CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 32093/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31140/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] R FIORE 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALBERTO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 32 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2021n. 31140 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -2- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO Di CATANZARO n. 955/2021 depositata il 30/06/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla ricorrente incorporante altra società che aveva partecipato al primo grado, per carenza di prova della propria effettiva legittimazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1 D.P.R. 445 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per non aver la Corte d’Appello riconosciuto efficacia probatoria alla visura camerale prodotta dall’appellante, attestante l’avvenuta fusione per incorporazione. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto, prodotta la visura camerale, sarebbe stato onere della controparte dare la prova della non veridicità delle relative risultanze. Ric. 2021n. 31140 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -3- 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. ha prodotto sia i verbali delle delibere assembleari con cui le due le società hanno approvato la loro fusione, sia la visura camerale attestante l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto di fusione. La Corte distrettuale avrebbe, dunque, dovuto ritenere provata la legittimazione dell’appellante a proporre l’impugnazione, quale incorporante la società che aveva partecipato al primo grado. La sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinché esamini nel merito il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA].. 3. Il controricorrente ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso. 4.[OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore in quanto la società ricorrente ha sufficientemente provato la sua legittimazione processuale mentre la controparte non offre alcun argomento concreto dal quale si possa desumere che l’atto di fusione non vi sia stato o che non ci sia stata l’iscrizione nel registro delle impresecome attestato dalla visura camerale. 5. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Ric. 2021n. 31140 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -4- La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimi