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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 21684/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 febbraio 2021, la Corte di appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vasto del 30.3.2017 (confermata dalla Corte di appello di L'Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentato furto aggravato, rideterminava la pena inflitta al predetto imputato in anni uno di reclusione ed C. 100,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] per "mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio" e, in particolare, per la mancata concessione in favore del Tricarico delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo non consentito nel presente scrutinio di legittimità sia perché assolutamente generico, sia perché afferente al trattamento sanzionatorio benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione.

Occorre rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560).

Nel caso di specie, la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa dai giudici di merito in considerazione delle allarmanti modalità dei fatti e in assenza di indici positivamente valorizzabili (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Trattasi di motivazione assolutamente adeguata e congrua a giustificare la decisione assunta, che resiste alle doglianze difensive, con le quali, in buona sostanza, si richiede a questa Corte una diversa "lettura" dei dati processuali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sia i r 2 ---- (7,1.Q_A-Aí DEF::2,SITATO iN [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 febbraio 2021, la Corte di appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vasto del 30.3.2017 (confermata dalla Corte di appello di L'Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentato furto aggravato, rideterminava la pena inflitta al predetto imputato in anni uno di reclusione ed C. 100,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] per "mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio" e, in particolare, per la mancata concessione in favore del Tricarico delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo non consentito nel presente scrutinio di legittimità sia perché assolutamente generico, sia perché afferente al trattamento sanzionatorio benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. Occorre rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di specie, la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa dai giudici di merito in considerazione delle allarmanti modalità dei fatti e in assenza di indici positivamente valorizzabili (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Trattasi di motivazione assolutamente adeguata e congrua a giustificare la decisione assunta, che resiste alle doglianze difensive, con le quali, in buona sostanza, si richiede a questa Corte una diversa "lettura" dei dati processuali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sia i r 2 ---- (7,1.Q_A-Aí DEF::2,SITATO iN [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21684/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris