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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 42828/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Potenza avverso la sentenza del 25/02/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del Tribunale di Pavia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni (con recidiva specifica, reiterata e infra quinquennale), fatti commessi il 7 maggio 2019.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Masini, tramite il suo difensore, con un unico motivo deducendo carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen. in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente attribuito al ricorrente un comportamento violento nei confronti degli operanti, sulla base della inattendibile e non veridica ricostruzione dei fatti operata dai carabinieri Boselli e Storniolo.

Invero, la Corte di appello di Milano, con argomenti contrastanti con le emergenze processuali tali da travisare le prove, ha giustificato le lesioni riportate da Masini, mostrate anche con foto e certificate con prognosi di 15 giorni come "policontusioni in trauma da percosse", con la sua caduta da una scala di tre gradini, insieme al carabiniere Storniolo, sebbene la dottoressa Bernardi, del Pronto soccorso, all'inizio della sua deposizione avesse osservato, su domanda del Giudice, che non potessero essere ricondotte a detta causa.

Inoltre, il reato non era configurabile sotto il profilo oggettivo in quanto il ricorrente non si era opposto ad un alcun atto dell'ufficio dei carabinieri visto che il verbale di contestazione di violazione del codice della strada era stato già elevato allorché questi aveva iniziato a tenere una condotta ingiuriosa ed offensiva.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 20202020 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglo 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto è inammissibile perché proposto, anche genericamente, per ragioni in fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità, in quanto l'unico motivo dedotto, nel lamentare l'insussistenza del fatto costitutivo del reato, sollecita una rilettura delle emergenze processuali.

2. La sentenza impugnata, da leggere come un unicum rispetto a quella del Tribunale di Pavia, di cui ha totalmente condiviso la ricostruzione della vicenda storico-fattuale, ha utilizzato argomenti, esenti da vizi in questa sede rilevabili, fornendo una completa valutazione delle prove assunte e rispondendo con puntualità a tutte le questioni in questa sede pedissequamente reiterate.Invero, alla luce delle testimonianze dei due carabinieri, valutate come attendibili, era stato provato che l'imputato, dopo essere stato fermato, perché alla guida dell'auto con il cellulare, nella piazza del Comune di Stradella, in cui c'erano diverse persone, aveva minacciato di morte gli operanti mostrando loro i genitali, tanto da essere condotto in caserma anche per essere sottoposto ad alcoltest.

La colluttazione era nata per il rifiuto del ricorrente di entrare nell'auto di servizio e per lo spintonannento del carabiniere Storniolo, che faceva finire entrambi a terra, da qui l'amnnanettamento di Masini e le lesioni, ulteriormente aggravate dallo scivolamento avvenuto anche in Caserma in cui il ricorrente cadeva dalle scale.

Contrariamente a quanto genericamente dedotto dalla difesa in termini sempre e solo di fatto, la Corte di Appello ha fornito chiara e logica motivazione sulle dedotte contraddizioni degli operanti, peraltro da ritenersi del tutto irrilevanti in quanto riguardanti: il momento in cui era stato svolto l'alcoltest, le ragioni per cui i carabinieri erano privi dell'apparecchio di rilevamento, la dinamica della caduta dalle scale del ricorrente, le lesioni certificategli dal pronto soccorso.

Con specifico riguardo alla questione posta da Masini, in tutte le sedi, incluso il presente ricorso, sull'essere stato picchiato dagli operanti, entrambi i giudici di merito hanno correttamente argomentato che questo non poteva essere accaduto in quanto non solo i fatti erano avvenuti nella piazza principale del paese davanti a negozianti e passanti, ma gli stessi verbalizzanti, sul referto dell'alcoltest, avevano dato atto che Masini lamentava di essere stato percosso.

A ciò si aggiunge che l'uomo urlava e scalciava, aveva un atteggiamento oppositivo, rifiutava di andare in caserma e la stessa dottoressa del pronto soccorso aveva ritenuto che le lesioni riscontrate sul suo corpo fossero compatibili con una duplice caduta a terra.

La Corte distrettuale ha logicamente motivato che la condotta tenuta dall'imputato era stata finalizzata ad impedire ai carabinieri di svolgere le loro attività visto che Masini prima li aveva minacciati di morte, mostrando loro i genitali, mentre tentavano di consegnargli il verbale relativo all'infrazione stradale commessa, poi si era opposto violentemente al loro tentativo di farlo salire nell'auto di servizio per portarlo in caserma e procedere alla verbalizzazione dell'accaduto.

Le condotte descritte costituiscono minacce e violenze rivolte a pubblici ufficiali per costringerli ad omettere atti del loro ufficio o al fine di concluderne lo svolgimento ed integrano il reato di cui all'art. 337 cod. pen. per il compimento del quale non si richiede che sia stata effettivamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, bastando l'opposizione allo svolgimento della sua attività 3 AI indipendentemente dall'esito della condotta (Sez. 6, n. 5459, 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207), consistendo il dolo nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per ostacolare l'attività del pubblico ufficio o servizio in atto e non rileva che l'agente abbia avuto di mira anche altri scopi (Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Rv. 257512).

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Potenza avverso la sentenza del 25/02/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del Tribunale di Pavia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni (con recidiva specifica, reiterata e infra quinquennale), fatti commessi il 7 maggio 2019. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Masini, tramite il suo difensore, con un unico motivo deducendo carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen. in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente attribuito al ricorrente un comportamento violento nei confronti degli operanti, sulla base della inattendibile e non veridica ricostruzione dei fatti operata dai carabinieri Boselli e Storniolo. Invero, la Corte di appello di Milano, con argomenti contrastanti con le emergenze processuali tali da travisare le prove, ha giustificato le lesioni riportate da Masini, mostrate anche con foto e certificate con prognosi di 15 giorni come "policontusioni in trauma da percosse", con la sua caduta da una scala di tre gradini, insieme al carabiniere Storniolo, sebbene la dottoressa Bernardi, del Pronto soccorso, all'inizio della sua deposizione avesse osservato, su domanda del Giudice, che non potessero essere ricondotte a detta causa. Inoltre, il reato non era configurabile sotto il profilo oggettivo in quanto il ricorrente non si era opposto ad un alcun atto dell'ufficio dei carabinieri visto che il verbale di contestazione di violazione del codice della strada era stato già elevato allorché questi aveva iniziato a tenere una condotta ingiuriosa ed offensiva. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 20202020 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglo 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto è inammissibile perché proposto, anche genericamente, per ragioni in fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità, in quanto l'unico motivo dedotto, nel lamentare l'insussistenza del fatto costitutivo del reato, sollecita una rilettura delle emergenze processuali. 2. La sentenza impugnata, da leggere come un unicum rispetto a quella del Tribunale di Pavia, di cui ha totalmente condiviso la ricostruzione della vicenda storico-fattuale, ha utilizzato argomenti, esenti da vizi in questa sede rilevabili, fornendo una completa valutazione delle prove assunte e rispondendo con puntualità a tutte le questioni in questa sede pedissequamente reiterate.Invero, alla luce delle testimonianze dei due carabinieri, valutate come attendibili, era stato provato che l'imputato, dopo essere stato fermato, perché alla guida dell'auto con il cellulare, nella piazza del Comune di Stradella, in cui c'erano diverse persone, aveva minacciato di morte gli operanti mostrando loro i genitali, tanto da essere condotto in caserma anche per essere sottoposto ad alcoltest. La colluttazione era nata per il rifiuto del ricorrente di entrare nell'auto di servizio e per lo spintonannento del carabiniere Storniolo, che faceva finire entrambi a terra, da qui l'amnnanettamento di Masini e le lesioni, ulteriormente aggravate dallo scivolamento avvenuto anche in Caserma in cui il ricorrente cadeva dalle scale. Contrariamente a quanto genericamente dedotto dalla difesa in termini sempre e solo di fatto, la Corte di Appello ha fornito chiara e logica motivazione sulle dedotte contraddizioni degli operanti, peraltro da ritenersi del tutto irrilevanti in quanto riguardanti: il momento in cui era stato svolto l'alcoltest, le ragioni per cui i carabinieri erano privi dell'apparecchio di rilevamento, la dinamica della caduta dalle scale del ricorrente, le lesioni certificategli dal pronto soccorso. Con specifico riguardo alla questione posta da Masini, in tutte le sedi, incluso il presente ricorso, sull'essere stato picchiato dagli operanti, entrambi i giudici di merito hanno correttamente argomentato che questo non poteva essere accaduto in quanto non solo i fatti erano avvenuti nella piazza principale del paese davanti a negozianti e passanti, ma gli stessi verbalizzanti, sul referto dell'alcoltest, avevano dato atto che Masini lamentava di essere stato percosso. A ciò si aggiunge che l'uomo urlava e scalciava, aveva un atteggiamento oppositivo, rifiutava di andare in caserma e la stessa dottoressa del pronto soccorso aveva ritenuto che le lesioni riscontrate sul suo corpo fossero compatibili con una duplice caduta a terra. La Corte distrettuale ha logicamente motivato che la condotta tenuta dall'imputato era stata finalizzata ad impedire ai carabinieri di svolgere le loro attività visto che Masini prima li aveva minacciati di morte, mostrando loro i genitali, mentre tentavano di consegnargli il verbale relativo all'infrazione stradale commessa, poi si era opposto violentemente al loro tentativo di farlo salire nell'auto di servizio per portarlo in caserma e procedere alla verbalizzazione dell'accaduto. Le condotte descritte costituiscono minacce e violenze rivolte a pubblici ufficiali per costringerli ad omettere atti del loro ufficio o al fine di concluderne lo svolgimento ed integrano il reato di cui all'art. 337 cod. pen. per il compimento del quale non si richiede che sia stata effettivamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, bastando l'opposizione allo svolgimento della sua attività 3 AI indipendentemente dall'esito della condotta (Sez. 6, n. 5459, 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207), consistendo il dolo nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per ostacolare l'attività del pubblico ufficio o servizio in atto e non rileva che l'agente abbia avuto di mira anche altri scopi (Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Rv. 257512). 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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