CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19082/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Palermo.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona [OSCURATO:PERSONA] generale SabrinaPassafiume che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27 giugno 2025 la Corte di appello di Palermo haconfermato la pronuncia del Tribunale locale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d. lgs. 30aprile 1992, n. 285 per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato diebbrezza alcoolica, con tasso alcolemico pari a 2,32 g/l alla prima misurazione edi 2,30 g/l alla seconda. [OSCURATO:PERSONA] il 23 maggio 2020.2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],articolato in quattro motivi.2.1. Con il primo si deducono vizio di motivazione e travisamento dellaprova: la responsabilità è stata affermata sulla base dei sintomi rilevati daiverbalizzanti e dell’esito dell’alcoltest, senza confronto con la tesi difensiva, chenon contestava il funzionamento dell’etilometro ma l’utilizzabilità dei risultatiforniti dall’apparecchio [OSCURATO:PERSONA] 7110 MKIII, in dotazione agli operanti, per asseritairregolare omologazione dello stesso. Si assume, in particolare, che l’accertamentodel tasso alcolemico eseguito per mezzo di un apparecchio non regolarmenteomologato non possa fondare la prova del reato e che la diversità esistente tra ilcodice di omologazione indicato nel libretto metrologico dell’apparecchio utilizzatoil giorno dei fatti e il codice presente nel certificato di omologazione rilasciato dalMinistero dei trasporti alla società produttrice dell’etilometro dimostra chel’omologazione sarebbe stata volturata in contrasto con le previsioni degli artt. 192e 379 reg. att. cod. strada.2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla durata della sospensione della patente, contestando ilraddoppio della sanzione conseguente all’essersi posto alla guida di un veicoloaltrui. Secondo la difesa, la previsione di un aumento della durata della sanzioneamministrativa accessoria, indicato in misura fissa e non graduabile dal giudice,renderebbe non manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 186, lett. c) cod. strada e la motivazione con la quale laCorte di appello ha ritenuto di non dover sollevare la questione sarebbemanifestamente illogica come manifestamente illogica sarebbe, nel caso concreto,la determinazione della durata della sanzione nella misura di anni due.2.3. Col terzo motivo la difesa si duole che sia stata respinta la richiesta dirinnovazione dell’istruttoria dibattimentale volta a dimostrare che l’apparecchioutilizzato il giorno dei fatti non era regolarmente omologato. Sostiene che nelpresente procedimento dovrebbero trovare applicazione i principi affermati danumerose sentenze di merito (tra queste, la sentenza n. 1088 del 20 maggio 2020del Tribunale di Bologna) secondo le quali l’omologazione relativa all’apparecchioDräger 7110 MKIII non sarebbe valida perché derivante dalla voltura di unaomologazione ministeriale rilasciata ad una società diversa.2.4. Col quarto motivo si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della penadetentiva con quella pecuniaria.3. Il P.G. ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.2. Il primo e il terzo motivo sono manifestamente infondati.Il ricorrente censura l’inosservanza degli artt. 192 e 379 d.P.R. 16 dicembre1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice dellastrada), e sostiene che la responsabilità penale dell’imputato sarebbe stataaffermata sulla base degli esiti di un alcoltest eseguito facendo uso di unapparecchio privo di valido certificato di omologazione.Per contestare la validità di questo certificato, già nell’atto di appello la difesaaveva riportato ampi stralci della sentenza n. 1088, pronunciata dal Tribunale diBologna il 20 maggio 2020. Queste argomentazioni sono state riprese nel ricorsosostenendo che la Corte di appello non avrebbe fornito risposta sul punto,essendosi limitata a sottolineare che non v’erano ragioni per dubitaredell’affidabilità dell’apparecchio impiegato per accertare il tasso alcolemico.Osserva la difesa che le argomentazioni sviluppate nell’atto di gravame nonmiravano a contestare il funzionamento concreto dell’apparecchio, bensì la stessapossibilità di utilizzarlo. Ai sensi dell’art. 379, commi 5 e 6, del regolamento dideve avvenire facendo uso di apparecchi che rispondano «ai requisiti stabiliti condisciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e dellaNavigazione di concerto con il ministro della Sanità»; che siano omologati dallaDirezione generale della M.C.T.C. e la cui corrispondenza ai requisiti prescritti siarisultata «sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerchee prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD)». L’art. 192, comma 5, del medesimoregolamento, inoltre, stabilisce che l’omologazione dei prototipi «è valida solo anome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi» mentre, nel caso dispecie, l’omologazione sarebbe stata trasmessa dalla società che l’aveva ottenutaad un'altra.In estrema sintesi, la difesa sostiene che l’etilometro utilizzato per accertarelo stato di ebrezza di [OSCURATO:PERSONA] non era regolarmente omologato sicchél’accertamento compiuto sarebbe inutilizzabile e privo di validità, a prescinderedalla presenza di elementi idonei a far dubitare del cattivo funzionamentodell’apparecchio.Per sostenere che l’apparecchio concretamente utilizzato (l’etilometroalcoltest 7110 MKIII matricola 0088) non era omologato, la difesa ha prodottogiurisprudenza di merito relativa a casi nei quali l’omologazione «OM00308Bet»(che compare anche nel libretto metrologico dell’apparecchio matricola 0088) èstata ritenuta non valida, ma non ha affatto documentato l’assunto secondo ilquale la procedura amministrativa che ha portato al rilascio dell’omologazione«OM00308Bet» sarebbe stata «svolta nell’inosservanza della normativa vigente»(testualmente così a pag. 10 dell’atto di ricorso), non potendosi ritenere chesentenze di merito pronunciate in casi analoghi forniscano prova del fatto che ciòsia avvenuto.A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, la mancanza di una regolareomologazione non può ritenersi accertata sol perché nel libretto metrologicodell’apparecchio si fa riferimento al certificato di omologazione «OM00308Bet»,mentre, nel certificato di omologazione rilasciato dal Ministero in data 10novembre 1999, compare la sigla «OM00308et».Ed invero, la tesi sostenuta nel ricorso (e già prima nei motivi di appello) ‒secondo la quale l’omologazione fu rilasciata alla [OSCURATO:PERSONA] g.m.b.h.di Lubecca R.F.G e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ottenne una volturazione alla qualenon avrebbe avuto diritto ‒ si esaurisce in una mera allegazione, fondata soltantosu decisioni assunte dai giudici di merito in casi simili (e non necessariamenteidentici), senza tenere conto che - come risulta dall’atto del 9 settembre 2002(prodotto dalla stessa difesa in allegato al ricorso) ‒ è stato il Centro superiorericerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) ad attribuire all’etilometroAlcoltest 7110 [OSCURATO:PERSONA] prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il numero diomologazione «OM00308Bet» in sostituzione del numero «OM00308et» rilasciatoalla [OSCURATO:PERSONA] Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., e nulla consente di ritenere che, nel procedere allavoltura, questo Centro (preposto per legge alle verifiche necessarie allaomologazione) non abbia verificato la corrispondenza tra gli apparecchi prodottidalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il prototipo omologato.La tesi secondo la quale la volturazione non sarebbe consentita implica chenon vi sia mera differenza di denominazione tra la [OSCURATO:PERSONA] Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e laDräger [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e si tratti di «soggetti diversi» ai sensi dell’art. 192 reg.esec. cod. strada ma anche questa è una mera allegazione a sostegno della quale,nel giudizio di merito, la difesa non risulta aver prodotto documentazione alcuna.In sintesi, dalla documentazione fornita ai giudici di merito come richiamatanell’atto di ricorso, non emerge che l’omologazione «OM00308Bet» non siaesistente e neppure che sia il frutto di una volturazione non consentita. Lesentenze di merito, che la difesa invoca a sostegno delle proprie argomentazioni,non contengono indicazioni univoche in tal senso e valutano dati nonnecessariamente coincidenti con quelli documentati nel presente giudizio. Neconsegue che, producendo il certificato di omologazione del 10 novembre 1999 ela voltura del 9 settembre 2002, la difesa non ha fornito neppure un principio diprova della irregolarità di questa voltura.2.1. Alla luce delle considerazioni svolte, non può essere censurata ladecisione con la quale la Corte di appello ha respinto la richiesta di rinnovarel’istruttoria dibattimentale acquisendo «l’omologazione primariadell’apparecchiatura [OSCURATO:PERSONA] 7110MKIII» (così testualmente pag. 7dell’atto di appello).Non si comprende, infatti, perché, accertata la differenza tra il numerodell’omologazione della quale era titolare la [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]. («OM00308et») eil numero di omologazione riportato nel libretto metrologico dell’apparecchioutilizzato il 23 maggio 2020 sulla persona del Cantile («OM00308Bet»), da taledifferenza dovrebbe desumersi che l’apparecchio utilizzato nel caso oggetto delpresente ricorso non fosse stato regolarmente omologato, né si comprende in chemodo l’integrazione probatoria richiesta avrebbe potuto fornire indicazioni in talsenso.A questo proposito si deve rammentare che la rinnovazione del dibattimentonel giudizio di appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorsosolo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allostato degli atti, e tale decisione può essere sindacata soltanto sotto il profilo dellamanifesta illogicità della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015,Rv. 266820 e, in precedenza, Sez. 6, n. 7047 del 15/03/1996, Rv. 205673; Sez.4, n. 11019 del 09/10/1996, Rv. 206324; Sez. 2, n. 8106 del 26/04/2000,Rv.216532). Tale situazione non è ravvisabile nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avuto riguardo alle censure mosse, ha innanzitutto fatto proprioil giudizio espresso dal primo giudice relativamente al corteo sintomatologicopresentato dal [OSCURATO:PERSONA] all’atto del controllo (come riportato nel verbale diaccertamenti