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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 06017/2023

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liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 05990/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di Raffaele VERTECCHI,e Franca MARESCA; rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ) , giusta procura in calce al ricorso;elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FIORAVANTI; rappresentato e difeso dall’ [OSCURATO:PERSONA] ( ), giusta procura in calce al controricorso;domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- C.C. 18.01.2023 n.

R.G. 05990/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani avverso la sentenza n. 6545/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata il 29 ottobre 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18 gennaio 2023 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2006 , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio il geometra [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condannaal risarcimento del danno da inadempimento dell’incarico di presentazione della domanda di condono per tre distinti abusi edilizi (pensilina, veranda, locale interrato)relativi ad un immobile di loro proprietà situato nel Comune di Ladispoli.

La domanda fu accolta dal Tribunale di Civitavecchia , che , con sentenza n. 831 del 20 13 , accertò la responsabilità professionale del geometra convenuto, per inadempimento de lle obbligazioni derivanti dal mandatoconferitogli, con condanna al pagamento della somma di Euro 4.138,30, oltre intere s si , a titolo di r estituzione dei compensi corrisposti,e di Euro 26.950,00 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno. 2.In parziale accoglimento del gravame proposto dal Fioravanti, laCorte d’appello di Roma, con sentenza 29 ottobre 2019, n. 6545, ha ridimensionato la condannae, per quanto ancora rileva , ha confermato le statuizioni di prime cure in ordine alla condanna del professionista alla restituzione delle somme erogate gli dai clienti a titolo di corrispettivo dell’opera professionale, ma ha escluso l’ulteriore condanna alrisarcimento del danno.

La Corte territoriale, pur reputando accertato l’inadempimento delmandato professionale (con conseguente obbligo del geometra di restituire la somma ricevuta a titolo di compenso) ha, però, escluso la C.C. 18.01.2023 n.

R.G. 05990/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani sussistenza del danno, ritenendo: quanto alla pratica di condono per la tettoia, che essa, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non fosse improcedibile, persistendo la sanabilità dell’abuso mediante regolarizzazione della domanda; quanto alla veranda, che del pari persistesse la possibilità di regolarizzazione;quanto al vano interrato , che non fosse provato che il pure sussistente inadempimento ave va comportato maggiori esborsi per la sanatoria.

3. Avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Roma , [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di erede del padre, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 39 della legge n. 724del 1994; in via subordinata , si deduce o messa valutazione circa un fatto decisivo della controversia,ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 5, cod. proc. civ..

Nellapremessa del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] evidenzia di essere l’unico erede di [OSCURATO:PERSONA], avendo la coniuge del de cuius , [OSCURATO:PERSONA], rinunciato all’eredità in suo favore , come allegato e documentatoin atti.

Nel merito, i r icorrenti lamenta no che la Corte d ’ appello abbia riformato la pronuncia di prime cure revocando le condanne risarcitorie irrogate a l Fioravanti e , in particolare , quella al pagamento della C.C. 18.01.2023 n.

R.G. 05990/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani somma di Euro 19.200,00,relativa alla tettoia, e quella al pagamento della somma di Euro 4.250,00, relativa alla veranda, sul presupposto che dettiabusi sarebbero stati sanabili mediante regolarizzazione della originaria domanda n. 3190 del 1995 ; ciò, in contrasto con quanto ritenuto dal Tribunale, il quale, al contrario , aveva r eputato che la domanda edilizia fosse divenuta improcedibile per non essere stata fornita la documentazione integrativa nel termine di tre mesi dalla richiesta notificata dal Comune, ai sensi dell’art.39 della legge n. 724 del 1994.

Preso atto che la Corte d’a ppello ha fatto applicazione del principio enunciato dalla sentenzan. 12261 del 2012 di questa C orte, secondocui la sanzione di improcedibilità della domanda di sanatoria, in seguito alla mancata integrazione della relativa documentazione , si integra solo se la relativa richiesta sia stata trasmessadal Comune nel rispetto del termine annuale di cui all’art. 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994 (nella specie, scadutoil 1° gennaio 1998, ai sensi dell’art. 2, comma 38, della legge n. 662 del 1996), i ricorrenti contestano, però, l’accertamento, operato dalla C orte di m e rito, secondo cui la consegna al Fioravanti della prima richiesta di integrazione documentale sarebbe avvenuta soltanto il 16 luglio 1998, anziché in epoca persino anteriore al 13 novembre 1996 , data in cui lo stesso Fioravantiaveva inviato a l Vertecchi una lettera da cui sarebbe stata evincibilela già avvenuta consegna della richiesta medesima . 1.1.Il primo motivo va disatteso con riferimento sia alla pretesa violazione di legge,sia al lamentato omesso esame.

La Corte d’appello ha rilevato che «la prima richiesta di integrazione documentale è stata consegnata al Fioravanti il 16 luglio 1998.

A detta richiesta ha fatto seguito altra richiesta d’integrazione documentale notificata al Vertecchi l’8 novembre 2000.

In base all’art.

C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.

R.G. 05990/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani 2 comma 38 della legge 662/1996 il termine di un anno applicabile al [OSCURATO:PERSONA] (…) di cui all’art. 4 comma 38 della legge 662/1996 (…), decorrente dall’entrata in vigore della legge n. 662/1996 in data 1°gennaio 1997, è scaduto il 1 ° gennaio 1998 e la successiva richiesta d’integrazione consegnata il 16 luglio è quindi tardiva e non si è verificata l’improcedibilità della domanda di sanatoria.

La stessa amministrazione ha ritenuto comunque procedibile la domanda avendo notificato la successiva richiesta d’integrazione documentale nel 2000 e il procedimento risultava tuttora pendente come emerge dall’attestazione del Comune di Ladispoli in data 9 aprile 2014» (pag. 5 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha , dunque, spiegato in modo chiaro e plausibile come, esclusa la prova della ricezione della prima richiesta – in proposito, gli stessi ricorrenti evidenziano che il CTU non aveva rinvenuto la copia della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata al Fioravanti il 13 novembre 1996 – essa era stata ritenuta implicitamente irrilevantee che, per conseguenza , tanto accertando al limitato fine di valutare la sussistenza del danno prospettato come derivante dal risultato della definitiva insanabilità del bene, non si era verificata l’improcedibilità della domanda di sanatoria.

I ricorrenti si limitano a contrapporre una personale ricostruzione della vicenda attraverso una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede, lamentando principalmente l’omesso esame delcontenuto della lettera indirizzata dal Fioravanti a l Vertecchi in data 13 novembre 1996.

Con riferimento a tale specifica censura – a prescindere dall’agevole rilievo che la predetta missiva , pur conferma ndo la preesistenza di contatti tra le parti, risulterebbe comunque non decisiva rispetto alla circostanza accertata dal giudice di appello circa C.C. 18.01.2023 n.

R.G. 05990/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani la consegna al Fioravanti della prima richiesta di integrazione della documentazionein data 16 luglio 1998 – deve osservarsi che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass.,Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 177761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori costituendi o costituiti (nella specie , la missiva del 13 novembre 1996), qualora il fatto storico, rilevante in causa(nella specie, la trasmissione della prima richiesta di integrazione documentale della domandadi sanatoria) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Il primomotivo, dunque, va rigettato .

2. Con il second o motivo viene de dotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994 e dell’art. 2 , comma 38 , della legge n. 662del 1996.

I ricorrenti denuncia no l’erroneità in iure della pronuncia impugnata nella parte in cui – dopo aver escluso la formazione del silenzio assenso nei confronti della domanda n. 6190 del 1995, in quanto irregolare –ha, tuttavia, ritenuto che la richiesta di integrazione del 16 luglio 1998, essendo intervenuta dopo il decorso del termine C.C. 18.01.2023 n.

R.G. 05990/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani annuale, sarebbe tardiva e quindi non idonea a determinare l’improcedibilità della domandamedesima.

Evidenziano che la pronuncia di legittimità n. 12261 del 2012, citata nell’atto di appello dalla stessa difesa d el Fioravanti, nell’enunciare il principio che l a sanzione di improcedibilità della domanda (con il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione)postula la tempestiva trasmissione della richiesta di documentazione integrativa entro il termine previsto dalla legge, avrebbe altresì chiarito che tale principio trova fondamento nella circostanza che, una volta verificatasi la scadenza di detto termine, sulla domanda di sanatoria si forma il silenzioassenso.

Ne deriverebbe, dunque, l’inapplicabilità del principio medesimo nella fattispecie concreta, nella quale la stessa C orte territoriale ha dato atto della mancata formazione del silenzio assenso in considerazione del fatto chela domanda era palesemente carente nella forma e incompleta nella documentazione, e che non erano specificatamente indicati neppure gli abusi da sanare.

La Corte di merito, dunque, anziché r itenere la persistente sanabilità dell’abuso, avrebbe dovuto piuttosto confermare la statuizionedel primo giudice circa la sopravvenuta improcedibilità della domanda, non essendosiformato il silenzio assenso su di essa.

3. Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ. , violazione o falsa applicazione dell’art. 39 della legge n. 724del 1994.

I ricorrenti deducono che la Corte di appello avrebbe affermato che l’abuso edilizio relativo alla tettoia e anche quello relativo alla difformità tra quanto costruito e la licenza originaria fossero ancora sanabili previa regolarizzazione della originaria domanda di sanatoria C.C. 18.01.2023 n.

R.G. 05990/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani presentata nel 1995, senza considerare che la somma dovuta a titolo di oblazione non era stata corrisposta per cui, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724 de l 1994 , la domanda non era più regolarizzabile e gli abusi non erano più sanabili. 4.Anche con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ. , violazione o falsa applicazione dell’art. 39 della legge n. 724del 1994.

I ricorrenti deducono che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che anche l’abuso edilizio relativo alla difformità tra quanto costruito e la licenza originaria fosse ancora sanabile previa regolarizzazione della originaria domanda di sanatoria n. 6190 presentata nel 1995 presso il Comune di Ladispoli, omettendo di considerare che quella domanda riguardava esclusivamente la “realizzazione di una pensilina”.

4.1. I l secondo, il terzo e il quarto motivo – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione –sono infondati.

La pronuncia impugnata ha affermato che, se bbene nel caso concreto non potesseritenersi formato il silenzio assenso a causa della incompletezza della domanda originariamente presentata dal geometra Fioravanti, tuttavia non poteva neppure affermarsi, beninteso sempre al limitato fine di valutare la sussistenza del danno prospettato come derivante dal risultato della definitiva insanabilità del bene, che la stessa fosse divenuta improcedibile, tenuto conto della tardività con cui,solo il 16 luglio 1998, era stata notificata la richiesta d i integrazione documentale.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamenta no una erronea interpretazione dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994 e dell’art. 2, comma 38, della legge n. 662 del 1996, ma non contrasta no la ratio decidendidella sentenza impugnata, che , per un verso , si è limita ta ad C.C. 18.01.2023 n.

R.G. 05990/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani escludere il danno in base alla mera persistente pendenza della pratica di condono e , per l’altro , ha affermato che, nonostante la manca ta formazione del silenzio assenso, la domanda, quantunque irregolare, era nondimenoprocedibile.

Tale ratio decidendi trova fondamento, non solo nella ritenuta applicabilità dei principi affermati da questa Corte con la richiamata sentenza n. 12261 del 2012 (peraltro, ben interpetrata dal giudice del merito, atteso che altro è il fondamento della sanzione di improcedibilità,altro quello del silenzio assenso), ma anche nel rilievo che la persistente procedibilità della domanda , successivamente alla trasmissione della prima richiestadi integrazione, la cui ricezione non era stata provata, era stata ritenuta dalla stesso Comune , il qu a le , nell’anno 2000, aveva formulato una nuova richiesta di integrazione documentale.

La ratio decidendi della sentenza impugnata non è incrinata neppure dalladenuncia (effettuata con il terzo e il quarto motivo) dell e circostanzeche non era stata tempestivamente corrisposta la somma dovuta a titolo di oblazione e che l’originaria domanda del 1995 riguardava esclusivamente la “realizzazione di una pensilina”.

La Corte d’appello, infatti, pur a fronte dell’inadempimento accertato del professionista, ha desunto dalla mera persistente pendenza della domanda di regolarizzazione, trattandosi di abusi tuttora sanabili, l ’ insussistenza del danno ascrivibile a tale inadempimento.

