CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il Procuratore generale, nella persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di CATANZARO che depositando nomina a sostituto procuratore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di CROTONE difensore di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza resa in data 11 marzo 2021, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. Tribunale di Catanzaro con la quale è stata applicata al medesimo la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 cod. pen., per avere preso parte, con il ruolo di organizzatore all'associazione 'ndranghetistica capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] -ed in particolare alla c.d. locale di Isola di [OSCURATO:PERSONA]- costituita con lo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti in materia di armi ed esplosivi, di reati contro il patrimonio e l'incolumità individuale, di reati relativi al commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, corruzioni, favoreggiamento dei latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni, ricettazione ed omicidi. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione. 3. Con la prima doglianz? lamenta la falsa applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione alla valutazione del compendio probatorio sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa. Sottolinea che l'ordinanza, pur premettendo correttamente i principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, sviluppa in concreto un ragionamento che contraddice le premesse. Ricorda che il giudizio di gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è tratto principalmente dalla sussistenza di rapporti con [OSCURATO:PERSONA] ci. '80, giudicato vertice dell'associazione, dall'investimento effettuato dal ricorrente nel territorio di Bergamo (peraltro non contestato nell'imputazione provvisoria), dallo svolgimento del ruolo di custode delle armi in favore della c.d. locale di [OSCURATO:PERSONA] e dall'assistenza prestata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detenuti in carcere. Osserva che il giudice del riesame pretende di trarre la stretta collaborazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla circostanza che quest'ultimo si sarebbe rivolto al primo al fine di risolvere controversie e questioni di affari che lo riguardavano o interessavano ad altri associati. Nondimeno, proprio dall'ordinanza risulta che solo in due occasioni [OSCURATO:PERSONA] si rivolse ad Arena. Ciò accadde, infatti, quando, nel febbraio 2014, l'azienda PPB Trasporti di [OSCURATO:PERSONA] subì un incendio e quando si pose la questione dell'investimento di somme di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., operante nel territorio bergamasco. Siffatto limitato ricorso alla consultazione di [OSCURATO:PERSONA] non può in alcun modo essere configurato come indizio della partecipazione al sodalizio dal medesimo guidato. Invero, il Collegio della cautela omette di confrontarsi con le deduzioni contenute nella memoria depositata dall'indagato nel corso del giudizio di riesame, con le quali si metteva in luce che l'acquisizione della società [OSCURATO:SOCIETA]. era avvenuta attraverso le provviste economiche donate a [OSCURATO:PERSONA] da parte del padre [OSCURATO:PERSONA], il quale, in data 13 dicembre 2016, aveva effettuato un bonifico pari ad euro 20.000,00 in favore del figlio. Il fatto risulta confermato dalla captazione ambientale all'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] spiega la provenienza del denaro investito dal figlio. La circostanza, elusa dal giudice del riesame, riveste grande rilevanza, perché dimostra che l'affare relativo all'acquisizione della società di trasporti è di esclusivo interesse del ricorrente, mentre la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di ottenere una somma di denaro da [OSCURATO:PERSONA] non riguarda la vicenda, ma costituisce la richiesta di restituzione di un prestito concesso in suo favore. Rileva che anche l'assunto secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe 'custode delle armi a favore della locale di riferimento', ciò costituendo, secondo il Tribunale, sicuro indice della partecipazione del ricorrente alla 'cosca Arena', è privo di rigoroso supporto probatorio. Non solo, infatti, la conversazione intercettate si presta ad una lettura alternativa, trattandosi di un dialogo fra [OSCURATO:PERSONA] ed il padre, senza che sia evocato il nome di alcuno, ma non viene chiarito dal provvedimento da cosa possa evincersi che le armi erano detenute per conto dell'associazione. Assume, con riferimento all'ulteriore elemento, ritenuto sintomatico dell'adesione al sodalizio, relativo al mantenimento in carcere di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che correttamente l'ordinanza di riesame ha escluso il valore probatorio dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto di immobili della famiglia Cappa, venduti all'asta, dando atto dell'equivocità dell'indizio, stante la stretto legame affettivo fra le famiglie, ma altrettanto avrebbe dovuto fare nel vagliare il significato dell'aiuto offerto ai detenuti, avuto riguardo non solo al rapporto di amicizia con la famiglia Cappa, ma al rapporto di parentela con la famigli Arese. Sottolinea l'evidente contraddittorietà dell'ordinanza suL