urgenti) e all’esito positivo dei pre-test cui il ricorrente era statosottoposto; ha poi fugato ogni dubbio in merito all’attendibilità delle misurazioni(non essendo emersa la prova di un mancato regolare funzionamento dellostrumento adoperato) e – ponendosi nel solco del consolidato orientamento diquesta Corte di legittimità ‒ ha rilevato che la verifica processuale del rispettodelle prescrizioni dell’art. 379 reg. esec. Cod. strada può ben essere sollecitatadall’imputato, ma la contestazione della validità dell’accertamento eseguito nonpuò risolversi in una mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativialla omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorioai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza, in assenza di elementi idonei a fardubitare del corretto funzionamento dell’apparecchio (Sez. 4, n. 33978 del17/03/2021, Rv. 281828; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 278032;Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Rv. 277189).A ciò deve aggiungersi che, secondo i giudici di appello, l’etilometro utilizzatosulla persona di [OSCURATO:PERSONA] (modello 7110 [OSCURATO:PERSONA] matricola 0088) era «regolarmenterevisionato e funzionante» (pag. 6 della sentenza impugnata) e la difesa noncontesta questo dato.Per completezza ‒ con riferimento alla sentenza “definitiva” emessa dalTribunale di Bologna circa l’illegittimità dell’omologazione ‒ va ricordato che«l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.,di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento,alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti edei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione dellesuddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conserviintegra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento eformulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate» (Sez. 4 n. 10103 del01/02/2023, Rv. 284130; Sez 1 n. 11140 del 15/12/2015, dep. 2016, Rv. 266338)3. È manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso col quale la difesasi duole che la durata della sospensione della patente di guida sia statadeterminata in anni due partendo dalla misura minima di anni uno e operando ilraddoppio previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada quando il veicolo«appartiene a persona estranea al reato».Il ricorso non si confronta con l’ampia motivazione posta sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA] che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale di questa norma richiamando, tra l’altro, la sentenza Corte cost. n.198 del 9 ottobre 2015, nella quale il Giudice delle leggi ha ribadito che «ledeterminazioni concernenti il complessivo trattamento sanzionatorio di qualunquereato, compreso quello qui in considerazione (guida in stato di ebbrezza), sono ilfrutto di apprezzamenti tipicamente politici, che si collocano, pertanto, su unterreno caratterizzato da ampia discrezionalità legislativa, “il cui esercizio ècensurabile, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nellamanifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, come avviene quando si sia di fronte asperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcunaragionevole giustificazione (sentenza n. 81 del 2014 e in precedenza, ex multis,sentenze n. 68 del 2012, n. 273 e n. 47 del 2010)”». Nel caso di specie – come lasentenza impugnata ha sottolineato ‒ l’aumento della durata della sanzioneamministrativa accessoria dipende, sul piano logico, dalla constatazione che, se ilveicolo appartiene a persona estranea al reato, non può essere applicata anche lasanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo prevista dall’art. 186lett. c) cod. strada. La scelta di aumentare in questo caso la durata dellasospensione della patente di guida, dunque, non è manifestamente irrazionaleperché enfatizza il disvalore insito nella scelta di guidare in condizioni di ebbrezzaun veicolo appartenente ad altra persona tradendone l’affidamento.È appena il caso di rilevare, infine, che nel caso di specie la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è statadeterminata nella misura minima prevista dalla legge.4. Anche il quarto motivo è inammissibile in quanto generico e privo delbenché minimo confronto con le argomentazioni poste dalla Corte territoriale afondamento del diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva conquella pecuniaria.È noto che, ai sensi dell’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anchedopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, nelvalutare se applicare una pena sostitutiva, deve tenere conto dei «criteri indicatidall’art. 133 del codice penale». Nel caso in esame, il diniego è sorretto da unamotivazione che non presenta profili di criticità, atteso il riferimento alle modalitàdel fatto, ai plurimi precedenti penali del ricorrente (anche recenti e per reati dellastessa indole) e alla mancanza di comportamenti indicativi di ravvedimento, chesono stati ritenuti tali da precludere una prognosi favorevole.5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cortecost. n. 186/2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delleammende che si ritiene equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 27 febbraio 2026.La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]