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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30543/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 luglio 1976, avverso l'ordinanza del 17 febbraio 2026 della Corte d'appello di Torino; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 febbraio 2026 la Corte d'appello di Torino ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 23 settembre 2015 - data in cui fu tratto in arresto - al 23 febbraio 2016 - data in cui fu rimesso in libertà, per essere poi assolto dagli addebiti, con sentenza emessa il 30 marzo 2023 dalla Corte d'appello di Torino (irrev. 29 giugno 2023).

1.1. Più in particolare, la misura cautelare è stata emessa per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 110 e 319 cod. pen.

L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che il richiedente intrattenne relazioni quantomeno ambigue con gli altri imputati condannati nelprocedimento, creando l'apparenza del suo concorso nei reati di corruzione commessi da due funzionari pubblici, Greco (dipendente dell'agenzia delle entrate) e Olibano (dipendente di Equitalia).

I giudici della riparazione hanno osservato che la consapevolezza del richiedente circa il coinvolgimento di questi funzionari in attività illecite ha trovato conferma in una memoria presentata personalmente dall'allora indagato.

Il diritto alla riparazione è stato altresì escluso poiché, per uno dei reati per i quali fu emesso il titolo cautelare (capo C), il richiedente è stato prosciolto per intervenuta prescrizione, maturata successivamente all'applicazione della misura cautelare.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione della legge processuale e vizio della motivazione, quanto al riconoscimento della c.d. condotta ostativa.

La Corte della riparazione, si osserva, non ha indicato le ragioni per le quali la frequentazione dei due coindagati dovesse essere ritenuta ambigua, essendo invece riconducibile a normali rapporti di lavoro.

L'individuazione della condotta ostativa è inoltre avvenuta senza considerare le giustificazioni offerte dal richiedente nel corso del processo, né il contenuto della decisione con cui la Corte d'appello lo ha assolto dalle imputazioni, escludendo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse mai ricevuto denaro o altra utilità.

Secondo il ricorrente, da un esame della pronuncia assolutoria sarebbe inoltre possibile affermare che gli elementi originariamente raccolti nel corso delle indagini non avrebbero mai potuto giustificare l'emissione del titolo cautelare.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Come anticipato, la misura cautelare fu applicata al ricorrente per i reati di cui ai capi B, C, G e H. 2In esito al dibattimento, il ricorrente è stato poi assolto dai reati di cui ai capi B, G e H, mentre, per quello di cui al capo C, è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (p. 5 ordinanza impugnata).

Osserva il Collegio che la necessaria correlazione tra una delle pronunce liberatorie di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e l'evento detenzione porta ad affermare che quando l'imputato sia stato assolto nel merito solo per alcuni dei titoli di reato, mentre per altri titoli sia intervenuta una declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, di prescrizione o di altra causa estintiva, occorre verificare se la detenzione cautelare fosse riferibile anche a tali ulteriori titoli e se essi fossero autonomamente idonei a giustificare la misura.

Proprio in applicazione di tali principi è stato affermato che non sussiste il diritto all'indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione, amnistia o remissione della querela, salvo che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata, nel qual caso, comunque, la riparazione può essere riconosciuta soltanto per la parte di detenzione subita in eccedenza (Sez. 4, n. 15000 del 19/02/2009, Cicione, Rv. 243210 - 01; conf., proprio con riguardo alla remissione di querela, Sez. 4, n. 42633 del 31/10/2024, Ciccopiedi, non mass.).

Tali principi sono stati ripresi in pronunce più recenti, relative all'ipotesi in cui la detenzione sia stata sofferta in relazione a più reati e soltanto alcuni di essi siano stati dichiarati estinti per prescrizione, pur essendo autonomamente idonei a legittimare l'adozione della misura cautelare (Sez. 4, n. 8300 del 10/01/2024, Saverino, Rv. 285871 - 01, che in motivazione esclude altresì ogni possibile frizione con i principi costituzionali e convenzionali).

A queste condizioni diventa quindi irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi nell'ipotesi della c.d.

«ingiustizia formale» (Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv. 279713 - 01; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607 - 01; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778 - 01).

Nella specie, tuttavia, non è in alcun modo dedotto che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata per il reato dichiarato prescritto (di per sé idoneo a legittimare l'adozione della misura cautelare).

Deve dunque ritenersi corretto il diniego del diritto alla riparazione, sul rilievo dell'avvenuta assoluzione dell'imputato per alcuni dei reati per i quali era stato emesso il titolo cautelare, e del suo contestuale proscioglimento dal restante reato di cui al capo C, per intervenuta prescrizione, ossia per il verificarsi 3di una causa estintiva maturata successivamente all'adozione della misura cautelare.

Tale percorso argomentativo, non oggetto di alcuna specifica censura, è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda proposta, e rende, pertanto, inammissibile il ricorso, fermo restando che la Corte della riparazione ha comunque fondato il diniego anche sulla condotta gravemente colposa tenuta dal ricorrente.

Peraltro, per quest'ultimo profilo il ricorrente si è comunque limitato a richiamare le considerazioni espresse dal giudice di merito per addivenire al giudizio di assoluzione, sottolineando il carattere non illecito della condotta (pp. 9 e ss.): così facendo, ha prospettato la violazione di una regola di giudizio che è quella relativa all'accertamento della responsabilità penale, già esclusa dai giudici della cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l'indennizzo.

Il compito del giudice della riparazione, infatti, non è stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) la produzione dell'evento "detenzione" (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01).

1.2. Non giova al ricorrente neppure il riferimento all'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare (p. 13 ricorso), peraltro solo genericamente dedotta: l'illegittimità del provvedimento cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza le condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., non risulta infatti essere stata accertata con decisione irrevocabile del giudice cautelare o del giudice del merito (Sez. 4, n. 28441 del 3/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01; Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022 - 01).

Tale positivo accertamento, idoneo a radicare il diritto alla riparazione, non può infatti consistere sic et simpliciter, come invece pretende il ricorrente, nell'intervenuto proscioglimento in esito al giudizio dibattimentale.

2. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. 4 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 luglio 1976, avverso l'ordinanza del 17 febbraio 2026 della Corte d'appello di Torino; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 febbraio 2026 la Corte d'appello di Torino ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 23 settembre 2015 - data in cui fu tratto in arresto - al 23 febbraio 2016 - data in cui fu rimesso in libertà, per essere poi assolto dagli addebiti, con sentenza emessa il 30 marzo 2023 dalla Corte d'appello di Torino (irrev. 29 giugno 2023). 1.1. Più in particolare, la misura cautelare è stata emessa per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 110 e 319 cod. pen. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che il richiedente intrattenne relazioni quantomeno ambigue con gli altri imputati condannati nelprocedimento, creando l'apparenza del suo concorso nei reati di corruzione commessi da due funzionari pubblici, Greco (dipendente dell'agenzia delle entrate) e Olibano (dipendente di Equitalia). I giudici della riparazione hanno osservato che la consapevolezza del richiedente circa il coinvolgimento di questi funzionari in attività illecite ha trovato conferma in una memoria presentata personalmente dall'allora indagato. Il diritto alla riparazione è stato altresì escluso poiché, per uno dei reati per i quali fu emesso il titolo cautelare (capo C), il richiedente è stato prosciolto per intervenuta prescrizione, maturata successivamente all'applicazione della misura cautelare. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione della legge processuale e vizio della motivazione, quanto al riconoscimento della c.d. condotta ostativa. La Corte della riparazione, si osserva, non ha indicato le ragioni per le quali la frequentazione dei due coindagati dovesse essere ritenuta ambigua, essendo invece riconducibile a normali rapporti di lavoro. L'individuazione della condotta ostativa è inoltre avvenuta senza considerare le giustificazioni offerte dal richiedente nel corso del processo, né il contenuto della decisione con cui la Corte d'appello lo ha assolto dalle imputazioni, escludendo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse mai ricevuto denaro o altra utilità. Secondo il ricorrente, da un esame della pronuncia assolutoria sarebbe inoltre possibile affermare che gli elementi originariamente raccolti nel corso delle indagini non avrebbero mai potuto giustificare l'emissione del titolo cautelare. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Come anticipato, la misura cautelare fu applicata al ricorrente per i reati di cui ai capi B, C, G e H. 2In esito al dibattimento, il ricorrente è stato poi assolto dai reati di cui ai capi B, G e H, mentre, per quello di cui al capo C, è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (p. 5 ordinanza impugnata). Osserva il Collegio che la necessaria correlazione tra una delle pronunce liberatorie di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e l'evento detenzione porta ad affermare che quando l'imputato sia stato assolto nel merito solo per alcuni dei titoli di reato, mentre per altri titoli sia intervenuta una declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, di prescrizione o di altra causa estintiva, occorre verificare se la detenzione cautelare fosse riferibile anche a tali ulteriori titoli e se essi fossero autonomamente idonei a giustificare la misura. Proprio in applicazione di tali principi è stato affermato che non sussiste il diritto all'indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione, amnistia o remissione della querela, salvo che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata, nel qual caso, comunque, la riparazione può essere riconosciuta soltanto per la parte di detenzione subita in eccedenza (Sez. 4, n. 15000 del 19/02/2009, Cicione, Rv. 243210 - 01; conf., proprio con riguardo alla remissione di querela, Sez. 4, n. 42633 del 31/10/2024, Ciccopiedi, non mass.). Tali principi sono stati ripresi in pronunce più recenti, relative all'ipotesi in cui la detenzione sia stata sofferta in relazione a più reati e soltanto alcuni di essi siano stati dichiarati estinti per prescrizione, pur essendo autonomamente idonei a legittimare l'adozione della misura cautelare (Sez. 4, n. 8300 del 10/01/2024, Saverino, Rv. 285871 - 01, che in motivazione esclude altresì ogni possibile frizione con i principi costituzionali e convenzionali). A queste condizioni diventa quindi irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi nell'ipotesi della c.d. «ingiustizia formale» (Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv. 279713 - 01; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607 - 01; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778 - 01). Nella specie, tuttavia, non è in alcun modo dedotto che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata per il reato dichiarato prescritto (di per sé idoneo a legittimare l'adozione della misura cautelare). Deve dunque ritenersi corretto il diniego del diritto alla riparazione, sul rilievo dell'avvenuta assoluzione dell'imputato per alcuni dei reati per i quali era stato emesso il titolo cautelare, e del suo contestuale proscioglimento dal restante reato di cui al capo C, per intervenuta prescrizione, ossia per il verificarsi 3di una causa estintiva maturata successivamente all'adozione della misura cautelare. Tale percorso argomentativo, non oggetto di alcuna specifica censura, è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda proposta, e rende, pertanto, inammissibile il ricorso, fermo restando che la Corte della riparazione ha comunque fondato il diniego anche sulla condotta gravemente colposa tenuta dal ricorrente. Peraltro, per quest'ultimo profilo il ricorrente si è comunque limitato a richiamare le considerazioni espresse dal giudice di merito per addivenire al giudizio di assoluzione, sottolineando il carattere non illecito della condotta (pp. 9 e ss.): così facendo, ha prospettato la violazione di una regola di giudizio che è quella relativa all'accertamento della responsabilità penale, già esclusa dai giudici della cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l'indennizzo. Il compito del giudice della riparazione, infatti, non è stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) la produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01). 1.2. Non giova al ricorrente neppure il riferimento all'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare (p. 13 ricorso), peraltro solo genericamente dedotta: l'illegittimità del provvedimento cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza le condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., non risulta infatti essere stata accertata con decisione irrevocabile del giudice cautelare o del giudice del merito (Sez. 4, n. 28441 del 3/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01; Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022 - 01). Tale positivo accertamento, idoneo a radicare il diritto alla riparazione, non può infatti consistere sic et simpliciter, come invece pretende il ricorrente, nell'intervenuto proscioglimento in esito al giudizio dibattimentale. 2. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. 4 P.Q.M
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