CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 1979
Cassazione n. 27980/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza di condanna resa in data 29 novembre 2023 dal Tribunale di Foggia per i reati allo stesso ascritti, riqualificate le originarie imputazioni nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t