punto. Riprende i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sull'applicazione della regola di giudizio del ragionevole dubbio, nella prospettiva cautelare, secondo cui deve sempre privilegiarsi, nell'ipotesi di duplicità del significato degli indizi, la lettura più favorevole all'imputato, salvo che essa possa essere superata laddove risulti inconciliabile con altri elementi di segno opposto. Sostiene che, nel caso di specie, il compendio intercettativo non consente di individuare il contributo causale di [OSCURATO:PERSONA] alla vita dell'associazione, né la sua stabile messa a disposizione del sodalizio; che la mera frequentazione con soggetti affiliati ad un sodalizio criminale, che si giustifichi con ragioni di parentela e amicizia, ovvero la presenza di contatti con gli associati in occasione di eventi pubblici, non possono essere di per sé sintomatici del vincolo, potendo al più essere utilizzati come riscontro, quando risultino qualificati da un'abituale e significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante. Osserva che l'ordinanza è priva di un percorso argomentativo rispettoso del rigoroso onere motivazionale imposto dagli artt. 192, comma 2 e 273 cod. proc. pen., non potendosi cogliere elementi non connotati da ambiguità, dai quali evincere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla 'cosca Arena'. 4. Con il secondo motivo(fa valere la violazione della legge processuale, in relazione al disposto di cui all'art. 292, comma 2 cod. proc. pen. e della legge penale, in ordine all'erronea applicazione degli artt. 110 e 416 bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione. Sostiene che il Tribunale del riesame, nel rigettare la tesi difensiva con cui, escludendosi ogni contributo partecipativo, si chiedeva di riqualificare eventualmente le condotte come concorso esterno all'associazione, non solo ha ignorato la distirOone fra l'intraneus ed il concorrente esterno, non tenendo conto delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, ma non ha neppure tenuto in considerazione che nell'intero periodo di indagine nessun contatto è stato censito fra [OSCURATO:PERSONA] ed altri presunti membri del sodalizio, diversi da quelli con [OSCURATO:PERSONA], cugino dell'indagato e da quelli con [OSCURATO:PERSONA], zio di [OSCURATO:PERSONA], peraltro non indagato ed incensurato. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 5. Con memoria depositata in data 23 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] formula motivi nuovi. 6. Con il primo si duole del vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine da ritenuta sussistenza ed operatività dell'articolazione territoriale '[OSCURATO:PERSONA]' della 'cosca Arena'. Rammenta che con memoria depositata in udienza, in sede di riesame, si era prospettata l'inesistenza di pronunce che assegnassero un'autonoma attività ‘ndranghetistica al gruppo familiare Arena '[OSCURATO:PERSONA]' sul territorio di Isola di [OSCURATO:PERSONA], mentre, al contrario, la sentenza della Seconda Sezione della Suprema Corte n. 20971/2021 aveva escluso la sussistenza di siffatta compagine associativa. A fronte della contestazione, il Tribunale per il riesame aveva ritenuto inconferente la difesa ritenendo che la sentenza della Corte di appello di Catanzaro non avesse negato l'esistenza della consorteria, ma solo la partecipazione degli imputati. Sottolinea che il Tribunale del riesame è incorso in errore, posto che con la sentenza di primo grado si escludeva proprio l'esistenza dell'articolazione del '[OSCURATO:PERSONA]", tanto da consentire l'assoluzione con la formula 'perché il fatto non sussiste'. L'ordinanza impugnata risulta, dunque, affetta da evidente carenza motivazionale tenuto conto che "la ritenuta autonomia dell'articolazione territoriale '[OSCURATO:PERSONA]' (con tutto ciò che ne consegue sul piano dell'analisi e dell'effettività del metodo e del clima di assoggettamento omertoso che ne deve scaturire) è rilevabile dallo iato tra vecchia e nuova aggregazione, che si è posto in termini, non soltanto strutturali, ma anche funzionali, nel senso che l'ipotizzato sodalizio locale è -ed appare essere- entità scollegata da qualsiasi altra struttura configurabile alla stregua della casa madre". Non è, dunque, in discussione l'esistenza della cosca Arena, ma quella dell'articolazione territoriale '[OSCURATO:PERSONA]' rispetto alla quale l'ordinanza impugnata non compie alcuna indagine sull'effettività del metodo mafioso e sul clima di assoggettamento che ne deriva. 7. Con il secondo motivo aggiunto si duole del vizio di motivazione, di cui denuncia l'assenza di congruenza logica ed il difetto di un apparato argomentativo idoneo a supportare il giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato. Rileva che il giudice del riesame ha omesso di approfondire il valore indiziante attribuito al fatto che [OSCURATO:PERSONA] si rivolse a [OSCURATO:PERSONA] per risolvere questioni di affari e specificamente quelle insorte sull'acquisito della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. Ribadisce le osservazioni svolte con il primo motivo formulato con il ricorso, anche in relazione al valore assegnato alla conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] ed il padre, da cui viene immotivatamente ricavato che il primo detenesse armi in favore dell'associazione. Conclude affermando che non vi è nessun elemento utile ad integrare la gravità indiziaria dell'affectio societatis e chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Va, innanzitutto, limitato il campo della risposta ai soli due motivi introdotti con il ricorso principale, come integrati dalla seconda doglianza formulata in sede di motivi aggiunti, non potendosi, invece, prendere in esame il primo dei motivi aggiunti, inerente al tema dell'esistenza e dell'operatività dell'articolazione locale della 'cosca Arena', denominata '[OSCURATO:PERSONA]', non essendo il contenuto della censura in alcun modo collegabile ad una delle critiche articolate con il ricorso per cassazione. 