CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 26199/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 22/04/2026 del GIP TRIBUNALE di SAVONA,nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e altri;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’insussistenza del conflitto;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 07/04/2026, il Giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Genova ha ordinato il sequestro di euro 128.250,00 nelladisponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ovvero, qualora questo non sia possibile, di beninella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] fino a concorrenza del predetto importo; haordinato il sequestro di euro 128.250,00 nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], qualora questo non sia possibile, di beni nella disponibilità di ClaraGiubellini fino a concorrenza del predetto importo; ha ordinato il sequestro dieuro 128.250,00 nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ovvero, qualora questo nonsia possibile, di beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] fino a concorrenza delpredetto importo.Ha dichiarato l’incompetenza per territorio del Tribunale di Genova inrelazione ai reati di cui ai capi B) (ricettazione ex art. 648 cod. pen. dei prodotticommerciali recanti marchi contraffatti, provento del delitto di cui all’art. 473cod. pen.) e C) (detenzione e vendita di accessori di lusso contraffatti ex art.474, comma 2, cod. pen.), essendo competente l’autorità giudiziaria di Savona eha disposto la restituzione degli atti al P.M.Secondo il Giudice per le indagini preliminari genovese, le due condottedovevano considerarsi connesse, mentre la connessione è stata esclusa per ilreato di cui all’art. 416 cod. pen., contestato al capo A).Il reato più grave fra i due doveva considerarsi quello di cui all’art. 648 cod.pen. di cui al capo B) e poiché il luogo di ricezione degli articoli contraffatti non èin alcun modo noto e non poteva farsi applicazione dell’art. 9, comma 1, cod.proc. pen., andavano applicati i criteri suppletivi di cui al comma 2 e 3 dellostesso articolo; quindi poiché gli indagati risiedono in luoghi diversi, competentedoveva considerarsi l’autorità giudiziaria di Savona perché la Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di quella città aveva per prima iscritta la notizia direato.2. Con ordinanza in data 20/04/2026, il Giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Savona ha provveduto a riemettere la misura cautelarereale entro i termini previsti dall’art. 27 cod. proc pen.Con successiva ordinanza in data 22/04/2026, il Giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale di Savona, su richiesta del pubblico ministero alquale erano stati gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza, inragione del fatto che doveva ritenersi sussistente la connessione con il reatoassociativo di cui al capo A), essendo lo strumento organizzativo funzionale allareiterazione nel tempo dei reati fine contestati ai capi B) e C).3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’insussistenza del conflitto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto va dichiarato insussistente.2. Nella vicenda in esame, il conflitto è stato ritenuto e sollevato dal Giudiceper le indagini preliminari presso il Tribunale di Savona, adito per la emissione exart. 27 cod. proc. pen. della misura cautelare reale in relazione alla quale ilGiudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova con ordinanza indata 07/04/2026 si è dichiarato incompetente.Come si è riferito in premessa il giudice genovese aveva ordinato ilsequestro anche per equivalente di euro 128.250,00 nella disponibilità di FrancoIacassi e della stessa somma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Ha poi dichiarato l’incompetenza per territorio del Tribunale di Genova inrelazione ai reati di cui ai capi B) (ricettazione ex art. 648 cod. pen. dei prodotticommerciali recanti marchi contraffatti, provento del delitto di cui all’art. 473cod. pen.) e C) (detenzione e vendita di accessori di lusso contraffatti ex art.474, comma 2, cod. pen.),in favore dell’autorità giudiziaria di Savona.In conseguenza di questo provvedimento il Procuratore della Repubblicasavonese aveva richiesto l’emissione di analoga misura cautelare, ottenendolacon l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], validamente emessa entro i termini previstidall’art. 27 cod. proc pen.E’ successiva all’emissione e all’esecuzione di questo provvedimentocautelare la decisione con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso ilTribunale di Savona ha accolto conforme richiesta del pubblico ministero al qualeerano stati gli atti e con ordinanza in data 22/04/2026 ha sollevato conflittonegativo di competenza prospettando l’erroneità della dichiarazione diincompetenza dell’autorità giudiziaria genovese.Tuttavia, al momento in cui il conflitto è stato sollevato non potevaconsiderarsi sussistente.Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, che di recente hacomposto un contrasto interpretativo e applicativo su tale materia, «non sussisteconflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indaginipreliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misure cautelari aseguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbiaadottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosiincompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare lacognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., dispongacomunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto,restando valida ed efficace l'ordinanza del secondo giudice, se emessa nelrispetto del termine di cui all'art. 27 cit. (In motivazione, le Sezioni Unite hannoevidenziato che, a norma dell'art. 22 cod. proc. pen., nel corso delle indaginipreliminari, il potere di intervento del giudice che deve vagliare la domandacautelare è circoscritto all'atto richiestogli, e che, quindi, il giudice indicato comecompetente da quello dichiaratosi incompetente, se emette il provvedimentosollecitato dal pubblico ministero, esaurisce la propria potestà decisoria)» (Sez.U, n. 19652 del 15/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 290070 - 01).3. Attenendosi al sopra richiamato principio, il conflitto deve esse dichiaratoinsussistente. P.Q.MDichiara insussistente il conflitto.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]