CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 09106/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12213-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]10ELLI EMILIANO; - con troricorren te - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA]. n. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. COOP a R.L.; - intimati - avverso la sentenza n. 1389/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 27/01/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti difesi dal primo, in quanto avvocato cassazionista, propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1389 del 2020 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la sola [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la BPER soc. coop a r.l. sono rimasti intimati. Ric. 2021 n. 12213 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- La causa è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti costituite. I ricorrenti hanno depositato memoria in via telematica. La sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1389 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rigettato l'impugnazione degli Antonucci-[OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del Tribunale di Chieti che aveva, solo parzialmente, accolto un'opposizione degli Antonucci-[OSCURATO:PERSONA] avverso il pignoramento presso terzi posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] sulla pensione fruita da [OSCURATO:PERSONA]. I motivi di ricorso, formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., sono diffusamente esposti in oltre cinquanta pagine del ricorso, composto di complessive ottantacinque pagine e sebbene i temi trattati paiono a volte esulare dall'ambito proprio del giudizio di opposizione all'esecuzione e trattino insieme questioni di fatto e questioni di diritto appaiono meritevoli di trattazione in sede di pubblica udienza, in considerazione dei punti di diritto che sottendono (Sez. U n. 14437 del 05/06/2018 Rv. 649623 - 01). I1,7, pertanto, necessario rimettere la causa alla pubblica udienza, con rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. Rimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 27 gennaio 2022. Il presisi nte