3. Deve, infatti, estendersi anche alla materia cautelare il principio per cui "la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. (Sez. 6 - , Sentenza n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294; Sez. 2, Sentenza n. 1417 del 11/10/2012, dep. 11/01/2013, Rv. 254301). 4. Prima di affrontare le doglianze validamente proposte, pare opportuno ricordare quanto ripetutamente affermato da questa Corte, in ordine ai limiti del giudizio di legittimità in tema di misure cautelari personali, ovverosia che quando è denunciato, con ricorso per cassazione il "vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (ex multis: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). 5. In questo caso, la prima censura mossa all'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro -come ribadita ed integrata dal primo dei motivi aggiunti- riguarda la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui trae la rappresentazione della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione di-stampo mafioso oggetto del procedimento da fatti e circostanze di valore non univoco, costruendo un giudizio di gravità indiziaria, connotato da un apparato argomentativo carente e contraddittorio. 6. Il motivo è infondato. 7. Il Tribunale per il riesame di Catanzaro, dopo avere svolto un'articolata premessa sulle indagini e sui provvedimenti che hanno storicamente consentito di affermare l'esistenza della c.d. locale, riprende l'ordinanza genetica nella parte in cui dà conto degli elementi che consentono di affermare che la cosca Arena nel territorio di Isola di [OSCURATO:PERSONA] è attualmente diretta, in piena continuità con la precedenza dirigenza di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], detto 'Caporale', il quale è riconosciuto come 'vertice' da numerosi soggetti indagati nel procedimento, al quale i medesimi si rivolgono sia per la trattazione di affari comuni, che per sedare liti e dissidi. Ed è proprio con riferimento a questa funzione di risoluzione di controversie che yordinanza delinea, in prima battuta, la collaborazione fra [OSCURATO:PERSONA] ed Arena. In particolare, il Collegio della cautela, facendo riferimento al provvedimento gravato, ripercorre la vicenda dell'incendio subito dall'azienda PPB Trasporti di [OSCURATO:PERSONA], nel febbraio 2014, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], concorrente di Settembrini. Questi, trovandosi in un momento di difficoltà economica, si rivolgeva a [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], il quale faceva entrare nella compagine societaria [OSCURATO:PERSONA]. Papaleo, portavoce delle cosche reggine [OSCURATO:PERSONA]Tegano, allarmato dall'ingresso di [OSCURATO:PERSONA] cercava, senza successo, di convincerlo a lasciare l'impresa. Al contrario, [OSCURATO:PERSONA] invitava Papaleo a far si che la società di Settembrini incontrasse ulteriori problemi, proponendo un accordo spartitorio, che, nondimeno, veniva violato da Papaleo. Ne scaturiva la richiesta di intervento di [OSCURATO:PERSONA], detto 'Caporale', affinché Papaleo evitasse di interferire con gli affari della cosca. Da questo episodio e dall'intercettazione, che rappresenta i fatti, il Tribunale trae il ruolo centrale di [OSCURATO:PERSONA], il quale dimostra di essere in grado di acquisire aziende in difficoltà, imponendosi ai concorrenti, agendo in sinergia con [OSCURATO:PERSONA]. A questa vicenda, il giudice della cautela ne affianca un'altra, parimenti tratta dal compendio intercettativo, relativa all'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle quote della società di trasporti [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., costituita da [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio Giorgio, poi passata al fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale erano state fatte confluire quote della società PPB, già oggetto di investimento di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Una volta acquisita la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nel 2018 [OSCURATO:PERSONA] ne trasferiva la sede a Milano, mentre la società veniva posta in liquidazione nel 2019, e contestualmente [OSCURATO:PERSONA] veniva assunto dalla PPB, con la qualifica di opera. Gli elementi di riscontro del coinvolgimento occulto della cosca Arena nelle dinamiche della società [OSCURATO:SOCIETA], sono ricavati dalle captazioni, ampiamente riportate dall'ordinanza, nonché dall'incontro presso il ristorante [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale numerosi partecipanti al sodalizio si spartiscono i profitti, all'indomani della decisione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di