scelta discrezionale del legislatore nazionale, seppur la direttiva comunitaria andasse nella direzione opposta, senza considerare che il legislatore del 1999 aveva cercato di rimediare ad un'inadempienza dello Stato senza che però venisse, colpevolmente, data attuazione alla disposizione se non dall'[OSCURATO:PERSONA] 2006/2007». 3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «sulla disparità di trattamento e l'irragionevolezza; carenza e contraddittorietà della motivazione; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ... sotto ulteriore profilo». Vi è, secondo i ricorrenti, «carenza di motivazione poiché non si capisce come possa non essere considerata una violazione del principio di uguaglianza e di adeguatezza della retribuzione un aumento pari al 100% tra i nostri assistiti che dovevano ricevere l'aumento a partire dal 1999 e i soggetti che lo hanno successivamente ricevuto» (così testualmente in ricorso). Vi è anche, secondo i ricorrenti, contraddittorietà in quanto, affermando che la disparità di trattamento è stata causata da esigenze economiche si è implicitamente riconosciuta una violazione del principio di uguaglianza anche se giustificata, secondo la Corte di appello, da esigenze di tipo economico. Si sostiene che il legislatore, identificando la somma con il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 abbia di fatto riconosciuto che la somma prevista precedentemente non era idonea a garantire quanto determinato dalla direttiva. 4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «difetto di motivazione esteso anche alle ragioni che giustificherebbero la scelta di posticipare al 2007 il trattamento economico che avrebbe dovuto essere corrisposto dal 1999; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ... sotto ulteriore profilo». Rilevano che il mero riferimento a ragioni economiche appare insufficiente a giustificare il sacrificio di un diritto fondamentale quale quello ad una adeguata retribuzione, coperto da particolare protezione costituzionale. 5. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione dell'art. 117 Cost., dell'art. 13 direttiva CEE 82/76, dell'allegato 1 art. 1 della direttiva Cee 93/16 e dell'art. 39 del d.lgs. n. 368/1999». Affermano che l'erroneità dell'argomento esposto nella sentenza impugnata, secondo cui né l'art. 13 della direttiva CEE 82/76, né l'allegato 1 art. 1 della direttiva 93/16 danno alcuna definizione del concetto di adeguata retribuzione spettante ai medici specializzandi e che, pertanto, godendo il legislatore italiano di una certa discrezionalità nello stabilire il quantum di tale adeguata retribuzione, esso non è incorso in alcuna violazione del diritto europeo, è dimostrata dal fatto che proprio nell'attuazione delle direttive suddette il legislatore interno ha, di fatto, previsto un diverso trattamento economico per i medici che avessero frequentato i corsi prima e dopo il 2007, prevedendo a favore di questi ultimi un trattamento economico e previdenziale raddoppiato rispetto a quello corrisposto ai medici che avevano frequentato i corsi prima del 2007. Rilevano che, se il trattamento economico e previdenziale introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999 è quello corrispondente all'adeguata retribuzione richiesta dall'Unione europea, appare in palese contrasto con le direttive citate l'atteggiamento del legislatore che, nonostante l'enorme ritardo con il quale dà attuazione agli obblighi europei, rinvia ulteriormente al 2007 l'effettiva corresponsione della nuova retribuzione ai medici specializzandi. 6. I quattro motivi proposti, congiuntamente esaminabili in quanto strettamente connessi, sono infondati.6.1. Va anzitutto rilevata l'infondatezza delle censure con cui si lamenta contraddittorietà o mancanza di motivazione, essendo questa ben percepibile e del tutto chiara e lineare. 6.2. Nel merito, occorre rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 15719 del 17/05/2022; n. 8503 del 06/05/2020; n. 6355 del 14/03/2018), la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dal d.lgs. n. 368 del 1999, art. 39, trova applicazione, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione, solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 (per effetto dei differimenti stabiliti per legge) e non trova applicazione a beneficio dei medici iscritti negli anni antecedenti (categoria a cui vanno ricondotte le posizioni di tutti gli odierni ricorrenti), che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e ciò in quanto la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (v. Cass. n. 6355 del 2018, cit., con motivazione ampiamente ricostruttiva; in senso conforme v. Cass. n. 13445 del 29/05/2018 e Cass. n. 14168 del 24/05/2019). Deve, pertanto, ribadirsi che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è definitivamente avvenuto con la legge 29 dicembre 1990, n. 428, e con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua), e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999. La normativa da ultimo citata, nel recepire la direttiva n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato «contratto di formazione lavoro» e successivamente «contratto di formazione specialistica») da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali. Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, tale contratto non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, sicché non sono applicabili l'art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (v. Cass. n. 27481 del 19/11/2008; n. 20403 del 22/09/2009; n. 18670 del 27/07/2017). 6.3. Va precisato che, ai sensi della legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute del d.lgs. n. 368 del 1999, articoli da 37 a 42 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili, come già rilevato, solo a decorrere dall'anno accademico 2006/2007. Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i d.P.C.m. 7 marzo 2007, 6 luglio 2007 e 2 novembre 2007. Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che dovesse continuare ad operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico. 6.4. Va rimarcato che la direttiva n. 93/16 — come risulta dalla sua stessa formulazione (si veda, in proposito, il primo Considerando) — prefiggendosi soltanto l'obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione delle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 «riunendole in un testo unico», il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle direttive» di cui all'allegato III, parte B (così l'ultimo dei Considerando), costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e non ha carattere innovativo, con riguardo, in particolare, alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione. 6.5. Va pure ricordato che il termine «adeguata rimunerazione» compare già nell'Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell'Allegato 4 alla direttiva n. 93/16/CE, per cui è dalla scadenza del termine di adempimento della direttiva del 1982 che l'esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno; tuttavia — e questo è il punto che gli odierni ricorrenti non hanno colto, ponendo a fondamento delle loro domande l'incompleto o omesso recepimento delle direttive in parola — lo Stato italiano aveva adempiuto il proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con il d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6; la normativa dell'Unione Europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell'esercizio della propria discrezionalità, la quale trova un inevitabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Come precisato dalla sentenza n. 4449 del 2018 della Sezione Lavoro, il legislatore, «nel disporre il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. n. 15362 del 2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico, né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato. Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l'introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell'adeguata retribuzione; in altri termini, in conformità all'ordinanza n. 6355 del 2018, cit., va affermato che il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999 (a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi». Pertanto, l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 - causa C- 131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000 - causa C-371/97, Gozza); e il d.lgs. n. 368 del 1999, è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale. 6.6. Deve ritenersi che l'importo della borsa di studio in parola è sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico, come affermato da numerose pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l'adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa» (Cass. n. 12346 del 15/06/2016; n. 18710 del 23/09/2016; tale indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23/12/1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria). In particolare, si osserva che, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto del d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1. 6.7. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi (Cass. n. 24804 del 9/10/2018; n. 15719 del 2022, cit.). L'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è quindi cessato con l'emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991. 6.8. All'ambito risarcitorio connesso alla natura pretesamene illecita della disciplina statale devono ritenersi riconducibili anche le questioni concernenti la denunciata illegittimità del mancato riconoscimento, in favore dei ricorrenti principali, del diritto alla copertura previdenziale in relazione al periodo di specializzazione in adempimento della richiamata disciplina Europea, trattandosi di temi che attengono alla complessiva legittimità del trattamento economico parametrato sulla disciplina fondata sulla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sul successivo d.lgs. n. 257 del 1991, ripetutamente ribadita da questa Corte. Al riguardo va rilevato che, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi soggetti alla disciplina fondata sulla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sul successivo d.lgs. n. 257 del 1991, l'avvenuto riconoscimento delle relative pretese economiche nel rispetto delle direttive Europee (pienamente e definitivamente attuato nell'ordinamento italiano sulla base di dette norme di legge) — mentre esclude qualsiasi profilo di illiceità del comportamento delle istituzioni statali nei relativi confronti, in relazione all'asserto omesso, o tardivo, recepimento della disciplina continentale — deve ritenersi tale da escludere il ricorso di alcuna disparità di trattamento costituzionalmente rilevante in rapporto al trattamento riservato ai medici specializzandi dalla disciplina posteriore, trattandosi, in relazione alla regolamentazione della posizione di questi ultimi, della risultante del libero esercizio, da parte del legislatore nazionale, della propria discrezionalità nella rivisitazione della posizione economico-previdenziale di una determinata categoria professionale, per il cui trattamento (anche in relazione alla ragionevole ponderazione delle compatibilità economiche generali storicamente determinabili) si è ritenuto di intervenire politicamente attraverso l'elaborazione di una diversa e rinnovata strategia normativa economico-previdenziale, senza che una simile iniziativa valesse a vincolare il legislatore a una relativa (indefinibile) estensione anche in relazione alle posizioni dei professionisti già appartenuti in passato alla medesima categoria ma non più attivi all'epoca della prevista efficacia dell'intervento riformatore. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. 25/07/2019 n. 20108; n. 15719 del 2022, cit.) che devono ritenersi manifestamente infondate le questioni di costituzionalità al riguardo pure talvolta prospettate, atteso che non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, alcuna irragionevolezza quanto alla esclusione della copertura previdenziale non connessa al preteso (ma insussistente) presupposto del rapporto di lavoro, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento, posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nella discrezionalità legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (v., anche Cass.19/02/2019, n. 4809). Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, il legislatore può differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell'applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (Corte. Cost. sentenza n. 94 del 2009; sentenza n. 432 del 1997; ordinanze nn. 25 del 2012, 224 del 2011, 61 del 2010, 170 del 2009, 212 del 2008, 77 del 2008; v. anche Cass. n. 4449 del 2018, cit.). 6.9. Non sussiste alcuna incertezza interpretativa che possa indurre a disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in ordine all'esclusione della copertura previdenziale, indicata come riconosciuta, dal d.lgs. n. 368 del 1999, art. 41, dall'anno accademico 2006-2007, come pure evidenziato in memoria dalle parti contro ricorrenti. Mette conto al riguardo evidenziare che il fatto che la normativa comunitaria non abbia stabilito una definizione di adeguata remunerazione — ferma la non irrisorietà della quantificazione nazionale — è stato ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16, sicché deve ritenersi acte clair la conclusione per cui non poteva ritenersi imposto, agli Stati, uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto. 7. Conclusivamente, sulla base delle argomentazioni che precedono e rilevata l'infondatezza di tutte le censure proposte, il ricorso deve essere rigettato. Ne discende la condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 8. Quanto al valore in base al quale parametrare gli importi va precisato che «non ricorrendo l'identità di posizione processuale dei ... soggetti assistiti dal medesimo avvocato, non trova applicazione l'art. 4, comma 2, d. m. n. 55 del 2014» (Cass. 04/03/2021, n. 6110). 9. Poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello Stato, nei confronti delle quali vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019). 10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della amministrazione controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 24.000, oltre alle spese prenotate a debito. Ai s
Sentenza Cassazione n. 31311/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris