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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35595/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di evasione sono inammissibili perché manifestamente infondati.

1. Il primo motivo di ricorso censura la motivazione del provvedimento impugnato in punto di responsabilità penale del ricorrente e, segnatamente, sotto il profilo del dolo di fattispecie.

Sul punto, tuttavia, il giudice di appello ha mostrato di aver adeguatamente esaminato le doglianze difensive rappresentate con l'atto di impugnazione, correttamente ritenendo sussistente la piena consapevolezza e volontà del ricorrente di allontanarsi dal domicilio in cui era ristretto (pag. 3 della sentenza impugnata), conformandosi così al principio - pacifico - secondo cui nel reato di evasione dagli arresti domiciliari, il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (ex multis, Sez. 6, n. 44969 del 06/11/2008, lussi, Rv. 241658 - 01).

2. Il secondo motivo di ricorso, analogamente a quanto già rappresentato in sede di appello, lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Sul punto, con un ragionamento immune da censure in sede di legittimità, la Corte territoriale ha valorizzato, in senso ostativo al riconoscimento dell'esimente, i precedenti penali - anche specifici - del ricorrente e l'assenza di una ragione giustificativa dell'evasione, attesa la possibilità di un comportamento alternativo lecito (il ricorrente era autorizzato a recarsi fuori dall'abitazione tre volte a settimana).

3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si prospetta il vizio di motivazione in relazione alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, è in palese contrasto con il dato normativo.

A mente dell'art. 69, ult. comma, cod. pen. le circostanze attenuanti - ivi incluse le "generiche" - non possono prevalere sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Nel caso di specie, al ricorrente è stata contestata proprio la recidiva specifica e reiterata e pertanto la richiesta della difesa, già sul piano normativo, si risolve in una petizione contra legem.

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta congrua - di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di evasione sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. Il primo motivo di ricorso censura la motivazione del provvedimento impugnato in punto di responsabilità penale del ricorrente e, segnatamente, sotto il profilo del dolo di fattispecie. Sul punto, tuttavia, il giudice di appello ha mostrato di aver adeguatamente esaminato le doglianze difensive rappresentate con l'atto di impugnazione, correttamente ritenendo sussistente la piena consapevolezza e volontà del ricorrente di allontanarsi dal domicilio in cui era ristretto (pag. 3 della sentenza impugnata), conformandosi così al principio - pacifico - secondo cui nel reato di evasione dagli arresti domiciliari, il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (ex multis, Sez. 6, n. 44969 del 06/11/2008, lussi, Rv. 241658 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso, analogamente a quanto già rappresentato in sede di appello, lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Sul punto, con un ragionamento immune da censure in sede di legittimità, la Corte territoriale ha valorizzato, in senso ostativo al riconoscimento dell'esimente, i precedenti penali - anche specifici - del ricorrente e l'assenza di una ragione giustificativa dell'evasione, attesa la possibilità di un comportamento alternativo lecito (il ricorrente era autorizzato a recarsi fuori dall'abitazione tre volte a settimana). 3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si prospetta il vizio di motivazione in relazione alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, è in palese contrasto con il dato normativo. A mente dell'art. 69, ult. comma, cod. pen. le circostanze attenuanti - ivi incluse le "generiche" - non possono prevalere sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Nel caso di specie, al ricorrente è stata contestata proprio la recidiva specifica e reiterata e pertanto la richiesta della difesa, già sul piano normativo, si risolve in una petizione contra legem. Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta congrua - di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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