lasciare la società. D'altro canto, il giudice del riesame mette in evidenza che l'affare non era gestito da [OSCURATO:PERSONA] per sé, bensì per il sodalizio, tanto che proprio gli Arena si erano doluti del fatto che egli non l'avesse amministrato del modo opportuno. Circostanza che emerge da una conversazione fra l'indagato ed il padre, riguardante l'attrito con [OSCURATO:PERSONA], che pretende ulteriori somme. Altro elemento che viene posto a sostegno dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio è la custodia di armi in favore dell'associazione, ancb'essa ricavata dalle conversazioni intercettate, riportate dal provvedimento impugnato. Dall'esame del dialogo fra [OSCURATO:PERSONA] ed il padre Luigi, il Tribunale trae, in modo del tutto coerente, il convincimento non solo che oggetto della conversazioni siano le armi (indicate come 'cose'), ma che esse sia a disposizione del gruppo associativo, tanto è vero che l'indagato le nega al padre, dovendo tenerle a disposizione, per il caso di bisogno. 8. Il composito scenario delineato dal Collegio, che ricava l'intraneità del ricorrente all'associazione oggetto dell'indagine da una pluralità di elementi, considerati sia singolarmente, che nel loro complesso, mostra la tenuta argomentativa dell'apparato motivazionale, connotato dall'assenza di vizi di coerenza valutativa secondo i canoni che presiedono al vaglio degli elementi indizianti. La motivazione si palesa, infatti, del tutto coerente con le emergenze investigative, che non vengono né ignorate, né fraintese, ma più semplicemente valutate secondo i criteri indicati da questa Corte di legittimità, peraltro espressamente premessi dall'ordinanza, che chiarisce in modo esplicito su quali elementi si fonda la gravità indiziaria ed illustra il significato delle captazioni raccolte, nell'ambito del più complessivo compendio raccolto dagli investigatori sull'organizzazione criminale. Rispetto all'analitico esame degli elementi raccolti, le critiche formulate con il ricorso sull'assenza di valore indiziante del contenuto dei colloqui fra [OSCURATO:PERSONA] ed il padre, in ordine alle armi -il cui significato si pretende diverso da quello ritenuto dal Tribunale del riesame- o sulla mancata valorizzazione della provenienza del denaro utilizzato dall'indagato nell'affare [OSCURATO:SOCIETA], è priva di consistenza, appalesandosi financo generica ed avulsa dal tessuto argomentativo che censura, non opponendo un diverso senso d'insieme rispetto a quanto ritenuto dal giudice della cautela, limitandosi a frammentare la motivazione. Il provvedimento gravato, infatti, da un lato, spiega dettagliatamente le ragioni per le quali la lettura consequenziale del dialogo fra padre e figlio sulle armi ('cose') dimostra che esse erano custodite per il sodalizio, dall'altro ricostruisce la vicenda dell'acquisto della società di trasporti [OSCURATO:SOCIETA], come' affare della cosca, attraverso una pluralità di elementi che sopravanzano la mera provenienza della somma impiegata dall'indagato, dimostrando che l'utilità ed i benefici dell'operazione non rinvenivano affatto solo a favore di [OSCURATO:PERSONA], tanto che i dissidi creatisi derivavano proprio dall'insoddisfaziontegli Arena per le modalità di gestione di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte della complesiéva ricostruzione dei giudici della cautela, dunque, il ricorrente manca un approfondito confronto, limitandosi ad insistere su circostanze il cui significato non mina il solido impianto motivazionale. 9. Il secondo motivo è infondato. 10. Al di là delle precisazioni, esposte con il ricorso, sugli elementi che, nella prospettazione della giurisprudenza di legittimità, distinguono la figura dell'intraneus da quella del concorrente esterno, peraltro condivise dal Tribunale e premesse alla decisione sul punto, vi è che l'ordinanza esclude in radice la configurabilità del concorso esterno, perché le condotte di [OSCURATO:PERSONA] vengono ritenute dimostrative di un contributo partecipativo costante alla cosca Arena. Siffatta motivazione, che rimanda all'integrale contenuto dell'ordinanza di riesame, viene contrastata dal ricorrente solo con la considerazione che non sarebbero stati dimostrati dalle indagini contatti con altri membri dell'associazione diversi da [OSCURATO:PERSONA], mentre quelli còrì lo zio [OSCURATO:PERSONA] non potrebbero dirsi rilevanti, essendo egli incensurato e non indagato. Ora, la doglianza dimentica che, secondo la giurisprudenza di legittimità "La condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi" (ex multis, da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 55141 del 16/07/2018, Rv. 274250). Laddove, quindi l'inserimento in un'associazione di tipo mafioso sia, come nel caso di specie, giustificato sulla base di un esteso compendio probatorio, la semplice circostanza dell'asserita assenza di contatti con una pluralità di associati è elemento non idoneo, se isolato, ad escludere l'appartenenza al sodalizio. L'ordinanza qui impugnata, invero, nel corpo della motivazione dà ampio conto delle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] va considerato organico alla cosca Arena, sicché la doglianza non può che essere respinta. 11. Al rigetto del ricorso consegue la' condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente