CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 14894/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo di ricorso denuncia mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, pur a fronte di una motivazione esistente e particolarmente articolata, che ha fornito una soluzione empirica per il calcolo della pena alla luce della complessa descrizione dei reati, spalmati nel tempo, a cadenza regolare; quanto alla violazione della legge penale, il calcolo proposto nella motivazione giunge ad una determinazione proporzionalistica che non viola la norma e che non è nemmeno illogica e tanto meno manifestamente illogica, vizio di motivazione peraltro nemmeno evocato nel ricorso; rilevato, pertanto, che il motivo è manifestamente infondato ed il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C sì deciso in Roma, il 18/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigli