CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 08960/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che i difensori del ricorrente hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché, per il ricorrente, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 23/12/2016, il Tribunale di Roma, per quanto è qui di interesse, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] - quale presidente del c.d.a. fino al 20/12/2007 e successivamente amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. (d'ora in poi, TRA), dichiarata fallita in data 01/02/2013 - responsabile (e condannato alle pene principale e accessorie di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile) dei seguenti reati: capo b): bancarotta fraudolenta documentale; capo c): bancarotta fraudolenta per distrazione di un ramo d'azienda del valore di circa 183 mila euro, mediante stipula di un contratto di affitto di azienda (costituita dai rapporti di lavoro con i dipendenti, dal contratto di appalto di servizi stipulato da TRA con [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. e dal relativo know- how) con [OSCURATO:SOCIETA] s.c.a.r.I., che successivamente lo trasferiva ad [OSCURATO:SOCIETA]. (società, entrambe, di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto); capo d) (in esso assorbito il capo h): bancarotta fraudolenta per distrazione di circa 2.405.435 euro, corrispondenti al pagamento di costi contabilizzati senza causa o giustificazione commerciale; capo e): bancarotta fraudolenta per distrazione di euro 6.527, mediante bonifici a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; capo f): bancarotta fraudolenta per distrazione di circa 195 mila euro, mediante bonifici e trasferimenti fondi da un conto corrente della società, di circa 10 mila euro mediante prelievi di cassa e di circa mille euro mediante prelievo da un conto corrente della società per dazioni in favore del coniuge dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; capo g): bancarotta fraudolenta per distrazione di somme pari complessivamente a circa 98 mila euro, mediante prelievi da un conto corrente della società per dazioni in favore di [OSCURATO:PERSONA], figlia dell'imputato, senza alcuna giustificazione commerciale; capo I): con le operazioni dolose di cui ai capi c), d), e), f), g) e h) e con la sistematica omissione dei pagamenti fiscali e previdenziali associata alla contrazione dell'operatività della società, cagionava il fallimento della società; capo o), perché, quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. e quale amministratore di fatto dell'impresa esercitata sotto il marchio [OSCURATO:SOCIETA], beneficiaria dell'operazione, al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva di crediti erariali (per più di 2 milioni di euro), compiva atti fraudolenti consistiti nella cessione da parte della prima ad [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. dell'azienda costituita dal servizio di linea Ciampino - Roma, Pisa aeroporto - Firenze al prezzo, inferiore al valore reale, di 150 mila euro, regolato mediante accollo di debito.i Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Roma, sempre per quanto è qui di interesse, con sentenza deliberata il 29/03/2018 ha dichiarato estinto per prescrizione il reato sub o), ha rideterminato, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, la pena principale in anni 6 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado, anche con riguardo alla confisca di alcuni rami di azienda. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , attraverso i difensori Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando — premessa la descrizione di quattro fasi di attività della società fallita - dieci motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia, con riferimento al capo c), inosservanza degli artt. 223 e 216 I. fall. e vizi di motivazione. L'imputazione trae origine dalla stipula del 14/09/2012 del contratto di affitto di azienda tra la fallita e [OSCURATO:SOCIETA] s.c.a.r.I., grazie al quale la fallita ha incassato i canoni e non ha dovuto sostenere i costi (soprattutto quelli legati al personale), a fronte della regolare corresponsione del canone pattuito, risultato più che congruo, laddove la contestazione riguarda la fase esecutiva del contratto, in quanto, da un lato, sei giorni dopo la stipula, 18 dipendenti sono stati licenziati e trasferiti ad altra azienda e, dall'altro, [OSCURATO:SOCIETA] decideva di non rinnovare il contratto d'appalto e, in conseguenza di ciò, [OSCURATO:SOCIETA] si vedeva costretta a risolvere anche gli altri rapporti di lavoro, con il risultato che, alla scadenza del contratto di affitto di azienda, [OSCURATO:SOCIETA] non era più titolare dei contratti con i dipendenti e che questi ultimi erano stati assunti da altre società riconducibili all'imputato. 2.1.1. Tale successione di eventi non integra il delitto contestato, in quanto, in primo luogo, come già dedotto con l'atto di appello, i dipendenti di un'azienda sono persone e non possono essere degradati a bene patrimoniale passibile di distrazione, né l'obiezione può essere superata sostenendo, come fa la sentenza impugnata, che oggetto della distrazione sarebbe l'intera azienda, posto che, nel caso di specie, l'azienda si risolveva nei contratti di lavoro, sicché non si può parlare di trasferimento di azienda, ma di singoli atti posti in essere dall'affittuaria nel legittimo esercizio dell'attività di impresa di cui si era accollata il rischio, tanto più che la scelta di risolvere il contratto con i 18 dipendenti era necessaria alla luce dalla manifesta eccedenza del personale i cui costi erano maggiori dei proventi del contratto di appalto con [OSCURATO:SOCIETA]. Dopo il mancato rinnovo di quest'ultimo contratto, l'affittuaria non poteva far altro che porre fine ai rapporti di lavoro con i dipendenti, sicché solo suggestiva è la circostanza che, concluso il rapporto con [OSCURATO:SOCIETA], i lavoratori abbiano prestato la t propria attività con altre società del gruppo riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], essendo decisivo che l'unica ragione dell'esistenza dell'azienda gestita dalla fallita e poi da [OSCURATO:SOCIETA] era l'affidamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], del servizio di commercializzazione dei biglietti per le tratte di Roma, sicché, una volta venuto meno il presupposto contrattuale (per l'incensurabile scelta di [OSCURATO:SOCIETA], a prescindere dall'identità del suo amministratore), l'azienda avrebbe perso la propria ragion d'essere e sarebbe andata incontro alla chiusura, chiunque ne fosse il titolare. 2.1.2. La motivazione della sentenza impugnata è inoltre viziata in ordine alla questione relativa all'utilità della prosecuzione dell'attività, in quanto confonde la redditività negativa, ossia l'incapacità di produrre utili, e l'individuazione del valore dell'azienda. La consulente della difesa aveva valorizzato la pluriennale redditività negativa dell'azienda per sottolineare che l'eventuale prosecuzione dell'attività da parte del curatore avrebbe ulteriormente aggravato le perdite e tale dato non può essere trascurato nella stima del valore dell'azienda, che è stato dunque considerato pari a zero dal consulente della difesa. Erroneamente la sentenza impugnata - dopo aver richiamato la stima del dott. [OSCURATO:PERSONA], che assegnava al compendio aziendale un valore di 183 mila euro - fa riferimento, in modo apodittico e contraddittorio, all'offerta di acquisto avanzata, in occasione del secondo ricorso per concordato, da [OSCURATO:SOCIETA] per un valore di 360 mila euro, posto che la proposta di acquisto era stata formulata all'evidente scopo di favorire la continuità d'impresa, evitare il fallimento di TRA e salvaguardare l'immagine del marchio "[OSCURATO:SOCIETA]", sicché la proposta era un atto strumentale e dilatorio diretto solo a procrastinare il fallimento, tanto più che la stessa Corte di appello ritiene comprovata l'assenza di una seria volontà degli amministratori di evitare il fallimento, il che rende contraddittoria la motivazione, in quanto o le istanze di concordato e gli atti ad esse connesse sono fittizi ovvero sono seri e realistici, e allora è necessario tenerne conto. 2.1.3. Quanto all'inutilità della prosecuzione dell'attività, al di là dell'erroneo riferimento alla somma che la fallita avrebbe ricevuto da [OSCURATO:SOCIETA] (504 mila euro, non 540 mila euro), non si possono conteggiare in attivo i soli ricavi, ma vanno conteggiati anche i costi operativi legati al contratto, costi che avrebbero annullato i ricavi, tanto più che, come dedotto dalla difesa, il contratto non sarebbe stata rinnovato perché TRA non aveva il DURC; pertanto, la fallita non avrebbe incassato i 60 mila euro versati da [OSCURATO:SOCIETA] per circa un anno, avrebbe svolto il servizio per quattro mesi incamerando 168 mila euro, che, con ogni probabilità, non sarebbero stati sufficienti a coprire i costi, e alla scadenza del contratto con [OSCURATO:SOCIETA] il contratto non sarebbe stato rinnovato, sicché la curatela si sarebbe ritrovata senza dipendenti, senza contratto di appalto e con un patrimonio ulteriormente diminuito.2.2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento al capo d), inosservanza degli artt. 223 e 216 I. fall. e vizi di motivazione. Quanto all'imputazione sub d), riguardante la contabilizzazione di sei fatture emesse dalla controllante [OSCURATO:PERSONA]. per "riaddebito costi" relative al triennio 2007 e 2009, la difesa, con la consulente Saitta, ha spiegato la legittimità sia delle fatture, emesse a fronte di prestazioni effettivamente rese dalla controllante, sia dell'operazione di compensazione con il debito in parte scaturito dalle stesse fatture. Modificando la valutazione della sentenza di primo grado, la Corte di appello ha affermato che le fatture sono relative a operazioni magari "anche solo in parte" inesistenti, così riconoscendo che le consorziate e, tra esse, [OSCURATO:PERSONA], sostenevano i costi inerenti al servizio commercializzato da TRA, per poi ribaltarli, legittimamente, su quest'ultima, mentre afferma la non conoscibilità del meccanismo di riaddebito dei costi. 2.2.1. Erronea e illogica è l'inferenza per cui dalla mancanza di documenti contenenti le specifiche regole di ripartizione dei costi si desume la non debenza dei costi stessi, concretamente addebitati, posto che la distrazione suppone l'accertamento che vi sia stata un'indebita diminuzione del patrimonio sociale, mentre, nella specie, l'unica prova raccolta dimostra che certamente la fallita doveva vedersi addebitati dei costi dalla controllante. Inoltre, se viene contestata una sovraffaturazione, l'accusa deve dimostrare in quale misura i costi addebitati sarebbero eccedenti rispetto a quelli effettivamente riferibili al servizio svolto da TRA, mentre la sentenza impugnata fa leva su una ingiustificata inversione dell'onere della prova. La tesi difensiva secondo cui le operazioni in questione erano necessarie e giustificate e, dunque, legittime e correttamente annotate in contabilità trova conforto nell'analisi comparativa svolta dalla consulente Saitta rispetto alla società S.I.T., concorrente sulle tratte laziali, i cui margini tra costi e ricavi operativi sono molto simili tra le due aziende, sicché risulta insussistente il profilo di anomalia erroneamente assunto dalla sentenza quale presupposto legittimante la dedotta inversione dell'onus probandi. 2.2.2. La Corte di appello ha quindi ritenuto provata almeno la parziale esistenza delle fatture e che, dunque, almeno una parte dei costi addebitati dalle sei fatture era effettivamente dovuta, sicché non avrebbe potuto affermare che era stata distratta l'intera somma contabilizzata, ma avrebbe dovuto quantificare l'eventuale eccedenza dei costi e procedere a una corrispondente rideterminazione dell'oggetto dell'eventuale condotta distrattiva, con incidenza sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, I. fall. e sulla dosimetria sanzionatoria ex art. 133 cod. pen. 2.2.3. Il meccanismo del ribaltamento dei costi è di facile comprensione e, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], è emerso che vi erano voci di spesa derivanti da contratti regolarmente acquisiti agli atti, sicuramente e interamente riferibili al servizio capitolino (canoni corrisposti a [OSCURATO:SOCIETA], contratto di locazione tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA]) e totalmente inerenti al servizio i cui ricavi erano contabilizzati da TRA, laddove una ripartizione di costi si poneva con riguardo ai contratti la cui operatività trascendeva le tratte laziali (con l'accordo tra Ryanair e la capogruppo). Dalla consulenza Saitta è emerso che, nel periodo 2006-2008, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto rilevanti costi per royalties sui voucher venduti solo per la tratta Ciampino, commercializzata da TRA, per oltre due milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i costi relativi ai contratti con [OSCURATO:SOCIETA] e con [OSCURATO:PERSONA] (circa 352 mila euro e circa 730 mila euro), così giungendosi a una somma totale maggiore di quella addebitata nelle fatture, il che smentisce anche la tesi della "parziale inesistenza" delle fatture. 2.2.4. La sentenza impugnata sottolinea i costi sostenuti dalla fallita (soprattutto per il personale) e richiama la deposizione della teste Rajabali, che, pur svolgendo prestazioni per [OSCURATO:PERSONA] e non per TRA, era pagata da quest'ultima, traendone la conclusione che la fallita era solita farsi carico di costi anche non attinenti alla propria impresa, ma anche in questo caso la deduzione è infondata alla luce della prassi per cui la capogruppo si serviva della liquidità di TRA, le cui uscite venivano contabilizzate tra i crediti del consorzio verso il socio per conto del quale era stato effettuato il pagamento. Il rilievo che non avrebbe trovato riscontro la tesi difensiva secondo cui TRA incassava sistematicamente sui propri conti i proventi della vendita dei biglietti, per poi trasferirli alle consorziate che avevano effettuato in suo favore prestazioni non meglio specificate, è smentito dalla consulente Saitta, che ha chiarito come dalla documentazione contabile sia possibile riscontrare le registrazioni contabili degli incassi rinvenienti dalla vendita dei biglietti, sicché, essendo provato che le consorziate contribuivano al servizio con prestazioni individuate e indispensabili addebitate alla fallita, la tesi difensiva ha trovato riscontro. 2.2.5. Quanto ai flussi in entrata da [OSCURATO:PERSONA] e TRA, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, essi riscontrano la tesi difensiva, posto che attraverso gli stessi venivano convogliati su TRA anche i ricavi delle vendite dei voucher effettuati nei canali non gestiti direttamente dalla fallita (on line, a bordo degli aeromobili Ryanair, etc.), laddove la fonte regolatrice dei rapporti tra fallita e società consorziate va individuata proprio nella natura consortile della fallita e nelle ordinarie metodiche di operatività interne di tali società, come peraltro confermato dal contratto in data 1 gennaio 2006, liquidato dalla Corte di appello come posticcio alla luce del verbale di assemblea del 15 dicembre 2005, mentre il primo rappresenta la trasposizione del secondo: il verbale di assemblea si pone nella prospettiva delle entrate ritratte dal consorzio, prevedendo che a TRA venga riconosciuto un aggio pari alla differenza tra i ricavi di vendita dei pacchetti e i relativi costi, mentre il contratto si concentra sulle prestazioni svolte dalla controllante e sul riaddebito, mediante fatture, dei relativi costi. Del tutto apodittica è l'affermazione secondo cui la causale delle fatture sarebbe generica, rilievo che può valere per una di esse, ma non per le altre. Quanto alla testimonianza di Rajabali, amministratore di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello non ha replicato al rilievo dell'atto di appello secondo cui la teste si è limitata a non ricordare a distanza sette anni le fatture, ma ha confermato la sostanza dei rapporti tra la società dalla stessa rappresentata e TRA, tanto più che non sono state in alcun modo considerate le deposizioni dei testi Argirò, Trincia e Dini. Arbitrariamente la sentenza impugnata afferma che gli incassi effettuati dal gruppo [OSCURATO:SOCIETA] venivano fatti confluire senza distinzione di società e di giustificazione economica sui conti di TRA dai quali venivano poi fatti defluire su quelli della controllante, in quanto, come dimostra il compendio probatorio illegittimamente trascurato dal giudice di appello, l'attribuzione dei ricavi e dei costi seguiva una logica precisa, chiara e legittima, mentre del tutto travisata è la valutazione della missiva elettronica del 21/03/2013, trattandosi di un'occasionale comunicazione volta a gestire un momentaneo disservizio bancario, sicché da tale episodio non è possibile trarre alcun elemento contrastante con la tesi difensiva. 2.2.6. Quanto alla compensazione del 31/12/2010, ritenuta incongrua dalla sentenza impugnata, l'atto di appello ne aveva spiegato le ragioni, in quanto da quel momento in poi era cambiato il modello di business e non ci sarebbero stati più ricavi da far confluire su TRA e costi da riaddebitarle, spiegazione del tutto trascurata dalla sentenza impugnata. 2.3. Il terzo motivo denuncia, sempre con riferimento al capo d), vizi di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di perizia contabile, rigetto motivato dalla Corte di appello con l'adesione alle argomentazioni della consulente del P.M., che la consulente della difesa ha smentito in toto. 2.4. Il quarto motivo denuncia, con riferimento ai capi e), f), g) e h), inosservanza degli artt. 223 e 216 I. fall. e vizi di motivazione, nonché, in particolare, travisamento della prova Come dedotto con l'atto di appello, con ciascuna delle uscite incriminate, TRA ha effettuato pagamenti volti a soddisfare soggetti che vantavano crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, come si è detto, doveva sostenere i costi del servizio senza percepirne direttamente i ricavi e sfruttava la cospicua liquidità di TRA vedendosi in tal modo diminuito il credito accumulato nei confronti dello stesso consorzio, sicché si rientra nello schema della delegazione di pagamento. La Corte si sofferma su un profilo formale relativo all'attendibilità dei documenti prodotti dalla difesa, ma il meccanismo indicato trova fondamento primario e indiscutibile nelle descritte ragioni sostanziali, mentre erroneamente ritiene non attendibili le delegazioni di pagamento in ragione di elementi neutri, quali l'assenza di data certa e la sottoscrizione di essi da parte di [OSCURATO:PERSONA], ossia di circostanze del tutto normali non essendovi necessità di certificare la data di un atto diretto a regolare rapporti interni tra controllante e controllata e che l'imputato era director di [OSCURATO:PERSONA], sicché aveva pieno titolo per firmare i documenti in questione. Erroneamente la Corte di appello ritiene che il problema di fondo sia rappresentato dall'esatta ricostruzione e quantificazione dei rapporti debitori della fallita nei confronti della consorziata, in quanto la fuoriuscita di denaro è stata contabilizzata come aumento del credito della fallita verso [OSCURATO:PERSONA]. Come chiarito dalla consulente Saitta, le operazioni hanno interessato solo lo stato patrimoniale e non il conto economico, sicché per definizione non possono essere considerate distrazioni. La Corte di appello si esprime sulla compensazione del 31 dicembre 2010 in contrasto con le risultanze istruttorie, affermando che, secondo i mastrini, un credito pari a circa 105 mila euro sarebbe stato estinto con il solo debito maturato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di importo pari a circa 5 mila euro, mentre, come dimostrato dalla consulente Saitta, non vi è alcuna incertezza circa i debiti coinvolti nella compensazione. Per estinguere una serie di crediti tra i quali quelli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati impiegati i debiti vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Già l'atto di appello aveva dedotto l'erroneità del rilievo secondo cui il credito sarebbe stato estinto artificiosamente attraverso la compensazione con debiti inesistenti, tanto più che la sentenza impugnata prima afferma che non sono stati individuati con certezza quali debiti siano stati utilizzati per estinguere il credito, poi che tali debiti sono inesistenti, laddove incomprensibile è il riferimento a documentazione mancante. 2.5. Il quinto motivo denuncia, con riferimento al capo I), inosservanza degli artt. 223 e 216 I. fall, e vizi di motivazione, nonché, in particolare, travisamento della prova. A fronte della ritenuta sussistenza del reato per il sistematico omesso versamento degli oneri tributari e previdenziali e per la progressiva riduzione del valore della produzione, la Corte di appello non risponde alla documentazione in atti circa la riduzione dei costi operativi - e, segnatamente, per il personale - e alla deduzione che la logica dell'operazione del 2010 era consentire, a mezzo del contratto d'appalto, un'entrata certa e una riduzione progressiva delle risorse umane. Quanto al debito tributario e previdenziale, la gran parte del primo discende da una cartella esattoriale del 2006 non impugnata dai soggetti legittimati, ossia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deduzione alla quale la Corte si limita a replicare che l'esito dell'eventuale impugnazione era incerto, mentre erano stati sottolineati palesi errori della Guardia di Finanza, omettendo di valutare il rilievo che l'ammontare delle tasse contestato per il 2006 era pari al valore dei ricavi, sicché la motivazione è anche illogica lì dove fa riferimento all'entità sproporzionata del debito tributario rapportato al valore della produzione. Anche con riguardo al debito previdenziale, la Corte di appello omette di valutare la tesi difensiva, fondata sul fatto che esso deriva dagli accertamenti condotti dall'Isp. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva mosso analoghe contestazioni ad [OSCURATO:SOCIETA], che ha impugnato con successo i verbali di accertamento. Quanto alla volontà dell'imputato di evitare il fallimento, la sentenza impugnata si sofferma solo su una delle circostanze dedotte dalla difesa, ossia la proposta di espromissione liberatoria e di transazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], affermandone l'inattendibilità, mentre non vengono valutate altre condotte quali l'aiuto offerto da [OSCURATO:SOCIETA] alla fallita per pagarne il personale, la scelta di [OSCURATO:PERSONA] di non ribaltare sul consorzio la totalità dei costi sostenuti. Quanto al custode nominato dal P.M. nel luglio del 2009, la Corte di appello cerca di sminuirne il ruolo, laddove nel novembre del 2010 non era stata ancora notificata la cartella esattoriale, né gli accertamenti previdenziali. 2.6. Il sesto motivo denuncia, con riferimento al capo b), violazione dell'art.429 cod. proc. pen., per difetto di determinatezza del decreto che dispone il giudizio, inosservanza degli artt. 223 e 216 I. fall. e vizi di motivazione, nonché, in particolare, travisamento della prova. 2.6.1. La formulazione dell'imputazione sub b) è generica e inidonea a dar conto del fatto contestato, come denunciato anche con l'impugnazione dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] insieme con la sentenza di primo grado, e tale indeterminatezza ha consentito al Tribunale di valorizzare la contabilizzazione delle sei fatture di cui al capo d), laddove la Corte di appello ha escluso la genericità dell'imputazione richiamando le prime relazioni del curatore e due relazioni del custode giudiziario, che risultano, invece, del tutto inidonee a precisare i termini della contestazione. 2.6.2. La sentenza impugnata confonde la ricostruibilità del patrimonio e del movimento degli affari con la legittimità degli stessi, sicché, a seguire l'impostazione della sentenza impugnata, qualora una distrazione sia avvenuta attraverso la movimentazione di denaro con documenti falsi, l'integrazione della bancarotta patrimoniale comporterebbe anche la correlata bancarotta documentale. Quanto alla compensazione relativa ai crediti verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata richiama le dichiarazioni della curatrice, secondo la quale sarebbe incomprensibile, ma anche in questo caso si confondono i profili della legittimità e della documentazione del passaggio di denaro, laddove il consulente della difesa non ha incontrato alcuna difficoltà nell'analisi della compensazione in questione e non è stata valutata la testimonianza di Trincia circa la corretta tenuta dei libri, nonché il rilievo che tutti gli accertamenti e le contestazioni mosse alla fallita si sono basati sulla sua contabilità, mai oggetto di censura. Del tutto irrilevanti ai fini della prova del reato in esame sono il contratto del 10 gennaio 2006 e le già esaminate delegazioni di pagamento. 2.7. Il settimo motivo denuncia, con riferimento al capo o), vizio di motivazione della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in luogo dell'assoluzione con formula piena. Con riferimento all'operazione del 24 settembre 2009 (cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. ad [OSCURATO:SOCIETA] per 150 mila euro del ramo di azienda relativo ai servizi di linea Ciampino e Pisa), la Corte di appello ha basato la propria valutazione sulla perizia Cimaglia del 2012 e sulla stima del consulente del P.M. Bologna, equiparando erroneamente l'operazione in questione con quella realizzata nel 2012. 2.8. L'ottavo motivo denuncia inosservanza degli artt. 223 e 216 I. fall. e vizi di motivazione, nonché, in particolare, travisamento della prova con riferimento all'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto. La Corte di appello ha ribadito la valutazione della sentenza di primo grado confutando solo alcune delle argomentazioni dedotte con l'atto di appello e omettendo, invece, di confrontarsi, con altre questioni quali l'epoca delle perquisizioni (che si riferiscono al periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di diritto di Tra e di [OSCURATO:PERSONA]), le dichiarazioni dei dipendenti che hanno riferito di non aver avuto alcun rapporto con l'imputato, le dichiarazioni di Trincia e [OSCURATO:PERSONA], incaricati di redigere la relazione ex art. 161 I. fall., che del pari hanno riferito di non aver avuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA], la giustificazione delle condotte del ricorrente sulla base dei ruoli formalmente ed effettivamente svolti. 2.9. Il nono motivo denuncia inosservanza dell'art. 12-bis del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'applicazione della confisca per il reato sub o), avendo la Corte di appello erroneamente disatteso l'eccezione difensiva secondo cui quella disposta nel caso di specie è una confisca per equivalente e non una confisca diretta: quando oggetto della condotta elusiva è un bene immobile, il profitto che si ottiene dal reato coincide direttamente con il valore di tale bene, sicché, come stabilisce la giurisprudenza, in tali casi si può ancora parlare di confisca diretta, ma, quando oggetto della condotta elusiva è un'azienda che produce un servizio, il profitto del reato corrisponde al valore di mercato dell'azienda, ma la "coincidenza" tra l'una e l'altro non può che passare attraverso il concetto di "equivalenza". 2.10. Il decimo motivo denuncia vizi di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, fatta coincidere con la pena-base del reato più grave, elise le aggravanti ed eliminato l'aumento per la continuazione con il reato dichiarato prescritto, senza spiegare le ragioni per le quali gli elementi valorizzati ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non abbiano inciso sulla commisurazione della pena. 3. I difensori del ricorrente hanno depositato una memoria, con la quale stigmatizzano la logica della precomprensione che ispirerebbe il complessivo ragionamento del giudice di appello e sottolineano come una corretta interpretazione del compendio probatorio avrebbe dovuto condurre al riconoscimento dell'effettivo ruolo gestorio svolto da [OSCURATO:PERSONA]. La memoria, inoltre, richiama le valutazioni circa la veridicità del dati aziendali formulate, tra gli altri, dall'attestatore Trincia in sede di relazione ex art. 161 I. fall., nonché, con riferimento all'imputazione sub d), l'adesione da parte della stessa Corte di appello alla tesi difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sopportava dei costi per conto di TRA, sicché, al più, si verterebbe in ipotesi di sovrafatturazione, anch'essa, peraltro, smentita dalle risultanze probatorie dimostrative che vi è stata un sottofatturazione della prima a vantaggio della seconda, il che avrebbe comunque reso indispensabile l'accertamento tecnico sollecitato dalla difesa. Assume altresì la memoria che l'insussistenza del fatto distrattivo di cui al capo d), si riflette, escludendone la sussistenza, anche sull'imputazione di bancarotta documentale e su quella di causazione dolosa del fallimento, rispetto alla quale la sottofatturazione dei costi sopportati da [OSCURATO:PERSONA] esclude in radice il dolo del reato contestato, tanto più che la o larga maggioranza del debito tributario deriva dall'accertamento compendiato nel processo verbale di contestazione del 17/03/2008, erroneamente non impugnato da [OSCURATO:PERSONA] e dal custode giudiziario e fondato sull'arbitraria contestazione di costi indeducibili. Deduzioni, queste, riferite dalla memoria anche alla circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, alla commisurazione della pena e alla provvisionale. 3.1. In data 12/03/2021, i difensori del ricorrente hanno depositato una nota, allegando 170 documenti. 4. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. ha fatto pervenire atto con il quale comunica che tra Petrone e il fallimento TRA è intervenuta una transazione, sicché viene revocata la costituzione di parte civile e si rinuncia ad alcuni sequestri conservativi disposti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in favore del Fallimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 11 t 2. Preliminare all'esame delle censure proposte dal ricorso in relazione alle singole imputazioni per le quali è intervenuta condanna (o declaratoria di estinzione del reato per prescrizione) nei due gradi di merito, è la descrizione, in estrema sintesi, della ricostruzione operata dalla sentenza impugnata del "gruppo" di società - italiane e non - facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] e alla qualifica di amministrazione di fatto dallo stesso rivestita in seno alla fallita; rilievi, quelli relativi a detta qualifica, che comporteranno, seguendo un ordine di priorità logico-giuridica, lo scrutinio dell'ottavo motivo di ricorso. 2.1. La Corte distrettuale - in linea con la sentenza di primo grado - ha diffusamente e puntualmente ricostruito il complesso intreccio di società in vario modo coinvolte nelle vicende nelle quali si inseriscono i fatti contestati all'imputato. Costituita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], TRA ha visto dal 09/09/2008 al fallimento il proprio capitale - pari a 10 mila euro - detenuto da [OSCURATO:PERSONA] (4 mila euro), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (mille euro), [OSCURATO:SOCIETA] (mille euro), [OSCURATO:PERSONA] pubblici s.r.l. (667 euro), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (250 euro), [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. in liquidazione (2.833 euro), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (250 euro). La società è stata amministrata da un consiglio di amministrazione che vedeva [OSCURATO:PERSONA] quale Presidente fino al 20/12/2007 e, da tale data fino al fallimento, dalla coimputata non ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico. Il capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. era originariamente detenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; nel 2005, [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato l'intera partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e la quasi totalità delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., divenendo così detentrice del 99,8% delle quote. Fino al 18/06/2009, presidente è stato [OSCURATO:PERSONA], mentre da quella data amministratore unico è stato nominato [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la società è stata cancellata dal registro delle imprese. [OSCURATO:PERSONA] è stata costituita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 15/10/2003 ha acquistato il 99% di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., divenendo pertanto socia al 99,8% di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. e al 40% di TRA; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, controllava in via totalitaria [OSCURATO:PERSONA] ltd e [OSCURATO:PERSONA] ltd, entrambe di diritto inglese, che, a loro volta, detenevano fino al 06/03/2010 il 98% del capitale di [OSCURATO:SOCIETA]. e dal 07/03/2010 il 97% del medesimo capitale sociale. Dunque, nel 2009, [OSCURATO:PERSONA] controllava [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. e, attraverso le società interamente partecipate di diritto inglese, controllava anche [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. di cui deteneva la quasi totalità del capitale.Quanto alla fallita TRA, il suo capitale era detenuto al 40% direttamente da [OSCURATO:PERSONA] ltd, che, attraverso la partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. (a sua volta detentrice del 28,33 di TRA), ne era la controllante. Il 15/07/2009, nell'ambito di altro procedimento, fu disposto il sequestro preventivo delle quote di TRA, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.I., nonché dei conti correnti delle tre società; il sequestro fu eseguito solo rispetto alle quote della fallita, perché le altre due società inglesi risultavano cancellate dal registro delle imprese, cancellazione che ha modificato l'assetto del gruppo. In data 01/05/2009 è stata costituita [OSCURATO:PERSONA] ltd (con socio unico Agricola e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]), che è subentrata a [OSCURATO:PERSONA] nella titolarità di tutte le quote da essa controllate, sicché a febbraio 2012 la nuova società controllava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ltd, entrambe al 100%, e, attraverso esse, anche [OSCURATO:SOCIETA]. Agricola e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] è stata costituita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con capitale sociale di 15 mila euro, detenuto da [OSCURATO:PERSONA], accomandatario (100 euro), dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] (euro 100), da [OSCURATO:PERSONA] (euro 2050) e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Laren di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (euro 12.750), società quest'ultima il cui capitale era diviso tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA]. Osserva al riguardo la Corte distrettuale che, dal 2009, il gruppo sopra delineato è «controllato e dominato da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandatario della società Agricola e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. i cui altri soci sono la moglie [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA]»; dal 2011, [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito anche la maggioranza del capitale sociale attraverso Agricola e [OSCURATO:PERSONA] e Laren di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., di cui è socio accomandatario e di maggioranza, mentre socio di minoranza è la moglie, assumendo così, sottolinea la sentenza impugnata richiamando quella di primo grado, il ruolo di dominus assoluto dell'intero gruppo. Il giudice di appello richiama, quindi, gli esiti della perquisizione del 18/05/2006, presso la sede di numerose società del gruppo, senza che vi fossero locali dedicati in via esclusiva a ciascuna società; TRA non rientrava tra queste società, avendo altrove la propria sede, ma, rileva la sentenza impugnata, il dato è comunque sintomatico dell'esistenza di un gruppo [OSCURATO:SOCIETA], attivo sotto un medesimo brand (appunto, [OSCURATO:SOCIETA], presente su autobus e pubblicità); inoltre su ogni scrivania è stata rinvenuta documentazione riferibile a tutte le società; la polizia giudiziaria ha rinvenuto un sistema elettrocontabile nel quale erano memorizzati i dati delle società aventi sede nell'immobile perquisito, oltre a quelli di Tra.La polizia giudiziaria ha inoltre esaminato i movimenti di un conto corrente intestato a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., verificando l'assoluta corrispondenza tra in versamenti effettuati su tale conto e i corrispettivi annotati nell'apposito registro istituito da TRA dal 01/01/2006, mentre solo dal 30/10/2006 (successivamente al sequestro di documentazione operato dalla Guardia di Finanza il 18/05/2006) [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per giustificare formalmente il flusso di denaro, ha emesso una fattura di 48 mila euro con oggetto "servizio di tesoreria al 17/04/2006". Osserva al riguardo la Corte di appello che l'attribuzione diretta dei ricavi sui conti di [OSCURATO:SOCIETA] smentisce la tesi difensiva circa l'ingresso immediato dei ricavi nei conti della fallita sulla quale sarebbero stati ribaltati in seguito i costi, posto che i ricavi del primo trimestre del 2006 erano stati attribuiti immediatamente a [OSCURATO:SOCIETA]. e non erano entrati in TRA. 2.2. I rilievi che precedono consentono fin d'ora di cogliere, in alcune censure proposte dal ricorso (di seguito meglio specificate), una sorta di ambivalenza, nel senso che le doglianze ora tendono a ricostruire alcune vicende collocandole nella prospettiva di "ordinari" rapporti tra persone giuridiche diverse (così lasciando in ombra le peculiarità del "gruppo" delineato dai giudici di merito e il ruolo di dominus assoluto in esso rivestito dal ricorrente), ora, invece, tendono a rimarcare la comune appartenenza al "gruppo", così da spiegare o giustificare fatti valorizzati in senso accusatorio dalle sentenze di primo e di secondo grado. 2.3. La Corte distrettuale ha poi esaminato funditus le questioni relative alla qualifica di amministratore di fatto attribuita a [OSCURATO:PERSONA], rilevando, in primo luogo, che l'imputato aveva acceso tutti i conti correnti di tutte le società del gruppo, tra le quali TRA (come si desume dal fatto che il processo verbale di constatazione del 17/03/2008 aveva ad oggetto proprio TRA), sui quali aveva l'esclusivo potere di firma. Sottolinea poi il giudice di appello che, da una serie di contratti sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante di svariate società del gruppo, risulta che le società stesse venivano definite "gruppo [OSCURATO:SOCIETA]" o "[OSCURATO:SOCIETA]". Inoltre, il contenuto di numerose mail mette in luce che [OSCURATO:PERSONA] era riconosciuto dai soggetti che operavano a vario titolo nel gruppo quale vero e proprio dominus, nell'ambito di una gestione unitaria delle società dallo stesso ricorrente posta in essere. Rileva ancora la Corte distrettuale che, pur dopo la nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di TRA, [OSCURATO:PERSONA] prendeva diretta conoscenza dell'andamento degli affari e assumeva decisioni strategiche, come confermato anche dalle mail prodotte dalla difesa, quale, ad esempio, quella scambiata tra indirizzi del gruppo dove TRA era inclusa nell'elenco di società del gruppo - alcune delle quali sicuramente riconducibili all'imputato - che avevano acceso conti correnti. Da altre mail si desume che fu [OSCURATO:PERSONA] a decidere l'insediamento di [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di amministratore unico e con il medesimo stipendio che percepiva quale dipendente della cooperativa, con ciò rivelando il proposito di non abbandonare i propri poteri gestori e di avvalersi della collaborazione di una dipendente a lui subordinata. Il giudice di appello rimarca poi il grande rilievo delle comunicazione in data 11/07/2008, con la quale veniva inviata a vari dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA] una serie di istruzioni, specificando che i dati relativi agli incassi di tutte le attività (non solo dei box di vendita dei biglietti di trasporto, ma anche, ad esempio, della tenute dell'Uccellina e del [OSCURATO:PERSONA]) dovevano essere consegnati a fine giornata e in forma cartacea a [OSCURATO:PERSONA], così come allo stesso doveva essere inviata la relazione sull'andamento mensile; a [OSCURATO:PERSONA] dovevano riferire i soggetti responsabili dei colloqui finalizzati all'assunzione del personale; sempre [OSCURATO:PERSONA] doveva vistare e approvare i premi previsti per i dipendenti che avevano raggiunto gli obiettivi prefissati. Rileva quindi la sentenza impugnata come emerga in modo evidente che [OSCURATO:PERSONA] prendeva conoscenza diretta dell'andamento degli affari del gruppo e assumeva decisioni strategiche quali la definizione degli obiettivi e il pagamento dei premi. Replicando alla deduzione difensiva secondo cui le competenze emergenti dalle mail sarebbero state compatibili con i ruoli formali di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello rileva che tale descrizione del ruolo dell'imputato è riduttiva, citando la risposta fornita a Rajbali - director di [OSCURATO:PERSONA] - che chiedeva delucidazioni circa poste attive e passive di società del gruppo e circa la destinazione degli incassi della vendita di azioni, risposta che muoveva dalla premessa che le direttive venivano da [OSCURATO:PERSONA] e forniva spiegazioni sui pagamenti in favore di TRA. Né può spiegarsi come un errore, secondo la tesi difensiva, la chiara comunicazione del 25/10/2010 con la quale [OSCURATO:PERSONA] autorizzava l'assunzione di una persona presso TRA, specificando tempi e corrispettivo del rapporto di lavoro; nella stessa prospettiva, la Corte distrettuale richiama le comunicazioni a [OSCURATO:PERSONA] di un avvocato in ordine al buon esito di un'opposizione all'esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (con la richiesta di indicazione della persona che doveva ritirare il denaro), a un'istanza di fallimento nei confronti di TRA, a un'ipotesi di transazione con due dipendenti che avrebbero proposto istanza di fallimento, alla possibilità di trarre gli assegni per il pagamento della transazione da un conto intestato a TRA (richiesta, osserva il giudice di appello, incongrua se rivolta a un extraneus), alla concertazione di un esposto all'INPS contro il funzionario che si era occupato della verifica presso TRA. 2.4. La diffusa e puntuale motivazione resa dalla sentenza impugnata in ordine alla qualifica di amministratore di fatto della fallita attribuita al ricorrente e i plurimi elementi posti a giustificazione della decisione sul punto (solo in parte qui richiamati) rendono ragione dell'infondatezza dell'ottavo motivo, che, peraltro, presenta anche alcuni profili di inammissibilità. I rilievi sull'epoca delle perquisizioni e sul ruolo allora rivestito dall'imputato non colgono nel segno, perché i relativi dati sono stati valorizzati dal giudice di appello nella prospettiva della prova dell'esistenza e delle connotazioni del "gruppo", mentre ulteriori, come si è visto, sono gli elementi valorizzati per dar conto della qualifica di amministratore di fatto di TRA dopo la formale disnnissione della carica amministrativa. Il ricorso, d'altra parte, non si confronta con la maggior parte dei numerosi elementi considerati dal giudice di appello, rivelandosi, sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Quanto alla mancata conoscenza da parte dei dipendenti, il ricorso non si misura con gli elementi messi in luce dalla Corte distrettuale in ordine al ruolo, specificamente ricostruito, svolto dall'imputato nell'assunzione dei dipendenti (attraverso i colloqui con i soggetti preposti alla selezione) e, può aggiungersi, nella designazione dell'amministratore unico e nella configurazione della subalternità del ruolo effettivamente espletato da [OSCURATO:PERSONA], tanto più che lo svolgimento da parte di quest'ultima di compiti connessi alla qualifica rivestita certo non esclude il ruolo di dominus riconosciuto in capo a [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso, eloquenti, nel percorso argomentativo del giudice di appello, sono gli elementi conoscitivi offerti dai vari rapporti con avvocati e al relativo oggetto, nonché dall'autorizzazione all'assunzione di una dipendente. Le ulteriori deduzioni risultano, all'evidenza, inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 3. Il primo motivo, relativo al capo c), non merita accoglimento. 3.1. Sulla base di un'accurata disamina, la Corte distrettuale ha ricostruito gli elementi conferenti verso la conferma dell'ipotesi accusatoria relativa alla distrazione di un ramo di azienda del valore di circa 183 mila euro, mediante la stipula di un contratto di affitto di azienda con [OSCURATO:SOCIETA] s.c.a.r.I., che successivamente lo trasferiva ad [OSCURATO:SOCIETA]. Al momento dell'istanza di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] (agosto 2012) era in corso un contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e TRA con decorrenza dal 23/01/2010 al 22/01/2011 e con rinnovo fino al 23/01/2013; con tale contratto [OSCURATO:SOCIETA] aveva appaltato a TRA, che aveva 47 dipendenti, la vendita dei biglietti per le tratte Roma / Fiumicino e Roma / Ciampino per un corrispettivo di 540 mila euro annui (504 mila, secondo la deduzione difensiva). Il 14/09/2012, TRA affittava l'intera azienda a [OSCURATO:SOCIETA] s.c.a.r.I., con un contratto di durata di 18 mesi e verso il pagamento di un canone di affitto di 60 mila euro all'anno. Sottolinea la Corte distrettuale che [OSCURATO:SOCIETA]. era una cooperativa costituita dagli stessi dipendenti di TRA; come accertato dal consulente del P.M., i lavoratori trasferiti da TRA a [OSCURATO:SOCIETA]. hanno iniziato il proprio rapporto di lavoro con la cessionaria nel novembre del 2012. Il 06/11/2012, ossia sei giorni dopo l'assunzione da parte [OSCURATO:SOCIETA], diciotto dipendenti sono stati assunti da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; come riferito dall'ispettore dell'I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], i dipendenti di TRA già transitati in [OSCURATO:SOCIETA] erano poi passati ad [OSCURATO:SOCIETA]. e poi, con un ulteriore passaggio, al [OSCURATO:PERSONA] e Lavoro, di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante; ha riferito [OSCURATO:PERSONA] che, al momento dell'accesso per la verifica a fini previdenziali, i dipendenti non erano stati in grado di indicare quale fosse il datore di lavoro di ciascuno, giacché nella medesima sede operavano con le stesse procedure dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:SOCIETA]; in questi termini, inoltre, si sono espressi i quattro dipendenti escussi. Osserva la Corte distrettuale che il fatto che diciotto lavoratori siano stati trasferiti ad [OSCURATO:SOCIETA]. appena sei giorni dopo la cessione e che tutti siano stati trasferiti ad altra società di cui amministratore unico è l'imputato evidenzia il carattere fraudolento dell'operazione, così come sintomatica nello stesso senso è la circostanza che il contrato di affitto di azienda sia stato stipulato in pendenza di un'istanza di fallimento nei confronti della concedente TRA e proprio lo stesso giorno della presentazione della proposta di concordato, nella quale, a parte un generico cenno alla possibilità di proseguire l'attività attraverso una società cooperativa di lavoratori, non si evidenziavano né che tale società era già stata costituita, né il contratto di affitto di azienda già stipulato. Rileva ancora il giudice di appello che [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita in data 08/09/2012, ossia appena qualche giorno prima del 14/09/2012, allorquando fu depositata l'istanza di concordato preventivo di TRA e fu stipulato il contratto di affitto di azienda (non menzionato nella coeva istanza di concordato preventivo), contratto che aveva una durata di diciotto mesi, tacitamente prorogabili ove l'affittuaria non avesse dato disdetta, affittuaria cui era riconosciuta un'opzione di acquisto entro 90 giorni dall'approvazione e omologazione del concordato preventivo; si tratta, sottolinea la sentenza impugnata, di pattuizioni di assoluto favore per l'affittuaria e non per la concedente. Dopo il primo passaggio ad [OSCURATO:SOCIETA]. - peraltro costituita lo stesso 08/09/2012 e amministrata da un ex dipendente a tempo indeterminato di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - tutti i dipendenti sono passati in una società amministrata da [OSCURATO:PERSONA].Osserva ancora la sentenza impugnata che il giudice di primo grado non ha ritenuto incongruo il canone pattuito di 60 mila euro all'anno, ma sottolinea che detto canone è stato pagato per un solo anno (ossia fino a quando Alvision, di cui [OSCURATO:PERSONA] era direttore finanziario, non ha rinnovato il contratto di appalto a [OSCURATO:SOCIETA] s.c.a.r.I.) e che, dunque, l'azienda non è stata riconsegnata al fallimento per scelte effettuate dal gruppo [OSCURATO:SOCIETA], così come una precisa decisione del gruppo e, in primo luogo, di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto sì che la cooperativa cessasse il rapporto di lavoro con i dipendenti, che poi avevano ripreso a svolgere la medesima attività a favore di soggetti riconducibili al medesimo gruppo. I rilievi fin qui esposti, in termini del tutto sintetici, conducono il giudice di appello a concludere che «si è trattato di un vero e proprio atto di dismissione del patrimonio» (così definito anche nella sentenza della Corte di appello di Roma del 10/02/2014 sui reclami avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e sui decreti di inammissibilità delle proposte di concordato preventivo) della società oberata da debiti verso l'erario, che aveva ricavi di soli 540 mila euro, con i quali avrebbe dovuto sostenere i costi previdenziali e assistenziali di 47 dipendenti. Tale dato, sottolinea il giudice di appello, è contrario a ogni logica imprenditoriale e «dimostra la volontà di caricare di costi e debiti una società di cui con una complessa operazione viene decretata la soppressione, tramite la cessione dell'azienda ad altra società appositamente costituita e riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA], al fine di garantire allo stesso tempo la continuità aziendale e di evitare l'aggressione da parte dei creditori». 3.2. Le pur diffuse doglianze articolate dal ricorso non inficiano la tenuta lotico-argomentativa della motivazione del giudice di appello. In generale, può osservarsi che dette doglianze, per un verso, reiterano in larga misura censure proposte dall'atto di appello alle quali la Corte distrettuale ha risposto con motivazione esente da vizi logici e che, per altro verso, esse esprimono quella ambivalenza segnalata al punto 2.2. di questo Considerato in diritto, nel senso che, in primo luogo, prospettano una ricostruzione della complessiva vicenda collocandola nella prospettiva di "ordinari" rapporti tra persone giuridiche diverse, così obliterando sia le peculiarità del "gruppo" [OSCURATO:SOCIETA] e il ruolo di dominus assoluto in esso rivestito da [OSCURATO:PERSONA], sia il concreto dispiegarsi dei vari momenti della vicenda, attraverso la contestuale costituzione di società "destinatarie" dell'appalto e/o assuntrici dei lavoratori, la successiva mancata rinnovazione del contratto di appalto; con il risultato icasticamente decritto dal giudice di appello penale, riprendendo l'espressione del giudice di appello fallimentare, di una vera e propria disnnissione del patrimonio della società e, in particolare, della società gravata da costi e da debiti, così ineluttabilmente "condannata" al fallimento.3.2.1. Il ricorso sottolinea la congruità del prezzo di affitto di 60 mila euro all'anno e deduce che la contestazione riguarda le vicende afferenti all'esecuzione del contratto di affitto. La Corte distrettuale replica alla deduzione difensiva, rimarcando come tale canone, in realtà, sia stato corrisposto per un solo anno, peraltro, nel quadro negoziale di assoluto favore per l'affittuaria e non per la concedente sopra descritto. Le successive vicende (i "passaggi" dei lavoratori - inconsapevoli - da una società all'altra del gruppo, fino alla destinazione finale nella società amministrata da [OSCURATO:PERSONA]; la mancata rinnovazione dell'appalto della società - Allivision - interamente controllata da società del gruppo e nella quale [OSCURATO:PERSONA] in prima persona rivestiva un incarico di indubbio rilievo) sono "lette" dal ricorso in termini del tutto decontestualizzati (in quanto dallo stesso descritte come meramente "suggestive"), laddove la sentenza impugnata ne ha ripercorso puntualmente lo svolgimento fino all'esito, appunto, della dismissione del patrimonio della società. 3.2.2. Il ricorso reitera poi le doglianze incentrate sull'"oggetto" della distrazione, non configurabile, secondo l'impugnante, quando esso consista in lavoratori, nei cui rapporti di lavoro si risolveva l'azienda ceduta. La Corte di appello replica sul punto osservando non solo che i rapporti di lavoro sono utilità economicamente apprezzabili, ma anche che la cessione distrattiva aveva comunque riguardato l'azienda nel suo complesso (comprensiva dei contratti che ad essa facevano capo) e che i dipendenti assunti da tempo dalla fallita erano stati addestrati per le mansioni esercitate. Nei termini indicati, la Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n. 10778 del 10/01/2012, Petruziello, Rv. 252008). Né in senso contrario può argomentarsi sulla base del mancato rinnovo del contratto di appalto da parte di [OSCURATO:SOCIETA], frutto, secondo il ricorso, dell'incensurabile scelta di quest'ultima; anche sul punto, il ricorso tradisce la lettura atomizzata dei singoli aspetti e momenti della vicenda, laddove la Corte di appello ne ha offerto una corretta ricostruzione complessiva e unitaria, che rende ragione, in termini immuni da cadute di consequenzialità logica, della conclusione raggiunta, ossia del riconoscimento, nel fatto contestato, della "soppressione" della fallita, caricata di costi e di debiti, attraverso la trasmissione dell'azienda ad altra società appositamente costituita e riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA], al fine di garantire, allo stesso tempo, la continuità dell'attività aziendale e di evitare l'aggressione da parte dei creditori. 3.2.3. Il ricorso ribadisce poi le deduzioni inerenti all'inutilità della prosecuzione dell'attività (tanto più che il contratto non sarebbe stato rinnovato non avendo più TRA il DURC) e all'incapacità della fallita di produrre redditi. Anche queste doglianze non colgono nel segno. La Corte di appello ha richiamato, oltre alle valutazioni del consulente della difesa Saitta, la relazione del professionista [OSCURATO:PERSONA] che accompagnava la richiesta di concordato preventivo di TRA e assegnava alla società il valore di 183 mila euro, osservando inoltre che, nel secondo ricorso per concordato preventivo depositato a gennaio 2013, [OSCURATO:SOCIETA] aveva offerto ben 360 mila euro (e si trattava non già di una stima astratta, ma di un'offerta concreta). Il ricorso tende a svilire quest'ultimo dato, prospettandolo come strumentale a procrastinare il fallimento. Al riguardo, mette conto osservare che emerge qui il secondo profilo dell'ambivalenza segnalata in apertura, ossia la considerazione dei vari soggetti non più in una prospettiva di "autonomia" di ciascuno di essi, ma secondo una logica che li vedrebbe addirittura strumento per differire la dichiarazione di fallimento in una situazione che lo stesso ricorso descrive come inevitabile; nell'oscillare di alcune doglianze tra le due, opposte, prospettive segnalate, le stesse rivelano un'attitudine a inficiare il discorso giustificativo del giudice di appello del tutto insussistente, tanto più che, con rilievo immune da vizi logici, il giudice di appello ha osservato che se la gestione dell'azienda fosse passata nella mani della curatela, la stessa avrebbe ricevuto in pagamento da [OSCURATO:SOCIETA] i 540 mila euro annui (504 mila, secondo la deduzione difensiva), laddove per l'affitto in questione non ha ricevuto nulla. In ogni caso, la sentenza impugnata ha valorizzato anche la stima (per l'ammontare oggetto dell'imputazione) della relazione in base alla quale fu avanzata la prima richiesta di concordato, ossia una tipologia di stima che lo stesso ricorso, ad altro proposito, mostra di tenere in grande considerazione. Rilievo, quest'ultimo, che rende ragione del carattere del tutto periferico delle ulteriori doglianze rispetto al nucleo centrale della ratio decidendi della sentenza sul capo in esame. Quanto, in particolare, al DURC, già la censura proposta con l'atto di appello non deduceva dati certi, ma una mera eventualità, sostenendo che sarebbe stato "ragionevole" ritenere il mancato rinnovo del contratto di appalto per l'indisponibilità da parte di TRA del DURC, indisponibilità, peraltro, anch'essa dedotta — sia nell'appello, che nel ricorso — in modo del tutto generico, non essendo spiegato (e documentato) quando sarebbe intervenuta e se, nonostante ciò, il rapporto scaturito dal contratto di appalto fosse proseguito. Anche le ulteriori doglianze sono articolate in termini ipotetico-probabilistici (ad esempio, in ordine agli effetti finanziari del mancato affitto d'azienda) e, comunque, tali da dedurre, sostanzialmente, questioni di merito, volte a sollecitare a questa Corte una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici, sicché è sufficiente ribadire, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 4. Il secondo motivo, relativo al capo d), deve essere, invece, accolto, per le ragioni e nei termini di seguito indicati. 4.1. La Corte di appello, messi in evidenza i dati relativi, tra l'altro, alle movimentazioni bancarie da TRA verso la controllante [OSCURATO:PERSONA] e al credito complessivo nei confronti di questa come risultante dal libro giornale, ha richiamato le sei fatture emesse dalla controllante nel periodo 31/12/2007- 28/04/2009, riportanti la dicitura "riaddebito costi". In data 31/12/2010, tutti i crediti nei confronti della controllante sono stati estinti attraverso un'operazione di compensazione con il debito scaturente dalla registrazione delle sei indicate fatture. Rileva poi la sentenza impugnata che il giudice di primo grado ha ritenuto che le sei fatture siano relative a operazioni inesistenti e che, quindi, sia inesistente il debito da esse documentato, non essendo stata trovata documentazione giustificativa dell'emissione delle fatture, né l'indicazione specifica della prestazione che sarebbe stata eseguita, tanto più che, per le quattro fatture di importo più rilevante emesse tra il 2007 e il 2008, mancano i mastri contabili. D'altra parte, la tesi difensiva denuncia la mancata comprensione da parte del Tribunale della logica economico-funzionale di TRA e dell'evoluzione della stessa nelle varie fasi di vita della società, il cui oggetto era la commercializzazione e la promozione di un servizio svolto da altri, il che avrebbe comportato che all'attivo reddituale di TRA non potesse essere ascritto il corrispettivo pagato dai passeggeri per il servizio venduto, in quanto la stessa non ha mai sopportato, in via diretta, alcuno dei costi necessari per svolgerlo; di conseguenza, la fallita non poteva trattenere i ricavi conseguiti dalla commercializzazione di un servizio svolto da altri, sicché aveva diritto di ottenere una somma più ridotta sotto forma, fino al 2009, di un aggio e, successivamente, del corrispettivo del contratto di appalto di servizi (con [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.I., prima, con [OSCURATO:SOCIETA] s.c.a.r.I., poi); pertanto, tra la fallita e le altre società consorziate vi sarebbe stato un rapporto per cui la prima eseguiva le prestazioni e incassava i ricavi, mentre il costo era in prima battuta sostenuto dalle singole consorziate e poi riaddebitato a TRA attraverso le fatture, che, dunque, avrebbero rappresentato il riaddebito dei costi sostenuti per conto di TRA, che aveva incassato i ricavi della vendita dei biglietti. 4.2. La Corte distrettuale ritiene non convincente la tesi difensiva, ostando al suo accoglimento l'assenza di specifica documentazione contrattuale, assenza che impedisce di comprendere i rapporti di dare e avere tra le società interessate, né il tipo di prestazione da ciascuna svolto. Osserva il giudice di appello che è ovvio che il pacchetto turistico non potesse essere venduto da TRA ai passeggeri di Ryanair senza il contratto di esclusiva con il vettore aereo o quello di affitto dei box, o senza investire in pubblicità, pagare i locali, etc.; tuttavia, il meccanismo escogitato dal gruppo per la ripartizione delle spese risulta farraginoso, contabilmente astruso, oscuro e, soprattutto, «funzionale a generare interscambiabilità soggettiva tra le società del gruppo, con attribuzione dei costi e benefici alle varie società, a prescindere dal fatto che si trattasse di quelle che avevano realmente eseguito o ricevuto la prestazione». Rimarcato come risulti che anche TRA, nel 2007, aveva sostenuto dei costi (per il personale, costi telefonici, consulenze, beni strumentali, servizi di terzi), la sentenza impugnata rileva che non ha trovato riscontro il presupposto su cui si fonda la tesi difensiva, ossia che «TRA incassasse sistematicamente su propri conti i proventi della vendita dei biglietti, per poi trasferirli alle consorziate che avevano eseguito in suo favore prestazioni non meglio specificate, diverse, evidentemente, dalla mera vendita». Precisa quindi la Corte di appello come non si contesti che «[OSCURATO:PERSONA] e altre consorziate si assumessero i costi in prima battuta delle autorizzazioni e dei contratti analiticamente descritti nella relazione integrativa» del consulente della difesa, mentre «del tutto inesplicabile è la regolamentazione e l'esatta quantificazione delle percentuali di riaddebito a carico della falita che non appare ricostruita, né è stata ricostruita da nessuno». Confermato il giudizio del giudice di primo grado circa la non genuinità del contratto apparentemente datato 01/01/2006, formato a posteriori - anche secondo il giudice di appello - a giustificazione dell'operazione di compensazione del credito di TRA con le sei fatture indicate, la Corte distrettuale sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] ha emesso dette fatture, generiche, sulla base di percentuali di ripartizione non ricostruibili e per specifici servizi che non sono stati documentati e precisati, in assenza di corrispondenza tra le parti, di ordini, contestazioni, comunicazioni di avvenuta esecuzione, etc. Come confermato dal flusso bancario in entrata da [OSCURATO:PERSONA] a TRA pari, negli anni 2008 - 2009, a circa 1.849 mila euro, «le fatture sono relative ad operazioni, magari anche solo in parte inesistenti, in quanto descrivono rapporti economici solo apparenti e non ricostruibili», sicché è ragionevole affermare che, per il periodo in questione, «gli incassi effettuati dal gruppo [OSCURATO:SOCIETA] venivano fatti confluire, senza alcuna distinzione di società e di giustificazione economica sui conto di TRA dai quali venivano fatti poi defluire su quelli della controllante [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'emissione delle fatture», come comprovato dalla mai! del 29/03/2012, che, pur risalendo a un periodo successivo al 2010, è descrittiva di un modus operandi proprio del gruppo anche nei periodi precedenti. Rileva ancora la sentenza impugnata che il debito apparentemente documentato dalle fatture indicate è stato utilizzato, unitamente ad altre poste di debito, per effettuare il 31/12/2010 un'unica operazione di compensazione volta a estinguere una serie di crediti che la fallita aveva nei confronti della controllante. Richiamate alcune anomalie relative a tale compensazione, la sentenza impugnata giunge alla conclusione per cui «posto che la fallita TRA ha contabilizzato dei flussi di denaro in entrata e che gli stessi sono usciti dalla società per effetto di operazioni anomale delle quali non è stato provato dall'amministratore di fatto e dominus del gruppo né dall'amministratore di diritto il dettagliato fondamento contabile, si ritiene pienamente provata la condotta distrattiva contestata». 4.3. Nei termini in sintesi indicati, la motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa al capo d) non è esente dai vizi denunciati. 4.3.1. In limine, mette conto richiamare le coordinate interpretative delineate dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che assumono rilievo nel presente scrutinio. Imprescindibile punto di riferimento è il principio di diritto in forza del quale la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l'accertamento della previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti, accertamento che non è condizionato da alcuna presunzione (Sez. 5, n. 22787 del 12/05/2010, Colizza, Rv. 247520; conf. Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767); in altri termini, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa, accertamento non condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell'impresa che non obbedisce - per quel che concerne il delitto in questione - alla qualificazione in termini di prova, ex art. 2710 cod. civ., posto che, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., la risultanza deve essere valutata - anche nel silenzio del fallito - con ricerca della relativa intrinseca attendibilità, secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita motivazione (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715). Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione, è necessario che siano sottratti alla garanzia dei creditori cespiti attivi effettivi e, pertanto, sicuramente esistenti (Sez. 5, Sentenza n. 3615 del 30/11/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236047), sicché il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248425). Dunque, se, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, ciò si ricollega alla «peculiarità della normativa concorsuale», che attribuisce all'imprenditore «una posizione di garanzia nei confronti dei creditori», dalla quale discende la diretta responsabilità per la perdita della garanzia, tanto più che l'art. 87, terzo comma, I. fall. «assegna al fallito l'obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo», sicché solo apparente è l'inversione della prova a carico del fallito «nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito», trattandosi, in realtà, di «sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere» (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. n. 267710). Nel caso di specie, il fatto distrattivo è identificato nel pagamento di costi - pari a 2.405.436 euro - contabilizzati tra il 31/12/2007 e il 28/04/2009, periodo al quale fanno riferimento le sei fatture per operazioni ritenute inesistenti emesse nei confronti della fallita da [OSCURATO:PERSONA], mentre il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tutti i crediti di TRA nei confronti della controllante sono stati estinti per il tramite di un'operazione di compensazione con il debito derivante dalle fatture appena indicate. Al riguardo, va ricordato il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta, il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 216 I. fall., va inteso come riferito ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell'attivo del compendio patrimoniale (Sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, Nassetti, Rv. 256252), sicché integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216, primo comma, legge fall., la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743; Sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, Ruggieri, Rv.275232). Naturalmente, la mancata riscossione di un credito realizzata, come nel caso di specie, attraverso una compensazione integra la fattispecie distrattiva a condizione della «inesistenza di una reale obbligazione sottostante, giustificativa della indicata compensazione» (Sez. 5, n. 12748 del 03/03/2020, Antano, Rv. 279198), inesistenza che determina quell'effetto depauperativo del patrimonio e della garanza dei creditori tipico della bancarotta fraudolenta patrimoniale. Riassumendo sul punto, la mancata riscossione di un credito derivante dalla compensazione di esso con crediti vantati nei confronti della fallita integra la fattispecie di bancarotta per distrazione a condizione che sia accertata l'inesistenza del cespite passivo con il quale il credito è stato compensato, ossia che risulti l'inesistenza di una reale obbligazione a carico della fallita giustificativa dell'indicata compensazione. 4.3.2. La motivazione della sentenza impugnata non è in linea con i princìpi di diritto sopra richiamati. In primo luogo, mette conto rilevare la divaricazione - sottolineata dal ricorso, così come dalla memoria da ultimo depositata - tra la tesi ricostruttiva sostenuta dal giudice di primo grado e quella invece accolta dalla sentenza di appello. Secondo il Tribunale di Roma, invero, non ha trovato riscontro il presupposto su cui si fonda la linea difensiva, ossia «il fatto che TRA incassasse sistematicamente su propri conti i proventi della venduta dei biglietti, per poi ritrasferirli alle consorziate che avevano eseguito in suo favore prestazioni non meglio specificate, diverse, evidentemente, dalla mera vendita»; il giudice di primo grado, dunque, mostra di non dar credito, almeno in linea di massima, alla tesi difensiva incentrata sul "ribaltamento" dei costi sostenuti dalle consorziate per servizi i cui corrispettivi venivano invece in toto incassati da TRA. Come si è visto, invece, la sentenza di appello dà per scontato che il pacchetto turistico venduto da TRA presupponeva, per così dire "a monte", una serie di costi (contratti di esclusiva con la compagnia aerea, di affitto dei box, di pubblicità, di pagamento dei locali) dalla stessa non sopportati; di qui il rilievo che [OSCURATO:PERSONA] e altre consorziate si assumevano i costi in prima battuta delle autorizzazioni e dei contratti analiticamente descritti nella relazione integrativa del consulente della difesa (anche se una parte dei costi complessivi, sottolinea il giudice di appello, veniva sostenuta direttamente da TRA): ciò che è decisivo, per la Corte di appello, è il fatto che fosse del tutto inesplicabile la regolamentazione e l'esatta quantificazione delle percentuali di riaddebito a carico della fallita, ma, secondo la sentenza impugnata, un riaddebito - sia pure non specificato nel suo esatto ammontare e nel regolamento generale in base al quale veniva calcolato - a carico di TRA caratterizzava i rapporti della società fallita con le altre (o alcune altre) società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA].La ricostruzione operata dal giudice di appello conduce inevitabilmente a ritenere la parziale - sia pure non puntualmente individuata - "esistenza" delle operazioni di cui alle sei fatture in questione: esplicito in tal senso, è il rilievo della sentenza impugnata lì dove riconosce che le fatture erano relative a operazioni magari anche solo in parte inesistenti. Colgono, dunque, nel segno, per un verso, il ricorso nella parte in cui registra che nella ricostruzione del giudice di appello le consorziate sostenevano i costi (o, sulla scorta della sentenza impugnata, una parte dei costi) inerenti al servizio commercializzato da TRA, costi che dovevano poi essere "ribaltati" su quest'ultima e, per altro verso, la memoria difensiva, quando osserva che conseguenza implicita, ma ineludibile, del ragionamento del giudice di appello è che saremmo al cospetto - non già di un caso di fatturazione per operazioni inesistenti, ma - di un'ipotesi di sovraffaturazione. Ora, come si è visto, ai fini della configurabilità della fattispecie distrattiva è indispensabile l'accertamento dell'inesistenza di una reale obbligazione a carico della fallita giustificativa della mancata riscossione del credito realizzata attraverso la compensazione; nel caso di specie, dunque, per ritenere perfezionata la bancarotta fraudolenta distrattiva, è ineludibile l'accertamento della certa inesistenza dei crediti verso la fallita portati a compensazione con l'operazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], certa inesistenza che, almeno in parte, la stessa sentenza impugnata esclude. Il che rende ragione dell'insuperabile incertezza del fatto distrattivo, almeno nella sua dimensione quantitativa. Né in senso contrario può argomentarsi, seguendo l'impostazione del giudice di appello, sulla base della ritenuta inesplicabilità della regolamentazione dei rapporti tra la fallita e le altre società coinvolte nel servizio dalla prima commercializzato e della quantificazione delle percentuali di riaddebito: rilievi, questi, che possono venire in rilievo ad altri fini, ma che non consentono di ritenere provato il fatto distrattivo, almeno nei termini in cui è stato contestato e ritenuto. 4.3.3. Pertanto, assorbite le ulteriori doglianze (comprese quelle articolate con il terzo e - nella parte relativa all'imputazione sub h - con il quarto motivo), la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'imputazione sub d). 5. Il quarto motivo, relativo ai reati di cui ai capi e), f) e g) - posto che, con riferimento al reato sub h), assorbito in quello sub d), le censure devono ritenersi assorbite nell'annullamento per quest'ultimo reato - deve essere rigettato, pur presentando vari profili di inammissibilità. 5.1. Con riferimento al capo e), relativo alla distrazione di euro 6.527, mediante due bonifici a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la Corte di appello rileva che nel libro giornale le uscite sono descritte come "bonifico [OSCURATO:PERSONA]" e come "bonifico [OSCURATO:PERSONA] per rata 9/10 [OSCURATO:PERSONA]" con contropartita, rispettivamente, "costi non detraibili" e "crediti verso [OSCURATO:PERSONA] UK". Al riguardo, la tesi difensiva sostiene che i bonifici sarebbero stati disposti in esecuzione di una delegazione di pagamento effettuata a TRA da [OSCURATO:PERSONA] per pagare un debito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. concernente gli studi della figlia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata rileva, tra l'altro, che la delegazione di pagamento non è stata rinvenuta dalla consulente del P.M., né dal curatore e che è stata prodotta successivamente dalla difesa. La Corte distrettuale dubita dell'autenticità dei documenti, trattandosi di due deleghe prive di data certa e sono entrambe firmate dall'imputato quale director di [OSCURATO:PERSONA], il che induce il giudice di appello - anche in mancanza di una precisa ricostruzione e quantificazione dei rapporti debitori della fallita nei confronti delle altre consorziate - a concludere che i due pagamenti sono stati ingiustificatamente disposti in favore di una società che non aveva alcun rapporto con la fallita e nel solo interesse della figlia di [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Con riferimento al capo f), relativo alla distrazione di più di 200 mila euro (attraverso bonifici, trasferimenti fondi, prelievi di cassa) in favore della moglie dell'imputato, la Corte di appello rileva che, come contropartite, nel libro giornale, sono annotate le voci "crediti verso [OSCURATO:PERSONA]", "crediti verso [OSCURATO:PERSONA]" e "crediti verso [OSCURATO:PERSONA]"; dal mastro "crediti verso [OSCURATO:PERSONA]" del 2009 emerge che i prelievi di circa 10 euro erano stati effettuati in contanti dalla cassa del box di TRA presso la stazione di [OSCURATO:PERSONA], mentre il credito di circa 105 mila euro è annotato come estinto attraverso la compensazione del 31/12/2010 con il solo debito maturato nei confronti di un terzo, ossia del [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale le risultanze del libro giornale sono, però, ben diverse, in quanto il debito maturato verso tale soggetto risulta pari a soli 5.500. Anche in relazione a tale capo la difesa ha ricondotto l'esborso a una delegazione di pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] e ha sostenuto che, in corrispondenza della fuoriuscita di denaro, era stato contabilizzato un credito nei confronti di soggetti sicuramente solvibili. La Corte distrettuale, da un lato, richiama al riguardo il rilievo del Tribunale, secondo cui il credito è stato artificiosamente estinto attraverso la compensazione con debiti inesistenti, mentre, dall'altro, rileva che le delegazioni di pagamento non hanno data certa, non erano state rinvenute né dal curatore, né dal consulente del P.M. e che sono irrilevanti in quanto l'operazione di compensazione non avuto ad oggetto rapporti debitori nei confronti dell'apparente delegante [OSCURATO:PERSONA]. Rileva altresì la sentenza impugnata che, quanto al debito di più di 222 mila euro rientrato nella compensazione, il consulente della difesa ha sostenuto che si trattava di un debito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] che, nel 2010, aveva modificato la ragione sociale in [OSCURATO:PERSONA] e che aveva effettuato anticipi per il pagamento di dipendenti di TRA. Replica sul punto la Corte di appello che i rapporti debitori allegati avrebbero richiesto una documentazione - non reperita - delle poste considerate nella compensazione; al riguardo, tuttavia, rileva il giudice di appello, oltre alla carenza di documentazione circa le poste entrate nella compensazione, che dette poste non concernono l'apparente delegante e che a fronte del pagamento effettivo di denaro contante da parte di TRA a un membro della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], la fallita non ha ottenuto in cambio che un azzeramento contabile di asseriti debiti verso svariati soggetti del tutto privi di giustificazione documentale. 