Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23096/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) ELTON (CUI 06LE1VH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/01/2024 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 166) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile.

Il primo motivo formula censure indeducibili, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il secondo motivo, in relazione alla confisca della somma di denaro, è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza ha compiutamente e logicamente argomentato sul punto, avendo rilevato la sproporzione della somma sequestrata rispetto alle condizioni economiche e patrimoniali del prevenuto, cittadino albanese privo di qualsivoglia lecita fonte di reddito.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della Somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] iglire estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) ELTON (CUI 06LE1VH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/01/2024 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 166) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile. Il primo motivo formula censure indeducibili, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il secondo motivo, in relazione alla confisca della somma di denaro, è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza ha compiutamente e logicamente argomentato sul punto, avendo rilevato la sproporzione della somma sequestrata rispetto alle condizioni economiche e patrimoniali del prevenuto, cittadino albanese privo di qualsivoglia lecita fonte di reddito. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della Somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] iglire estensore
Sentenza Cassazione n. 23096/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris