CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 40938/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PG, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Ricorso attato con cor,Uael-ctitfório scrittoaJsdell'ad /23-r" orC—n.-r----na 8 D . \ 1, 2020. r 20-10257/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. In data 25 gennaio 2022 il giudice monocratico del tribunale di Torino applicava, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Catalin, in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.), con l'attenuante di cui quarto comma prevalente sulla recidiva. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo genericamente la erronea qualificazione giuridica del fatto, potendo qualificarsi come incauto acquisto, per il valore intrinseco del bene ricevuto (telefono cellulare) e le modalità del suo utilizzo. Il ricorso proposto è inammissibile, giacché manifestamente infondato e assolutamente generico. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il potere- dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla. Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art.444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall'accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto. Dunque, è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è - in larga misura - non realizzata in senso proprio dal giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull'esito del processo. Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio. 3. Il ricorso, che deduce in forma ipotetica, perplessa e dubitativa, la eventualità di accedere ad una differente qualificazione della fattispecie, senza tener conto delle circostanze descritte in imputazione e della natura stessa del bene ricevuto, che reca precisi indici alfanumerici idonei alla sua identificazione e pertanto non può costituire oggetto di un acquisto determinato da colpa, deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano.20-10257/2022 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 luglio 2022.