5.3. Il capo g) è relativo alla distrazione di somme pari complessivamente a circa 98 mila euro, mediante prelievi, privi di giustificazione contabile, da un conto corrente della società per dazioni in favore di [OSCURATO:PERSONA], figlia dell'imputato. Annotati nei mastri come crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il credito complessivo pari a circa 105 mila euro è rientrato, come quello vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella compensazione del 31/12/2010; anche nel caso di [OSCURATO:PERSONA] il credito riporta in contropartita il solo codice del mastro "[OSCURATO:PERSONA]" dell'importo di circa 5 mila euro. Osserva la Corte distrettuale che la consulenza del P.M. ha accertato come dette uscite non fossero giustificate da alcuna documentazione (contratti, fatture, etc.) e che, a fronte di uscite effettive, la chiusura del conto "crediti v/[OSCURATO:PERSONA]" non è avvenuto con operazioni della stessa natura, ma con la compensazione, restando del tutto inspiegabile la sussistenza di crediti della società nei confronti delle congiunte dell'imputato. 5.4. A fronte della motivazione resa dal giudice di appello in ordine alle tre imputazioni in esame, le doglianze del ricorrente sono articolate in termini sostanzialmente "cumulativi", il che, pur negli aspetti di affinità che indubbiamente rivestono i tre fatti distrattivi contestati (in primo luogo, nelle destinatarie degli esborsi, la moglie e le due figlie di [OSCURATO:PERSONA]), mette in luce un profilo di aspecificità del motivo. D'altra parte, nel corpo del motivo in esame, il ricorrente ora fa leva sulla deduzione della liquidità di cui godeva TRA (chiamata in causa, per questa ragione, dalle delegazioni di pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA]), ora evoca (peraltro in termini ipotetici) l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] per pagare gli stipendi del personale di TRA, il che, su un piano astratto, non sembra indicativo di una particolare liquidità della società. In ogni caso, venendo all'esame delle doglianze e, in primo luogo, di quella relativa alla valutazione della Corte distrettuale circa la non autenticità delle delegazioni di pagamento (chiamate in causa anche con riferimento al capo g), mette conto osservare che detta valutazione fa leva non solo sul dato formale della sottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e sulla mancanza di data certa, ma anche sul rilievo - significativo nel percorso argonnentativo della sentenza impugnata ma del tutto trascurato dal ricorrente - che tali documenti non erano mai stati rinvenuti, né dal curatore, né dal consulente del P.M.: le doglianze, dunque, per un verso, non risultano puntualmente correlate con le argomentazioni della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 2012, Pezzo, cit.), mentre, per altro verso, introducono, sostanzialmente, questioni di merito, volte a sollecitare un'inammissibile rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato in termini immuni da vizi logici. Quanto alle censure in ordine alla documentazione dei rapporti intercorsi tra i vari soggetti interessati, esse, ancora una volta, non si confrontano con il complessivo ragionamento del giudice di appello e ne obliterano profili di sicuro rilievo nell'economia della motivazione della sentenza impugnata, quale, ad esempio, il riferimento della Corte distrettuale all'estraneità del presunto delegante ai titolari delle poste entrate in compensazione, riferimento non preso in considerazione dal ricorso, così come quello circa l'identificabilità - specifica, non solo in relazione ai prospettati titolari - dei debiti "utilizzati" per estinguere le poste creditorie. Prive di consistenza sono le considerazioni circa l'incidenza delle operazioni sullo stato patrimoniale e non sul conto economico, risultando integrata la fattispecie distrattiva dalla ingiustificata fuoriuscita di denaro dalla fallita a favore - direttamente o indirettamente - delle tre prossime congiunte del ricorrente; rilievo, quest'ultimo, che segna un profilo distintivo rispetto ai fatti sub d), rispetto ai quali, come si è visto, a venire in questione era il dedotto assetto generale di "funzionamento" del gruppo. Le ulteriori deduzioni non incidono sul nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza impugnata sui tre capi in questione, risultando, quindi, del tutto inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 2011, Longo, cit.). 6. Il quinto motivo, afferente al capo I), relativo alla causazione del fallimento mediante operazioni dolose consistite nella sistematica omissione dei pagamenti fiscali e previdenziali associata alla contrazione dell'operatività della società, deve essere rigettato, pur presentando, anch'esso, vari profili di inammissibilità. 6.1. Chiarito che è da escludere il concorso formale tra i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e quello di bancarotta impropria ex art. 223, secondo comma, n. 2), I. fall. e che a venire in rilievo nel caso di specie è un complesso di atti di gestione più ampio e ulteriore rispetto ai fatti di bancarotta fraudolenta contestati, atti di gestione posti in essere scientemente da [OSCURATO:PERSONA] quanto meno con dolo eventuale rispetto al fallimento, la Corte di appello ricostruisce, a grandi linee, l'andamento di TRA, mettendo in luce che già dal 2007 i costi superavano i ricavi, con conseguenti perdite di esercizio non correttamente appostate nei bilanci. Nel gennaio del 2010, veniva stipulato il contratto di appalto con [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. in forza del quale il valore della produzione di TRA era limitato al canone pattuito di 504 mila euro l'anno, laddove, al momento del contratto di appalto con Alvision, il costo di esercizio (in particolare per il numero dei dipendenti) rimaneva molto alto e sovradinnensionato rispetto al corrispettivo mensile dell'appalto pari a 42 mila euro. Osserva ancora la sentenza impugnata che il 14/09/2012, data di affitto dell'azienda con Sales e Marketing, il numero dei dipendenti era 47 e che il relativo costo, sotto il profilo retributivo e sotto quello previdenziale, era già più che sufficiente ad assorbire la totalità del corrispettivo dell'appalto, sicché la scelta operativa di stipulare tale contratto «prevedendo un corrispettivo del tutto insufficiente e inadeguato evidenzia di per sé il disegno di svuotare la società e condurla al fallimento». Infatti, rileva ancora il giudice di appello, la società ha sistematicamente omesso di versare le imposte dovute, per un importo di 3.444.000 circa, secondo i dati esposti in bilancio, ma in realtà maggiori; il consulente del P.M. ha quantificato il passivo ammesso al bilancio in 25 milioni di euro, mentre la sola istanza di [OSCURATO:PERSONA] era relativa a un credito di più di 9 milioni di euro, mentre il professionista attestatore Trincia ha dato atto, per un verso, che il debito verso [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'attestazione non era stimabile, ma, verosimilmente, superiore all'importo di cui all'istanza di fallimento e, per altro verso, che l'esposizione nei confronti dell'INPS era pari a circa 2,4 milioni di euro. Osserva inoltre la Corte distrettuale che la difesa sostiene come la gran parte del debito verso [OSCURATO:PERSONA] (pari al 63%) corrisponda agli importi di cui alla cartella esattoriale relativa al 2006, notificata nel 2011, durante la custodia giudiziaria, e non impugnata sebbene le contestazioni fossero tali da giustificare il ricorso. Replica sul punto la sentenza impugnata che, oltre ad essere tutt'altro che scontato l'esito dell'eventuale impugnazione, l'amministratore e, per il tramite di questi, [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbero potuto attivarsi, in quanto «la presenza del custode giudiziario non esautorava il vero dominus o l'amministratore formale dai compiti di gestione della società», tanto più che «la mancata impugnazione della cartella non elimina il dato oggettivo» dell'enormità del credito tributario accertato, del tutto sproporzionata al valore della produzione, il che, secondo il giudice di appello, mette in luce come «la fallita non abbia mai adempiuto al pagamento dei debiti tributari e previdenziali», sicché l'accumulo dei debiti nei confronti dell'erario, la progressiva contrazione dell'attività soprattutto in ragione della stipula del contratto di appalto del 2010 (per effetto del quale il corrispettivo era insufficiente a sostenere le spese fisse per il personale) e l'affitto dell'azienda a Sales and Marketing evidenziano, unitamente alle pesanti e indiscriminate spoliazioni in favore dell'imputato e delle sue congiunte di cui ai capi e), f) e g), un originario disegno fraudolento, tale per cui «l'azienda è stata uno strumento per creare risorse o per ivi convogliarle, prima di trasferirle massicciamente ad altra società del gruppo e di svuotare la società sinanche del personale, lasciando un accumulo di debiti insoluti nei confronti di enti previdenziali e assistenziali, in modo tale da portarla inevitabilmente al fallimento», sicché tali operazioni dolose, poste in essere per precise scelte strategiche di [OSCURATO:PERSONA], diverse e ulteriori rispetti agli specifici fatti distrattivi, integrano la fattispecie contestata. 6.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, le operazioni dolose di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2, I. fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 5438 del 18/01/2021, Ristolfi; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046). Il giudice di appello ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, mentre le doglianze del ricorrente non inficiano la tenuta logico-argomentativa della sentenza impugnata, incentrata su una pluralità di dati e di argomenti, tutti convergenti verso la conferma del giudizio di sussistenza del reato di cui al capo I): dalla situazione economico-patrimoniale della società fin dal 2007 e negli anni successivi, alla stipula del contratto di appalto con [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. per un corrispettivo di 504 mila euro l'anno, a fronte di un costo per i soli dipendenti del tutto sovradinnensionato al corrispettivo di 42 mila euro mensili; dall'affitto di azienda del settembre del 2012, con la previsione di una corrispettivo del tutto insufficiente e inadeguato, dimostrativo in sé del «disegno di svuotare la società e condurla al fallimento», alla sistematica omissione del versamento delle imposte, per un importo di 3.444.000 euro circa (secondo i dati espositi in bilancio), ma in realtà superiore, tanto che l'istanza di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] era relativa a un credito di più di 9 milioni di euro, mentre il professionista Trincia ha verificato che l'importo effettivo era verosimilmente superiore a quello indicato nell'istanza di fallimento, il che conduce il giudice di appello a rilevare, per un verso, che la mancata impugnazione della cartella esattoriale - sulla quale ha molto insistito la difesa - «non elimina il dato oggettivo che l'importo del credito tributario accertato sia enorme» e, per altro verso, che l'entità sproporzionata del debito, rapportata al valore della produzione, nette in luce chiaramente come «la fallita non abbia mai adempiuto al pagamento dei debiti tributari e previdenziali». Non colgono nel segno le censure relative alla dedotta "logica" del contratto di appalto del 2010 e alla progressiva riduzione del personale. La Corte di appello ha valorizzato, da una parte, le pattuizioni stabilite con detto contratto, per effetto del quale il corrispettivo è stato limitato a una somma insufficiente a coprire le spese fisse per il personale (in numero di 47 unità al settembre del 2012: pag. 41 della sentenza impugnata), e, dall'altra, l'affitto di azienda a [OSCURATO:SOCIETA] (appunto a settembre del 2012), con la evidenziata dismissione del patrimonio della fallita. Rilievi, questi, che risultano del tutto allineati con la ricostruzione della vicenda, non infirmata dalle deduzioni difensive circa la riduzione del costo del personale, posto che la sentenza impugnata ha assunto quale punto di riferimento, per così dire, "finale" della sua valutazione, le dimensioni del personale all'epoca del contratto di affitto, ritenendolo, con valutazione non oggetto di specifiche censure e comunque immune da vizi logici, il momento di avvio del percorso definito dalla sentenza impugnata in termini, come si è detto, di atto di dismissione del patrimonio aziendale; percorso la cui prospettiva e il cui esito, nei termini ora indicati, rendono ragione dell'evidente inidoneità dei rilievi difensivi a inficiare la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso si sofferma poi sulla cartella esattoriale relativa al 2006, reiterando la censura sulla mancata impugnazione da parte dell'amministratore di diritto e del custode. La Corte di appello, però, ha puntualmente risposto alla corrispondente doglianza, rilevando come la presenza del custode giudiziario (il cui incarico riguardava solo le quote della società) non esautorasse gli amministratori di TRA (che «hanno continuato a gestire le strategie delle società autonomamente») e che [OSCURATO:PERSONA], come si è visto, era il vero dominus della società: il ricorso non si confronta con le argomentazioni del giudice di appello, risultando, per questa parte del tutto aspecifico. Rilievo, questo, che priva di consistenza le ulteriori deduzioni - peraltro, implicanti, all'evidenza, inammissibili questioni di merito - circa le asserite criticità dell'accertamento della Guardia di Finanza dal quale quella cartella