Ciò, sul presupposto – assolutamente conforme a diritto – che, sebbene la sanatoria espressa in cui esita la procedura di condono introdotta dalla legge n. 724 del 1994 (al pari del silenzio assenso) postuli la sussistenza di tutti i requisiti di condonabilità previsti dalla legge, nonché il pagamento dell’oblazione, tuttavia, l’ omessa C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.

R.G. 05990/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani produzione della relativa documentazione, protratta dopo tre mesi dall’espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune, determina l’improcedibilità della domanda ed il conseguente diniego della sanatoria per carenza di documentazione solo se la predetta richiesta sia stata trasmessa dall’ente nel rispetto del termine annuale di cui all’art. 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994; termine che nella fattispecie non era stato rispettato perché la prima richiesta di integrazione documentale era stata consegnata algeometra Fioravanti il 16 luglio 1998, successivamente alla scadenza del termine medesimo, avvenuta il 1° gennaio precedente.

Senza contare che a tale richiesta aveva fatto seguito quella notificata direttamente al Vertecchi il successivo 8 novembre , il che consentiva di ritenere ancora procedibile la do manda di condono (eventualmente regolarizzandola sotto il profilo del l’oggetto e del la documentazioneallegata) e, conseguentemente, di escludere il danno conseguenteall’accertato inadempimento professionale.

I motivi in esame, dunque, devono essere rigettati.

5. Con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ. , violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 112 e 346 cod. proc. civ., sul presupposto che la sentenza impugnata, dopo aver riformato parzialm ente la decisione di prime cure, aveva riformato anche la statuizione del Tribunale in ordine al rimborso delle spese di lite, violando altresì sia il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia il principio del giudicato, atteso che l’appellante non aveva invocato l a riforma del capo delle spese.

5.1. Anche q uesto motivo è infondato , tenuto conto che la statuizionesulle spese è accessoria a quella principale sul merito della domanda, sicché correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la C.C. 18.01.2023 n.

R.G. 05990/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani (pur parziale, ma) incisiva riforma della sentenza impugnata imponesse una nuova statuizione sulle spese , avuto riguardo al complessivoesito della lite.

6. In conclusione, il ricorso varigettato. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto (Cass. , Sez.

Un., 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 05990/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di Raffaele VERTECCHI,e Franca MARESCA; rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ) , giusta procura in calce al ricorso;elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FIORAVANTI; rappresentato e difeso dall’ [OSCURATO:PERSONA] ( ), giusta procura in calce al controricorso;domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- C.C. 18.01.2023 n. R.G. 05990/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani avverso la sentenza n. 6545/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata il 29 ottobre 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18 gennaio 2023 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2006 , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio il geometra [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condannaal risarcimento del danno da inadempimento dell’incarico di presentazione della domanda di condono per tre distinti abusi edilizi (pensilina, veranda, locale interrato)relativi ad un immobile di loro proprietà situato nel Comune di Ladispoli. La domanda fu accolta dal Tribunale di Civitavecchia , che , con sentenza n. 831 del 20 13 , accertò la responsabilità professionale del geometra convenuto, per inadempimento de lle obbligazioni derivanti dal mandatoconferitogli, con condanna al pagamento della somma di Euro 4.138,30, oltre intere s si , a titolo di r estituzione dei compensi corrisposti,e di Euro 26.950,00 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno. 2.In parziale accoglimento del gravame proposto dal Fioravanti, laCorte d’appello di Roma, con sentenza 29 ottobre 2019, n. 6545, ha ridimensionato la condannae, per quanto ancora rileva , ha confermato le statuizioni di prime cure in ordine alla condanna del professionista alla restituzione delle somme erogate gli dai clienti a titolo di corrispettivo dell’opera professionale, ma ha escluso l’ulteriore condanna alrisarcimento del danno. La Corte territoriale, pur reputando accertato l’inadempimento delmandato professionale (con conseguente obbligo del geometra di restituire la somma ricevuta a titolo di compenso) ha, però, escluso la C.C. 18.01.2023 n. R.G. 05990/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani sussistenza del danno, ritenendo: quanto alla pratica di condono per la tettoia, che essa, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non fosse improcedibile, persistendo la sanabilità dell’abuso mediante regolarizzazione della domanda; quanto alla veranda, che del pari persistesse la possibilità di regolarizzazione;quanto al vano interrato , che non fosse provato che il pure sussistente inadempimento ave va comportato maggiori esborsi per la sanatoria. 3. Avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Roma , [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di erede del padre, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 39 della legge n. 724del 1994; in via subordinata , si deduce o messa valutazione circa un fatto decisivo della controversia,ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 5, cod. proc. civ.. Nellapremessa del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] evidenzia di essere l’unico erede di [OSCURATO:PERSONA], avendo la coniuge del de cuius , [OSCURATO:PERSONA], rinunciato all’eredità in suo favore , come allegato e documentatoin atti. Nel merito, i r icorrenti lamenta no che la Corte d ’ appello abbia riformato la pronuncia di prime cure revocando le condanne risarcitorie irrogate a l Fioravanti e , in particolare , quella al pagamento della C.C. 18.01.2023 n. R.G. 05990/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani somma di Euro 19.200,00,relativa alla tettoia, e quella al pagamento della somma di Euro 4.250,00, relativa alla veranda, sul presupposto che dettiabusi sarebbero stati sanabili mediante regolarizzazione della originaria domanda n. 3190 del 1995 ; ciò, in contrasto con quanto ritenuto dal Tribunale, il quale, al contrario , aveva r eputato che la domanda edilizia fosse divenuta improcedibile per non essere stata fornita la documentazione integrativa nel termine di tre mesi dalla richiesta notificata dal Comune, ai sensi dell’art.39 della legge n. 724 del 1994. Preso atto che la Corte d’a ppello ha fatto applicazione del principio enunciato dalla sentenzan. 12261 del 2012 di questa C orte, secondocui la sanzione di improcedibilità della domanda di sanatoria, in seguito alla mancata integrazione della relativa documentazione , si integra solo se la relativa richiesta sia stata trasmessadal Comune nel rispetto del termine annuale di cui all’art. 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994 (nella specie, scadutoil 1° gennaio 1998, ai sensi dell’art. 2, comma 38, della legge n. 662 del 1996), i ricorrenti contestano, però, l’accertamento, operato dalla C orte di m e rito, secondo cui la consegna al Fioravanti della prima richiesta di integrazione documentale sarebbe avvenuta soltanto il 16 luglio 1998, anziché in epoca persino anteriore al 13 novembre 1996 , data in cui lo stesso Fioravantiaveva inviato a l Vertecchi una lettera da cui sarebbe stata evincibilela già avvenuta consegna della richiesta medesima . 1.1.Il primo motivo va disatteso con riferimento sia alla pretesa violazione di legge,sia al lamentato omesso esame. La Corte d’appello ha rilevato che «la prima richiesta di integrazione documentale è stata consegnata al Fioravanti il 16 luglio 1998. A detta richiesta ha fatto seguito altra richiesta d’integrazione documentale notificata al Vertecchi l’8 novembre 2000. In base all’art. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. R.G. 05990/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani 2 comma 38 della legge 662/1996 il termine di un anno applicabile al [OSCURATO:PERSONA] (…) di cui all’art. 4 comma 38 della legge 662/1996 (…), decorrente dall’entrata in vigore della legge n. 662/1996 in data 1°gennaio 1997, è scaduto il 1 ° gennaio 1998 e la successiva richiesta d’integrazione consegnata il 16 luglio è quindi tardiva e non si è verificata l’improcedibilità della domanda di sanatoria. La stessa amministrazione ha ritenuto comunque procedibile la domanda avendo notificato la successiva richiesta d’integrazione documentale nel 2000 e il procedimento risultava tuttora pendente come emerge dall’attestazione del Comune di Ladispoli in data 9 aprile 2014» (pag. 5 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha , dunque, spiegato in modo chiaro e plausibile come, esclusa la prova della ricezione della prima richiesta – in proposito, gli stessi ricorrenti evidenziano che il CTU non aveva rinvenuto la copia della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata al Fioravanti il 13 novembre 1996 – essa era stata ritenuta implicitamente irrilevantee che, per conseguenza , tanto accertando al limitato fine di valutare la sussistenza del danno prospettato come derivante dal risultato della definitiva insanabilità del bene, non si era verificata l’improcedibilità della domanda di sanatoria. I ricorrenti si limitano a contrapporre una personale ricostruzione della vicenda attraverso una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede, lamentando principalmente l’omesso esame delcontenuto della lettera indirizzata dal Fioravanti a l Vertecchi in data 13 novembre 1996. Con riferimento a tale specifica censura – a prescindere dall’agevole rilievo che la predetta missiva , pur conferma ndo la preesistenza di contatti tra le parti, risulterebbe comunque non decisiva rispetto alla circostanza accertata dal giudice di appello circa C.C. 18.01.2023 n. R.G. 05990/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani la consegna al Fioravanti della prima richiesta di integrazione della documentazionein data 16 luglio 1998 – deve osservarsi che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass.,Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 177761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori costituendi o costituiti (nella specie , la missiva del 13 novembre 1996), qualora il fatto storico, rilevante in causa(nella specie, la trasmissione della prima richiesta di integrazione documentale della domandadi sanatoria) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Il primomotivo, dunque, va rigettato . 2. Con il second o motivo viene de dotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994 e dell’art. 2 , comma 38 , della legge n. 662del 1996. I ricorrenti denuncia no l’erroneità in iure della pronuncia impugnata nella parte in cui – dopo aver escluso la formazione del silenzio assenso nei confronti della domanda n. 6190 del 1995, in quanto irregolare –ha, tuttavia, ritenuto che la richiesta di integrazione del 16 luglio 1998, essendo intervenuta dopo il decorso del termine C.C. 18.01.2023 n. R.G. 05990/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani annuale, sarebbe tardiva e quindi non idonea a determinare l’improcedibilità della domandamedesima. Evidenziano che la pronuncia di legittimità n. 12261 del 2012, citata nell’atto di appello dalla stessa difesa d el Fioravanti, nell’enunciare il principio che l a sanzione di improcedibilità della domanda (con il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione)postula la tempestiva trasmissione della richiesta di documentazione integrativa entro il termine previsto dalla legge, avrebbe altresì chiarito che tale principio trova fondamento nella circostanza che, una volta verificatasi la scadenza di detto termine, sulla domanda di sanatoria si forma il silenzioassenso. Ne deriverebbe, dunque, l’inapplicabilità del principio medesimo nella fattispecie concreta, nella quale la stessa C orte territoriale ha dato atto della mancata formazione del silenzio assenso in considerazione del fatto chela domanda era palesemente carente nella forma e incompleta nella documentazione, e che non erano specificatamente indicati neppure gli abusi da sanare. La Corte di merito, dunque, anziché r itenere la persistente sanabilità dell’abuso, avrebbe dovuto piuttosto confermare la statuizionedel primo giudice circa la sopravvenuta improcedibilità della domanda, non essendosiformato il silenzio assenso su di essa. 3. Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ. , violazione o falsa applicazione dell’art. 39 della legge n. 724del 1994. I ricorrenti deducono che la Corte di appello avrebbe affermato che l’abuso edilizio relativo alla tettoia e anche quello relativo alla difformità tra quanto costruito e la licenza originaria fossero ancora sanabili previa regolarizzazione della originaria domanda di sanatoria C.C. 18.01.2023 n. R.G. 05990/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani presentata nel 1995, senza considerare che la somma dovuta a titolo di oblazione non era stata corrisposta per cui, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724 de l 1994 , la domanda non era più regolarizzabile e gli abusi non erano più sanabili. 