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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 09106/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12213-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]10ELLI EMILIANO; - con troricorren te - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA]. n. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

COOP a R.L.; - intimati - avverso la sentenza n. 1389/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 27/01/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti difesi dal primo, in quanto avvocato cassazionista, propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1389 del 2020 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso la sola [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la BPER soc. coop a r.l. sono rimasti intimati.

Ric. 2021 n. 12213 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -2- La causa è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti costituite.

I ricorrenti hanno depositato memoria in via telematica.

La sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1389 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rigettato l'impugnazione degli Antonucci-[OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del Tribunale di Chieti che aveva, solo parzialmente, accolto un'opposizione degli Antonucci-[OSCURATO:PERSONA] avverso il pignoramento presso terzi posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] sulla pensione fruita da [OSCURATO:PERSONA].

I motivi di ricorso, formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., sono diffusamente esposti in oltre cinquanta pagine del ricorso, composto di complessive ottantacinque pagine e sebbene i temi trattati paiono a volte esulare dall'ambito proprio del giudizio di opposizione all'esecuzione e trattino insieme questioni di fatto e questioni di diritto appaiono meritevoli di trattazione in sede di pubblica udienza, in considerazione dei punti di diritto che sottendono (Sez.

U n. 14437 del 05/06/2018 Rv. 649623 - 01).

I1,7, pertanto, necessario rimettere la causa alla pubblica udienza, con rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 27 gennaio 2022.

Il presisi nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12213-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]10ELLI EMILIANO; - con troricorren te - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA]. n. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. COOP a R.L.; - intimati - avverso la sentenza n. 1389/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 27/01/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti difesi dal primo, in quanto avvocato cassazionista, propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1389 del 2020 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la sola [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la BPER soc. coop a r.l. sono rimasti intimati. Ric. 2021 n. 12213 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- La causa è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti costituite. I ricorrenti hanno depositato memoria in via telematica. La sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1389 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rigettato l'impugnazione degli Antonucci-[OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del Tribunale di Chieti che aveva, solo parzialmente, accolto un'opposizione degli Antonucci-[OSCURATO:PERSONA] avverso il pignoramento presso terzi posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] sulla pensione fruita da [OSCURATO:PERSONA]. I motivi di ricorso, formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., sono diffusamente esposti in oltre cinquanta pagine del ricorso, composto di complessive ottantacinque pagine e sebbene i temi trattati paiono a volte esulare dall'ambito proprio del giudizio di opposizione all'esecuzione e trattino insieme questioni di fatto e questioni di diritto appaiono meritevoli di trattazione in sede di pubblica udienza, in considerazione dei punti di diritto che sottendono (Sez. U n. 14437 del 05/06/2018 Rv. 649623 - 01). I1,7, pertanto, necessario rimettere la causa alla pubblica udienza, con rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. Rimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 27 gennaio 2022. Il presisi nte
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