CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 31546/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35435/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n.33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 32 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1006/2019depositata il 26/04/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.1006/2019 depositata il 26 - 4 - 2019 la Corte d’appello di Firenze ha rigettato le impugnazioni dei lodi arbitrali resi il 29 maggio 2015 proposte da [OSCURATO:SOCIETA]., aventi ad oggetto il contratto di associazione in partecipazione tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motiv i , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che resistonocon distinti controricorsi, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che è rimasta intimata. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. 4. Con atto depositato indata 28 giu ngno 2022 e depositato tramite PCT, parte ricorrente ha rinunciato al ricorsoperché nelle more del giudizio è intervenuto tra le parti atto di transazione. La rinuncia è rituale, così come l’accettazione delleparti controricorrent i . Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la possibilità di regolare le spese di lite. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di