CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 agosto 1981
Cassazione n. 11171/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/08/1981 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAI\ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di riciclaggio e, con le_ circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alta pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Proscio lamentando vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 648bis cod. pen. e 630 cod. proc. pen.: segnala la laconicità della sentenza che, pur affermando la estraneità del Proscio al furto del camper, non ha saputo dar conto delle modalità con le quali costui ebbe la disponibilità del mezzo cui avrebbe apposto la targa appartenente alla vettura [OSCURATO:PERSONA] che, invero, aveva precedentemente ceduto in vendita ad un cittadino di nazionalità bulgara e della cui perdita di possesso non era in grado di fornire la prova se non esponendosi al rischio di esporsi ad altro genere di incriminazioni. 3. Il ricorso è inammissibile. Va ribadito, in primo luogo, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). D'altra parte, è consolidato il principio per cui, nel giudizio di appello, e consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (cfr., Cass. Pen., 2, 19.3.2013 n. 30.838, Autieri; Cass. Pen., 6, 7.3.2013 n. 17.912, Adduci; Cass. Pen., 6, 13.11.2012 n. 28.411, Santapaola; Cass. Pen., 4, 17.9.2008 n. 38.824, Raso) essendo allora onere del ricorrente quello di evidenziare gli aspetti sui quali la sentenza di appello avrebbe dovuto soffermarsi in quanto "nuovi" ed inediti rispetto alle difese già sviluppate nel giudizio di primo grado. Rileva il collegio che il ricorso contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato sottoponendo- alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. La Corte di Appello, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come la ricostruzione proposta dalla difesa (secondo cui egli avrebbe venduto ad un non maglio specificato cittadino bulgaro la vettura [OSCURATO:PERSONA] cui era abbinata la targa apposta sul camper di incontroversa origine delittuosa) non fosse minimamente riscontrata. Il ricorso finisce, perciò, per riproporre la generica versione alternativa rispetto alla quale gli elementi considerati dalla Corte di Appello hanno consentito di affermare la penale responsabilità del ricorrente il quale, avendone la possibilità e la convenienza, doveva necessariamente essere individuato come colui che aveva alterato il mezzo di origine furtiva apponendovi una targa abbinata ad un veicolo di sua proprietà. Ed è allora appena il caso di ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art.606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). Questa -Corte ha infine avuto- modo di chiarire, in -più occasione, che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc. Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG c/ Castelli). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.202