esattoriale aveva tratto origine, tanto più che, come si è visto, il giudice di appello ha valorizzato il dato offerto dalla sola istanza di [OSCURATO:PERSONA] (relativa a un credito di più di 9 milioni di euro) e la valutazione del professionista attestatore Trincia secondo il quale il debito tributario era, al momento dell'attestazione, verosimilmente superiore all'importo di cui all'istanza di fallimento. Dati e argomenti, questi ultimi, anch'essi non oggetto di puntuale disamina critica da parte del ricorso.Volta a sollecitare inammissibili questioni di merito è poi la doglianza relativa ai debiti previdenziali (2,4 milioni di euro era l'esposizione verso l'INPS), che fa leva, in termini all'evidenza indirizzati a un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio da parte del giudice di legittimità, sulla dedotta erroneità di un diverso accertamento operato dal funzionario dell'INPS. Non meritano accoglimento le doglianze circa la mancata valutazione delle condotte dedotte come incompatibili con la volontà di far fallire TM (il pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] degli emolumenti del personale, la scelta di [OSCURATO:PERSONA]). La Corte di appello, soffermandosi in particolare sull'espromissione liberatoria cui si era impegnata [OSCURATO:PERSONA], società di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore, ha ricostruito le vicende nelle quali si inserisce il fatto distrattivo di cui al capo c) (con l'affitto dell'intera azienda neppure menzionato nella domanda di ammissione al concordato preventivo), ribadendo che «la successione degli avvenimenti comprova l'assenza di una seria volontà degli amministratori di evitare il fallimento» e, quindi, «l'assenza di volontà di impegnare altra società del gruppo al pagamento della somma» di circa 1,5 milioni di euro. Le doglianze non si confrontano con il complessivo quadro probatorio delineato dalla sentenza impugnata, il che - a differenza di quanto rilevato per il capo d) (dove la precisa individuazione della veridicità/falsità delle operazioni sottostanti alle sei fatture e quindi dell'accertamento dell'an e dell'ammontare del quantum dei crediti nei confronti della fallita oggetto della compensazione è decisivo ai fini dell'esatta ricostruzione del fatto contestato) - le priva del connotato della decisività, risultando del tutto inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, così da introdurre profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Rilievo, questo, valido anche con riguardo alle deduzioni incentrate sull'aiuto che Allivision avrebbe prestato alla fallita per pagarne il personale e alla prospettata scelta di [OSCURATO:PERSONA] di non "ribaltare" la totalità dei costi sostenuti: deduzioni, queste, non compiutamente correlate al quadro complessivo - sopra in estrema sintesi richiamato - delineato dalle conformi sentenze di merito con riferimento all'imputazione di causazione del fallimento, il che - anche considerati i rilevanti profili di aspecificità che le connota - rende le censure del tutto carenti della necessaria indicazione dell'attitudine delle deduzioni stesse a compromettere la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6 , n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085). Risultano dunque altresì infondate le deduzioni proposte con la memoria, anch'esse, da una parte, non compiutamente correlate al quadro probatorio e al complesso dei dati valorizzati dalla sentenza impugnata e, dall'altra, prive, come si è visto, del carattere della decisività. 7. Il sesto motivo, relativo alla bancarotta documentale di cui al capo b), consta di due diverse doglianze, la prima concernente la genericità dell'imputazione, la seconda relativa alla sussistenza del fatto di bancarotta. Tali censure sono solo in parte meritevoli di accoglimento. 7.1. La doglianza concernente la genericità dell'imputazione è manifestamente infondata. Anche a prescindere dalla puntuale descrizione del fatto di bancarotta documentale offerta dall'imputazione, mette conto ribadire che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, mentre la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269455; Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Ferrante, Rv. 265825). La Corte distrettuale ha correttamente applicato il citato principio di diritto, rilevando che, comunque, i contenuti della contestazione già emergevano dalle prime relazioni del curatore ex art. 33 I. fall. e da alcune relazioni del custode giudiziario; in particolare, quella del 17/12/2012 segnalava che i dati espressi dal bilancio non corrispondevano all'effettiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Il ricorso, per un verso, si sofferma - peraltro in termini aspecifici - sulla relazione del custode del 13/12/2012, mentre, per altro verso, articola doglianze del tutto generiche sugli ulteriori documenti richiamati dal giudice di appello. 7.2. Sono, invece, fondate le censure relative alla motivazione della sentenza impugnata sul punto. La Corte distrettuale rileva che la sostanza degli addebiti consiste nella forte inattendibilità della contabilità; giudizio, questo, basato, in primo luogo, sulle sei fatture relative a operazioni inesistenti di cui al capo d), nonché sulle annotazioni del libro giornale del 2010 in relazione alle operazioni di compensazione dei crediti verso [OSCURATO:PERSONA] e verso [OSCURATO:PERSONA] (capi f e g), annotazioni stigmatizzate dalla curatrice come incomprensibili. Dunque, in parte significativa, il giudizio di colpevolezza sul capo in esame muove dal presupposto della sussistenza del fatto distrattivo di cui al capo d), in relazione al quale, tuttavia, la sentenza deve essere annullata; annullamento che non può non incidere sul giudizio relativo anche alla motivazione della sentenza impugnata nella parte afferente alla bancarotta documentale, potendo l'esito del giudizio di rinvio riflettersi sulla valutazione del complessivo disvalore del fatto. Ne consegue che, assorbite le ulteriori doglianze, anche in parte qua la sentenza impugnata deve essere annullata. All'esito dello scrutinio relativo al capo d) e sulla scorta delle relative conclusioni, il giudice del rinvio provvederà all'esame relativo al capo b), tenendo presente che nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, [OSCURATO:PERSONA]. 218383). 8. Il settimo motivo, relativo al capo o) (dichiarato estinto per prescrizione), ossia alla cessione, al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per crediti erariali pari a più di 2 milioni di euro, dell'azienda costituita, tra l'altro, da due servizi di linea a un prezzo inferiore a quello reale, è inammissibile. 8.1. La sentenza impugnatck ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.I., al [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva un debito fiscale pari a circa 1.628.000 euro (annotato nelle scritture e, dunque, noto a [OSCURATO:PERSONA]), mentre fino al 2012 l'esame dei ruoli emessi dall'amministrazione fiscale evidenziava un debito di più di 2 milioni di euro. La cessione a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. aveva riguardato non solo i rami d'azienda relativi ai due servizi di linea (Ciannpino - Roma e Pisa - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]), ma anche beni immobili, contratti, dipendenti, sicché, osserva il giudice di appello sulla scorta della consulenza del P.M., si era trattato, di fatto, della cessione dell'intera azienda e non solo di singoli rami, come comprovato anche dal fatto che il 18/12/2009 la società fu messa in liquidazione e il 17/03/2010 fu cancellata. La cessione è avvenuta per il corrispettivo di 150 mila euro (pagato in parte mediante accollo da parte di [OSCURATO:SOCIETA] del debito che la cedente aveva verso il personale dipendente), corrispettivo ritenuto del tutto incongruo, a fronte della stima del consulente, che ha individuato il valore dell'azienda in più di 2 milioni di euro (sulla base di una serie di parametri riportati nella sentenza di primo grado), nonché del prezzo al quale nel 2012 fu venduta una sola parte dell'azienda (i pullman), ossia 810 mila euro.8.2. Le censure del ricorrente sono manifestamente inidonee a inficiare la motivazione resa dal giudice di appello sul punto. Premesso che uno degli atti articolati motivi aggiunti di appello indicava come oggetto della cessione i due servizi di linea «con annessi mobili, attrezzature, crediti, contratti», il ricorso fa leva sull'asserita radicale differenza tra la situazione del 2009 e quella del 2012, quando [OSCURATO:SOCIETA] aveva pagato gli ingenti canoni di leasing degli automezzi, ma la deduzione - oltre a sollecitare valutazioni di merito estranee al sindacato di legittimità - non risulta in grado di scalfire il ragionamento del giudice di appello: la sentenza impugnata, invero, fa leva sul dato che l'oggetto della cessione contestata era ben più ampio di quello della successiva operazione, che riguardava solo i pullman, precisando che, anche a voler tener conto del fatto che al momento della cessione dovevano essere pagate le rate di leasing su di essi gravanti, deve anche considerarsi che gli automezzi erano senz'altro più usurati all'epoca della perizia giurata. Il che rende ragione dell'evidente infondatezza del motivo di ricorso incentrato sulla pretesa equiparazione tra le due operazioni attribuita al giudice di appello. Le deduzioni circa la trasferibilità delle autorizzazioni - oltre a non essere puntualmente correlate all'indicazione della loro devoluzione con l'atto di appello - sono articolate in termini versati in fatto, laddove inconferente è la deduzione circa la titolarità dei mezzi, avendo la Corte distrettuale espressamente considerato il leasing. Del tutto generiche sono poi le censure relative alla stima del consulente del P.M. valorizzata dalle sentenze di merito. 9. Il nono motivo, relativo alla confisca dei rami d'azienda ceduti ad [OSCURATO:SOCIETA] (tranne quello inerente alla linea Roma - Fiumicino, restituito dalla Corte di appello in quanto non confiscato dal Tribunale di Roma), non merita accoglimento. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il profitto del reato di cui all'art. 11 d. Igs. 10 marzo 2000, n. 274 va individuato nella «riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria» (Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, Calvi, Rv. 267648; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019, Lascarache, Rv. 277251). Il ricorrente non contesta l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ma sostiene che esso non possa trovare applicazione rispetto a un'azienda; la distinzione, tuttavia, è priva di fondamento, in quanto vale sia per l'immobile, che per l'azienda l'attitudine del profitto del reato a identificarsi con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436), integrandone, dunque, il profitto.10. L'annullamento della sentenza con riguardo ai capi b) e d), nonché al trattamento sanzionatorio fa sì che il decimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio (comprensivo delle pene accessorie fallimentari) resti assorbito. Per l'effetto estensivo, l'annullamento in ordine ai due capi indicati deve essere disposto anche nei confronti della coimputata non ricorrente [OSCURATO:PERSONA], condannata (anche) per tali capi, che ha definito la propria posizione con un patteggiamento in appello: invero, in continuità con il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756, questa Corte ha ribadito che l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato (Sez. 3, n. 55001 del 18/07/2018, Cante, Rv. 27421302). Come si anticipato, il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. ha fatto pervenire un atto con il quale comunica che tra Petrone e il fallimento TRA è intervenuta una transazione, sicché viene revocata la costituzione di parte civile; nel consegue, che, la revoca conseguita alla transazione con il ricorrente fa sì che nei suoi confronti la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, che vanno revocate, in linea con il principio di diritto in forza del quale, in caso di revoca della costituzione di parte civile nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche d'ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute (Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, Scozzafava, Rv. 275195). Per completezza, deve darsi atto che, con l'indicata nota, la difesa della parte civile ha altresì comunicato la rinuncia ai sequestri conservativi disposti in favore del Fallimento con decreto del 23/12/2016 in relazione alle quote intestate a [OSCURATO:PERSONA] di partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] 28 s.a.s. e alle quote di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nonché al sequestro conservativo disposto con decreto del 18/05/2017 in relazione alle quote di In.[OSCURATO:PERSONA] e progettazione [OSCURATO:SOCIETA]. detenute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Al riguardo, la Corte di appello di Roma, su richiesta della cancelleria di questa Corte, ha trasmesso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale è stata disposta la revoca de