4.Anche con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ. , violazione o falsa applicazione dell’art. 39 della legge n. 724del 1994. I ricorrenti deducono che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che anche l’abuso edilizio relativo alla difformità tra quanto costruito e la licenza originaria fosse ancora sanabile previa regolarizzazione della originaria domanda di sanatoria n. 6190 presentata nel 1995 presso il Comune di Ladispoli, omettendo di considerare che quella domanda riguardava esclusivamente la “realizzazione di una pensilina”. 4.1. I l secondo, il terzo e il quarto motivo – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione –sono infondati. La pronuncia impugnata ha affermato che, se bbene nel caso concreto non potesseritenersi formato il silenzio assenso a causa della incompletezza della domanda originariamente presentata dal geometra Fioravanti, tuttavia non poteva neppure affermarsi, beninteso sempre al limitato fine di valutare la sussistenza del danno prospettato come derivante dal risultato della definitiva insanabilità del bene, che la stessa fosse divenuta improcedibile, tenuto conto della tardività con cui,solo il 16 luglio 1998, era stata notificata la richiesta d i integrazione documentale. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamenta no una erronea interpretazione dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994 e dell’art. 2, comma 38, della legge n. 662 del 1996, ma non contrasta no la ratio decidendidella sentenza impugnata, che , per un verso , si è limita ta ad C.C. 18.01.2023 n. R.G. 05990/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani escludere il danno in base alla mera persistente pendenza della pratica di condono e , per l’altro , ha affermato che, nonostante la manca ta formazione del silenzio assenso, la domanda, quantunque irregolare, era nondimenoprocedibile. Tale ratio decidendi trova fondamento, non solo nella ritenuta applicabilità dei principi affermati da questa Corte con la richiamata sentenza n. 12261 del 2012 (peraltro, ben interpetrata dal giudice del merito, atteso che altro è il fondamento della sanzione di improcedibilità,altro quello del silenzio assenso), ma anche nel rilievo che la persistente procedibilità della domanda , successivamente alla trasmissione della prima richiestadi integrazione, la cui ricezione non era stata provata, era stata ritenuta dalla stesso Comune , il qu a le , nell’anno 2000, aveva formulato una nuova richiesta di integrazione documentale. La ratio decidendi della sentenza impugnata non è incrinata neppure dalladenuncia (effettuata con il terzo e il quarto motivo) dell e circostanzeche non era stata tempestivamente corrisposta la somma dovuta a titolo di oblazione e che l’originaria domanda del 1995 riguardava esclusivamente la “realizzazione di una pensilina”. La Corte d’appello, infatti, pur a fronte dell’inadempimento accertato del professionista, ha desunto dalla mera persistente pendenza della domanda di regolarizzazione, trattandosi di abusi tuttora sanabili, l ’ insussistenza del danno ascrivibile a tale inadempimento. Ciò, sul presupposto – assolutamente conforme a diritto – che, sebbene la sanatoria espressa in cui esita la procedura di condono introdotta dalla legge n. 724 del 1994 (al pari del silenzio assenso) postuli la sussistenza di tutti i requisiti di condonabilità previsti dalla legge, nonché il pagamento dell’oblazione, tuttavia, l’ omessa C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. R.G. 05990/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani produzione della relativa documentazione, protratta dopo tre mesi dall’espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune, determina l’improcedibilità della domanda ed il conseguente diniego della sanatoria per carenza di documentazione solo se la predetta richiesta sia stata trasmessa dall’ente nel rispetto del termine annuale di cui all’art. 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994; termine che nella fattispecie non era stato rispettato perché la prima richiesta di integrazione documentale era stata consegnata algeometra Fioravanti il 16 luglio 1998, successivamente alla scadenza del termine medesimo, avvenuta il 1° gennaio precedente. Senza contare che a tale richiesta aveva fatto seguito quella notificata direttamente al Vertecchi il successivo 8 novembre , il che consentiva di ritenere ancora procedibile la do manda di condono (eventualmente regolarizzandola sotto il profilo del l’oggetto e del la documentazioneallegata) e, conseguentemente, di escludere il danno conseguenteall’accertato inadempimento professionale. I motivi in esame, dunque, devono essere rigettati. 5. Con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ. , violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 112 e 346 cod. proc. civ., sul presupposto che la sentenza impugnata, dopo aver riformato parzialm ente la decisione di prime cure, aveva riformato anche la statuizione del Tribunale in ordine al rimborso delle spese di lite, violando altresì sia il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia il principio del giudicato, atteso che l’appellante non aveva invocato l a riforma del capo delle spese. 5.1. Anche q uesto motivo è infondato , tenuto conto che la statuizionesulle spese è accessoria a quella principale sul merito della domanda, sicché correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la C.C. 18.01.2023 n. R.G. 05990/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani (pur parziale, ma) incisiva riforma della sentenza impugnata imponesse una nuova statuizione sulle spese , avuto riguardo al complessivoesito della lite. 6. In conclusione, il ricorso varigettato. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto (Cass. , Sez. Un., 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 d
Sentenza Cassazione n. 06017/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris