CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39921/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della qualificazione giuridica come ricettazione attenuata dei fatti accertati e della motivazione posta a base della determinazione del conclusivo trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati, perché già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, valorizzando, a fondamento della qualificazione giuridica del fatto accertato, una serie di inequivocabili circostanze fattuali (riportate a pag. 6 della sentenza impugnata) motivatamente ritenute indicative del fatto che l'imputato avesse consapevolezza della provenienza furtiva del bene del quale aveva acquisito disponibilità per fini di profitto, ed a fondamento dell'ulteriore statuizione contestata l'apprezzabile gravità del fatto accertato ed i precedenti penali reiterati dell'imputato, in difetto di contrari elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza, che il ricorrente non indica convincentemente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i