CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14798/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto il delitto di resistenza è stato correttamente correlato non ad una passiva ritrosia, ma alla violenta condotta oppositiva del ricorrente, che, nonostante l'alt intimatogli, si era dato alla fuga alla guida della vettura ad alta velocità, compiendo manovre pericolose fino a collidere con altra vettura, senza fermarsi neanche in tale circostanza; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.