CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 42097/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato ii ricorso proposto a mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reato di cui agii artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 e 4, 61 n. 5 cod. pen. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Nùllità della sentenza per carenza di motivazione in ordine alla mancata esclusione delle aggravanti di cui agli artt. 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen. 2. Nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione alla mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio, nonché all'erroneo bilanciamento effettuato fra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art..69, comma 2, cod. pen. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nei primo motivo di ricorso sono palesemente destituite di fondamento, avendo la Corte di appello fornito una congrua e adeguata motivazione relativamente alla sussistenza delle aggravanti contestate, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità. Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione; avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputata e la gravità dei fatto; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 2591.42); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile„ con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]