CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 16886/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che i tre motivi sono manifestamente infondati o non consentiti per le seguenti ragioni: - il primo, che ipotizza una nullità da mancato avviso ex art. 545 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato perché non è stata formulata alcuna richiesta nelle conclusioni scritte in vista dell'udienza 23/1/24, come pure ritenuto necessario dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 - 01, Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285630 - 01), sicché la Corte d'appello non era tenuta a pronunziare d'ufficio (cfr. Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460 - 01); - il secondo motivo è meramente ipotetico, formulando una ipotesi alternativa (la fabbricazione della mercanzia da parte dell'indagato) del tutto priva di concretezza e riscontro; - il terzo motivo (sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.) non è consentito, dato che verte su valutazione riservata al giudice di merito, non sindacabile in questa sede ogni qual volta si esprima (come nel caso di specie) in una valutazione non manifestamente illogica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]/e [OSCURATO:PERSONA]