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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41119/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 ottobre 1992 avverso l'ordinanza emessa 1'11 febbraio 2021 dal Tribunale del riesame di Foggia; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 12 ottobre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; Lette le memorie depositate dal difensore dell'indagato, che ha chiesto di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza dell'Il febbraio 2021 il Tribunale del riesame di Foggia ha dichiarato l'inefficacia del sequestro della [OSCURATO:PERSONA], targata 0731GT, con restituzione del veicolo all'avente diritto, in ragione della violazione dell'art. 324 comma 6 c.p.p., avendo ritenuto che il difensore dell'indagato non aveva ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza camerale di discussione della richiesta di riesame.

Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia,, che ha dedotto la violazione dell'art. 324, comma 6, c.p.p.

Secondo il ricorrente, il difensore dell'indagato, all'udienza dell'Il febbraio 2021, avrebbe esibito ai componenti del Collegio giudicante lo schermo del proprio telefono cellulare, affermando di avere ricevuto non già l'avviso di fissazione dell'udienza camerale relativa al proprio assistito ma l'avviso di fissazione di un differente incidente cautelare, riguardante altra persona.

Il Tribunale del riesame non avrebbe preteso la verifica del contenuto dell'avviso, accluso alla relata di notifica elettronica; contenuto che sarebbe costituito dall'avviso di fissazione dell'udienza relativa al presente procedimento, come attestato anche dal funzionario di cancelleria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorso non è fondato.

Come emerge dalla documentazione, richiesta alla Procura della Repubblica di Foggia, l'atto, accluso alla relata di notifica elettronica, effettuata al difensore di [OSCURATO:PERSONA], concerneva l'avviso di fissazione dell'udienza camerale relativa alla richiesta di riesame presentata da un altro difensore, nell'interesse di altra persona.

Correttamente, quindi, il Tribunale del riesame di Foggia ha ritenuto che il difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione del riesame proposto.

Ne discende il rigetto del ricorso.

2. Trattandosi di parte pubblica ricorrente, non si fa luogo alla condanna alle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il sidente Giuseppina A. R. Pacilli G. ni Diotallevi - -41 DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 ottobre 1992 avverso l'ordinanza emessa 1'11 febbraio 2021 dal Tribunale del riesame di Foggia; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 12 ottobre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; Lette le memorie depositate dal difensore dell'indagato, che ha chiesto di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza dell'Il febbraio 2021 il Tribunale del riesame di Foggia ha dichiarato l'inefficacia del sequestro della [OSCURATO:PERSONA], targata 0731GT, con restituzione del veicolo all'avente diritto, in ragione della violazione dell'art. 324 comma 6 c.p.p., avendo ritenuto che il difensore dell'indagato non aveva ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza camerale di discussione della richiesta di riesame. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia,, che ha dedotto la violazione dell'art. 324, comma 6, c.p.p. Secondo il ricorrente, il difensore dell'indagato, all'udienza dell'Il febbraio 2021, avrebbe esibito ai componenti del Collegio giudicante lo schermo del proprio telefono cellulare, affermando di avere ricevuto non già l'avviso di fissazione dell'udienza camerale relativa al proprio assistito ma l'avviso di fissazione di un differente incidente cautelare, riguardante altra persona. Il Tribunale del riesame non avrebbe preteso la verifica del contenuto dell'avviso, accluso alla relata di notifica elettronica; contenuto che sarebbe costituito dall'avviso di fissazione dell'udienza relativa al presente procedimento, come attestato anche dal funzionario di cancelleria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorso non è fondato. Come emerge dalla documentazione, richiesta alla Procura della Repubblica di Foggia, l'atto, accluso alla relata di notifica elettronica, effettuata al difensore di [OSCURATO:PERSONA], concerneva l'avviso di fissazione dell'udienza camerale relativa alla richiesta di riesame presentata da un altro difensore, nell'interesse di altra persona. Correttamente, quindi, il Tribunale del riesame di Foggia ha ritenuto che il difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione del riesame proposto. Ne discende il rigetto del ricorso. 2. Trattandosi di parte pubblica ricorrente, non si fa luogo alla condanna alle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, udienza camerale del 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il sidente Giuseppina A. R. Pacilli G. ni Diotallevi - -41 DEP
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